REPUBBLICA ITALIANA N.1357 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2005
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N.1544  Reg.Ric.
Sezione Quinta Anno 2004
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1544 del 2004, proposto dal sig.ra Lucrezia Velotti , rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Lerio Miani, elettivamente domiciliato presso  l’avv. Luigi Napoletano in Roma, Viale Angelico 38

contro

l’Azienda USL Napoli 4, rappresentata e difesa  dall’avv. Domenico Fimmanò ed  elettivamente domiciliata   presso l’avv. Ferruccio Auletta in Roma, Via Seneca 73

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. V, Napoli,  4 luglio 2003 n. 7993, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Azienda appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati A. Abbamonte, in sostituzione dell’avv. Miani, e Carbone in sostituzione dell’avv. Fimmanò.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto dal sig.  Vincenzo Totaro, dipendente di Azienda USL di categoria C, profilo professionale di assistente amministrativo, contro il provvedimento di esclusione dalla selezione per il passaggio alla categoria DS, profilo professionale collaboratore amministrativo esperto;

che la sig.ra Velotti ha proposto ricorso in appello per la riforma della sentenza, ed ha allegato la recente giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice, con la quale, riconsiderando il precedente orientamento, cui si erano uniformati i primi giudici, ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di selezioni interne per l’accesso a profili professionali di una fascia superiore (Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403);

che l’Azienda intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame;

che alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione;

che l’appello risulta fondato, posto che la giurisprudenza invocata dall’appellante, e seguita anche dalla giurisprudenza della Sezione (10 dicembre 2003 n. 8143) risulta confermata dalle più recenti decisioni delle Sezioni Unite (26 febbraio 2004 n. 3948);

che la selezione cui aspira l’appellante riguarda il passaggio ad una categoria superiore del personale del servizio sanitario nazionale, come emerge dalla “Declaratoria delle categorie e profili”, allegato 1 al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 per il comparto sanità;

che pertanto l’appello va accolto e la sentenza annullata con rinvio ai primi giudici, a norma dell’art. 34 della legge n. 1034 del 1971, e secondo il costante orientamento di questo Consiglio;

spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie   l’appello in epigrafe, e per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza appellata;

spese al definitivo;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 1° febbraio 2005 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante                                            Presidente

Chiarenza Millemaggi Cogliani                    Consigliere

Paolo Buonvino                                               Consigliere

Goffredo   Zaccardi                                        Consigliere

Marzio Branca                                                 Consigliere est. 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca   F.to Agostino Elefante 
 
 

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30 marzo 2005

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale