COORDINAMENTO NAZIONALE RICERCATORI UNIVERSITARI (CNRU-Bari)
A CURA DELLA CIB - UNICOBAS UNIVERSITA' - POLITENICO BARI
Cari colleghi,
Vi ritrasmetto alcuni messaggi ricevuti ieri dall'interno del nostro
ateneo, relativi alle decisioni assunte dai CdF di Scienze e di
Giurisprudenza.
Salute a tutti.
Giuseppe Carbonara
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1)
La Facoltà di Scienze mm.ff.nn. dell'Università degli Studi di Bari,
nella riunione del 12/10/2004, dopo la settimana di rinvio delle
attività didattiche decisa nella riunione del 30/09/2004 , ha fatto il
punto della situazione di agitazione delle Università italiane in
relazione all'iter parlamentare del DDL sul riordino dello stato
giuridico dei Docenti Universitari.
Dopo aver preso atto:
§ Della mozione finale dell'assemblea di Facoltà dell'8/10/2004,
nella quale, tra l'altro, si invitano i Docenti a presentare le rinunce
ai propri compiti didattici aggiuntivi, ad organizzare il coordinamento
tra le altre strutture Universitarie ed a presentare lo stato della
discussione alla Conferenza di Ateneo del 21 e 22 ottobre p.v.;
§ Delle rinunce a ricoprire i compiti didattici aggiuntivi da
parte dei Ricercatori e Professori di I e II fascia, che mettono la
Facoltà nella impossibilità di supportare le normali attività
didattiche,
DÀ MANDATO
al Preside di rappresentare lo stato di agitazione della Facoltà alla
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze di tutte le Università
Italiane che si terrà a Roma il 14/10/2004 e di proporre e sostenere le
dimissioni in massa di tutti i Presidi di Scienze se il suddetto DDL non
sarà ritirato entro 15 giorni.
Ciò anche alla luce delle preannunciate dimissioni dei Presidenti dei
CCL della Facoltà in caso di impossibilità a garantire la copertura dei
corsi.
2)
Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Bari,nella seduta dell' 11 ottobre 2004, visto il ddl 4735 sulla riforma
dello stato giuridico dei docenti universitari nel testo approvato dalla
Commissione Cultura della Camera dei deputati, esprime le seguenti
valutazioni:
1.- Desta
preoccupazione, nell'art. 1 del progetto, la
previsione di atti di indirizzo ministeriali che prefigurano un rapporto
gerarchico tra Ministero e Università. La politica governativa
sull'Università - se vuole essere realmente rispettosa dell'autonomia
sia del sistema universitario che dei singoli Atenei prescritta
dall'art. 33 Cost.- deve, in primo luogo, essere formulata attraverso
ampia consultazione dell'organo di rappresentanza del sistema
universitario (il CUN) e degli altri soggetti interessati (Crui e
singoli Atenei) e la sua implementazione deve avvalersi essenzialmente
di strumenti indiretti di soft law, quali accordi e convenzioni per
specifici progetti, indicazioni di massima per la realizzazione di
obiettivi condivisi, la valorizzazione dei risultati dell'attività di
valutazione ecc.Invece, il piano programmatico degli investimenti
statali nel sistema, previsto dal comma 3° dello stesso articolo, è
definito dal Ministro escludendo il Cun, che ha appunto questa funzione
e deve essere posto in condizione di assolvere pienamente ad essa.
Un altro
punto che desta preoccupazione è l'assenza di ogni
indicazione sia sulla necessaria indipendenza dei soggetti valutatori
sia sulla necessità della definizione consensuale di parametri
affidabili non meramente quantitativi. Non è un caso che, nel comma 3°,
lett. b), si faccia riferimento al numero dei laureati e dei dottori di
ricerca, senza alcun cenno alla qualità della loro formazione. E',
invece, necessario costruire i soggetti valutatori come autorità
indipendenti e dal potere politico e dalle strutture di governo delle
Università nonché creare una trasparente procedura di confronto sui
parametri di valutazione tra tutti i soggetti interessati, che devono
investire non solo gli aspetti quantitativi ma anche quelli qualitativi
del lavoro svolto dall'istituzione.
2.- In ordine
alle procedure di valutazione comparativa per
il conseguimento dell'idoneità, la Commissione parlamentare ha mantenuto
il meccanismo di un procedimento nazionale d'idoneità bandito e gestito
dal Ministero per un numero pari al fabbisogno delle Università
incrementato del 20%. In proposito, va rimarcato, in senso critico, che
l'esperienza dei concorsi nazionali è già stata fatta con il d. lgs. n.
