Dovere del dipendente
pubblico di prestare il lavoro straordinario, possibilità di autorizzarlo anche
per implicito e diritto ad ottenere la sua remunerazione anche nel caso in cui
manchi apposita copertura di spesa.
TAR
LAZIO - ROMA, SEZ. I TER - Sentenza n. 1051 del 07/02/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I ter
nelle persone dei signori
Luigi
Tosti
PRESIDENTE
Franco
De Bernardi
COMPONENTE, estensore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13309/1997
R.G.R., proposto dal signor ****,
elettivamente domiciliato in ****, presso l’avv. ****, che lo rappresenta e
difende – per mandato – unitamente all’avv. ****;
- ricorrente -
contro
la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Dip. della Protezione Civile), domiciliato, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che
lo rappresenta e difende “ex lege”;
- resistente -
per l’accertamento
del diritto a vedersi corrispondere –
maggiorate degli accessori di legge – le somme di denaro spettategli a titolo
di compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo che va dal luglio
del ’92 all’ottobre del ’95 e, conseguentemente,
per la condanna
della p.a. ad erogargli materialmente
tali somme.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della p.a.;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16.12.2004
(relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da
apposito verbale);
Ritenuto
e considerato quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
Col ricorso in esame, il colonnello **** ha chiesto – previo
accertamento del relativo diritto – la condanna della Presidenza del Consiglio
dei Ministri a corrispondergli, maggiorate degli accessori di legge, le somme di
denaro dovutegli a titolo di compenso per il lavoro straordinario da lui
prestato (presso il Dipartimento della Protezione Civile) nel periodo che va dal
luglio del ’92 all’ottobre del ’95.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del
16.12.2004, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo
debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.
Va, innanzitutto, premesso che – non essendo in discussione la
legittimità dell’atto amministrativo che nega l’autorizzazione ad
effettuare lo “straordinario” richiesto (o che, comunque, la concede in
misura inferiore a quella auspicata dal pubblico dipendente), la presente
controversia riguarda effettivamente (al di là delle prospettazioni attoree)
una questione di diritto soggettivo: da risolversi, quindi (sul piano
probatorio), alla luce dei princìpi di cui all’art. 2697 c.c. (ai sensi del
quale è il convenuto che, per non esser condannato, deve provare l’esistenza
dei fatti estintivi o impeditivi del diritto vantato – nei suoi confronti –
dall’attore).
Fatte queste premesse, si reputa sufficiente osservare come
l’Amministrazione intimata non abbia fornito (neppure in sede istruttoria)
alcun elemento atto a smentire la veridicità dei dati contenuti nella copiosa
documentazione prodotta dal ricorrente: dalla quale si evince che il soggetto in
questione ha accumulato, nel periodo di riferimento, ben 2028 ore di lavoro
straordinario.
Non risulta, in particolar modo, smentito che l’interessato – dal
luglio del ’92 all’ottobre del ’95 – abbia effettivamente svolto
(nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile) mansioni di Capo Sala
Operativa del “****” e che – in tale veste – abbia realmente effettuato
turni di servizio di 24 e, spesso, di 48 ore continuative.
Non risulta, altresì, smentita la circostanza in base alla quale le ore
di servizio prestate in eccedenza a quanto dovuto (e non retribuite, appunto,
come “straordinario”) non sono (neppure) state remunerate con la concessione
dei prescritti “riposi compensativi”. (La sussistenza dei fatti costitutivi
del diritto vantato dal ricorrente è stata viceversa provata attraverso la
produzione – da parte del **** – degli “statini” riepilogativi mensili,
vistati dal dirigente preposto al Servizio al quale egli era addetto, e dagli
“specchi” dei vari turni di servizio: acquisiti, dal **** stesso, in
occasione dell’accesso da lui effettuato ai sensi della “241”).
Ciò posto; si rileva
- che, tra i
doveri di ufficio dei pubblici dipendenti (cfr., “ex multis”, C.G.A.
n.106/86), rientra anche quello di svolgere – in aggiunta al normale orario di
servizio – il lavoro straordinario che si renda necessario per soddisfare
specifiche esigenze dell’Amministrazione di appartenenza;
- che il
ricorrente era addetto ad un servizio chiamato (senza alcun dubbio) a rispondere
ad esigenze indilazionabili, imprevedibili e non programmabili;
- che, se
l’impiegato – per fronteggiare situazioni di tal natura – presta lavoro
straordinario (anche) oltre i limiti orari consentiti, ha comunque titolo (in
virtù del principio sinallagmatico) per ottenere il relativo compenso (cfr.,
sul punto, C.d.S., V^, n. 1246/92);
- che,
soprattutto quando ha ad oggetto (come nel caso di specie) l’attività propria
di funzionari di livello particolarmente elevato, l’autorizzazione ad
effettuare il lavoro “de quo” (cfr., sul punto, C.d.S., VI^, n. 353/81) può
esser anche di tipo implicito;
- che, purché
autorizzate (anche nel senso testé precisato) dall’organo competente, le ore
di straordinario effettivamente rese dal pubblico impiegato devono esser
remunerate indipendentemente dalla mancanza di idonea copertura di spesa
nell’apposito capitolo di bilancio: e ciò, in quanto le norme di contabilità
– se disciplinano l’organizzazione interna degli uffici pubblici – non
attribuiscono certo alla p.a. (cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia, MI, III^, n.
471/95) il potere di incidere sul diritto soggettivo di credito del proprio
dipendente.
Pur ravvisando giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di
lite, il Collegio (che non ha ragione di discostarsi dagli orientamenti
giurisprudenziali formatisi “in subjecta materia”) non può pertanto che
ritenere fondate le pretese azionate – nella circostanza – dal ricorrente:
che, nei limiti risultanti dall’applicazione del disposto dell’art. 22, 36°
comma, della legge 724/94 (ai sensi del quale, il cumulo di interessi legali e
rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte al pubblico
dipendente è consentito solo relativamente ai crediti maturati da questo al
31.12.’94), dovranno conseguentemente esser soddisfatte.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione i ter
- accoglie, con le precisazione di cui
in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe;
- compensa tra le parti le spese del
giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, di cui
sono fatte salve le ulteriori determinazioni.
Così
deciso in Roma, addì 16.12.2004.
Luigi
Tosti
PRESIDENTE
Franco
De Bernardi
ESTENSORE