382/1980 ed è proprio da una valutazione pesantemente negativa degli
stessi che è nata l'esigenza di una profonda modifica dei meccanismi
concorsuali. La preoccupazione - che prescinde da ogni valutazione sul
sistema oggi in atto - è che un semplice ritorno al passato riproponga
gli antichi problemi senza risolvere i nuovi. Assumendo il monopolio
dei concorsi nazionali, il Ministro può - se crede - bloccare il
reclutamento senza assumersi la responsabilità politica di bloccarlo
esplicitamente nella legge finanziaria: se passa questa norma, il
medesimo risultato può essere realizzato solo ritardando i concorsi.
Nulla, invece, vieta che un concorso nazionale sia gestito dalle
istituzioni universitarie e non dal Ministero.
Le novità introdotte dalla Commissione non sono certo tali da superare
queste obiezioni. Inoltre, al punto 2, lett. a) dell'art. 1 viene solo
specificato che le commissioni giudicatrici dovranno essere formate con
"modalità prevalentemente elettive". Ciò significa che una parte di
essa
non sarà eletta: sarà designata, direttamente o indirettamente, dal
Ministro?
Colui che viene chiamato dall'Università a ricoprire uno dei posti messi
a concorso, avrà un incarico a tempo determinato, rinnovabile per un
periodo massimo di sei anni. "Entro tale periodo le Università, sulla
base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti
dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente,
ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti
delle disponibilità di bilancio" (art. 2, lett. d). La nuova disciplina
non dispone, dunque, solo uno spostamento della competenza al giudizio
di conferma in ruolo da una commissione nazionale alla sede decentrata:
nell'attuale disciplina il giudizio negativo deve essere espresso e
motivato, nella nuova l'Ateneo potrà (se vorrà) trasformare il rapporto;
se non vorrà farlo, è sufficiente che taccia e la scadenza del termine
comporterà automaticamente la risoluzione del rapporto. E ciò è
confermato dalla disposizione che consente all'Ateneo di nominare in
ruolo non il docente cui ha conferito l'incarico, ma un altro docente
cui sia stato conferito il medesimo incarico da altra Università.
3.- Sembra inoltre evidente che le modifiche introdotte dalla
Commissione cultura non abbiano toccato quello che era la caratteristica
fondamentale del d.d.l. governativo: la precarizzazione della funzione
docente.Ed infatti, anche nel testo che ora va all'esame dell'Aula della
Camera dei deputati:
§ Un numero rilevante di
insegnamenti potrà essere svolto da
docenti a contratto, con un turn-over triennale, senza che sia
prescritto alcun specifico requisito culturale e/o professionale: è
sufficiente, infatti, il possesso di una "qualificazione scientifica
adeguata alle funzioni da svolgere" (art. 1, lett. f).
§ L'intera attività di ricerca
e didattica integrativa, fin qui
svolta dai ricercatori, con la messa ad esaurimento del relativo ruolo,
sarà a regime svolta da personale a contratto di durata quadriennale,
rinnovabile fino ad un massimo di otto anni ivi compreso il dottorato di
ricerca. Anche la qualificazione culturale e professionale di questo
personale rimane indeterminato: è prescritta, infatti, solo la laurea
specialistica e il dottorato di ricerca (posto sullo stesso piano di un
diploma di specializzazione o di un master di secondo livello)
costituisce solo titolo preferenziale (art. 1, lett. i).
§ Possono assumere la posizione
di professore di prima fascia
persone genericamente "in possesso di elevata qualificazione scientifica
e professionale" (accertata da chi?) che si impegnino a svolgere
l'attività di ricerca oggetto di specifiche convenzioni tra l'Università
e altri soggetti privati o pubblici (art. 1, lett. g); l'incarico ha
durata triennale, ma può essere prorogato un numero indeterminato di
volte Questo docente ha tutte le prerogative del docente universitario
di prima fascia, salvo - è questa l'insignificante limitazione
introdotta dalla Commissione - quella dell'elettorato attivo per le
commissioni di concorso (e quello passivo?) e di quello passivo per le
cariche di Preside e Rettore (potrà, però, essere, ad es., Direttore di
Dipartimento). Gliene mancherà, però, un'altra, di cui la legge tace,
che è o dovrebbe essere la caratteristica fondamentale della sua
funzione: la libertà di ricerca; dovrà, infatti, svolgere la ricerca
oggetto della convenzione.
§ Il trattamento economico del
docente sarà costituito, oltre
che da una parte fissa, da una parte variabile (art. 1, lett. n). Senza
adeguate cautele, un simile sistema incentiverà i docenti alla ricerca
affannosa di risorse esterne per lucrare contratti vantaggiosi,
distogliendo gran parte delle proprie energie dalla didattica ordinaria
e dalla ricerca di base. Perché impegnarsi più di tanto in un corso
master universitario, se un corso di formazione venduto all'esterno può
portare incrementi più o meno significativi di reddito? Perché
intraprendere una linea di ricerca che non porterà a risultati
applicativi immediatamente utilizzabili sul mercato, quando un'altra può
portare un reddito aggiuntivo?
Siamo ben oltre un corretto rapporto tra una Università che, nel
rispetto del proprio ruolo istituzionale e della propria funzione
sociale, cerca ogni opportuna sinergia con le altre istituzioni e con il
sistema produttivo; siamo ad una Università che abdica al proprio
compito di interpretare sul lungo periodo le esigenze formative e di
ricerca della società per subordinare i propri progetti formativi e le
proprie linee di ricerca alle esigenze immediate delle imprese.
4.- Viene mantenuta la scelta di mettere ad esaurimento il ruolo dei
ricercatori, facendo della seconda fascia il ruolo di ingresso nella
docenza universitaria. In questo quadro e senza un adeguato incremento
del numero dei professori di ruolo, la stessa limitazione nel tempo dei
contratti di avviamento alla docenza, in sé positiva, è destinata a
rimanere un dato meramente formale, essendo facile prevedere che, in
mancanza di sbocchi nella docenza, agli otto anni previsti dal d.d.l. si
aggiungerà un numero indeterminato di anni con contratti di insegnamento
prima di poter accedere ad un concorso. Ma il provvedimento è ingiusto
anche nei confronti degli attuali ricercatori che subiscono
un'ingiustificata penalizzazione: nuovamente senza un adeguato aumento
del numero dei professori di ruolo, usciranno dal ghetto del ruolo ad
esaurimento solo con grande difficoltà.
Il contentino dell'attribuzione agli attuali ricercatori del titolo di
professore aggiunto, senza il diritto ad insegnare e subordinata ad una
valutazione di idoneità da parte di una commissione nominata dalla
facoltà, è un riconoscimento meramente formale. In cambio, è loro
attribuito l'obbligo di svolgere l'attività di insegnamento che i
competenti organi accademici riterranno di attribuire loro (se lo
riterranno), in aggiunta ai compiti già loro attribuiti. Ne consegue che
non solo a quel riconoscimento di titolo non corrisponde alcun
miglioramento economico ma, mentre oggi la supplenza di un insegnamento
può essere retribuita oltre lo stipendio, domani - ferma restando la
mera eventualità dell'attribuzione di un insegnamento - l'insegnamento
stesso rientrerà nei doveri di ufficio e, dunque, non potrà essere
retribuito. Non sono molti i casi in cui ad un incremento dei doveri di
ufficio corrisponda una diminuzione della retribuzione.
5.- In conclusione, il d.d.l. sembra perseguire l'obiettivo, a seguito
del prossimo pensionamento di una parte significativa degli attuali
docenti (57533 al 1.1.2003), di mantenere fermo il numero degli attuali
ordinari (18131) ed associati (18502) e di portare a progressivo
esaurimento gli attuali ricercatori (20900), sostituendo questi ultimi
con personale precario. L'inaccettabile risultato di una simile
operazione è quella di un'Università che deve far fronte ai suoi sempre
più gravosi compiti didattici con un numero calante di personale di
ruolo e un numero crescente di personale precario, con una retribuzione
ed uno stato giuridico tali da non attrarre certo i migliori. E'
evidente come, con questo disegno, si sconti - o, forse, si persegua -
un inaccettabile decadimento dell'intero sistema ed un indebolimento
della sua funzione sociale.
A seguito di queste valutazioni, il Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bari:
- invita il Parlamento a modificare profondamente le scelte compiute dal
Governo nel ddl 4735
- propone agli Organi di Governo dell'Ateneo barese di chiamare l'intera
comunità universitaria a discutere approfonditamente della funzione
dell'istituzione nella società e nel sistema economico del nostro Paese
e, in questo quadro, dell'assetto della docenza universitaria;
- ritiene che una prima preziosa occasione per questo dibattito sia
l'imminente Conferenza d'Ateneo
- delibera di sospendere le lezioni dal 14 al 20 ottobre per
consentire, al proprio interno, il più ampio dibattito sui temi in
discussione.