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SCHEMA
DI TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI IN
MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI DAL FENOMENO DEL MOBBING
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI IN MATERIA DI TUTELA DEI
LAVORATORI DAL FENOMENO DEL MOBBING
Articolo 1.
(Definizione ed ambito di applicazione)
1. Ai fini della
presente legge, si intende per violenza o persecuzione psicologica
ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal
committente, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di
grado inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo,
finalizzati a danneggiare l’integrità psico-fisica della
lavoratrice o del lavoratore.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte
le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente
dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica
ricoperta.
Articolo 2.
(Attività di prevenzione e di accertamento)
1. I datori di lavoro
o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali
adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a
contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica
di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di
lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
il datore di lavoro o il committente, sentite le rappresentanze
sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la necessità, a forme di
consultazione dei lavoratori dell’area interessata, provvede
tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone
misure idonee per il loro superamento.
3. Il servizio di prevenzione e protezione, nell’ambito dei
compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, individua le misure per la sicurezza volte
a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e persecuzione
psicologica di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Il medico competente, nell’ambito dei compiti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
collabora in relazione all’attuazione di misure finalizzate a
prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione
psicologica di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Il rappresentante per la sicurezza, nell’ambito dei compiti
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 626
del 1994, espleta anche l'attività di promozione volta
all'elaborazione, individuazione e attuazione di misure di
prevenzione relative ai fenomeni di violenza e di persecuzione
psicologica di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 3.
(Attività di informazione)
1. I datori di lavoro
o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali
pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle
fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro o i
committenti sono altresì tenuti a dare, su richiesta del
lavoratore interessato, tutte le informazioni pertinenti ai motivi
soggettivi del richiedente e rilevanti, relative all'assegnazione
degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni
e delle qualifiche e all'utilizzo dei lavoratori.
2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall'orario di
lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere
riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche di cui
all'articolo 1, comma 1. Le riunioni sono indette e si svolgono
con le modalità e con le forme di cui all'articolo 20 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 4.
(Responsabilità disciplinare)
1. A coloro che
pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all’articolo
1, comma 1, si applicano le misure previste con riferimento alla
responsabilità disciplinare.
2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 grava su chi
denuncia consapevolmente atti o comportamenti, di cui
all’articolo 1, comma 1, inesistenti, al fine di trarre
vantaggio per sé o per altri.
Articolo 5.
(Tutela giudiziaria)
1. Qualora vengano
posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, su ricorso del lavoratore o, per sua
delega, di organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente
competente in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al
responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento
motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo, dispone la rimozione degli effetti
degli atti illegittimi, stabilisce le modalità di esecuzione
della decisione e determina in via equitativa la riparazione
pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti,
opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione
collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile. L’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere
revocata fino alla sentenza del tribunale che definisce il
giudizio instaurato ai sensi del secondo periodo del presente
comma.
2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma
1, derivi un pregiudizio per il lavoratore, quest'ultimo ha
diritto al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli non
patrimoniali. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo
13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni.
3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli
incarichi ed i trasferimenti che costituiscano atti o
comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le
dimissioni determinate dai medesimi atti o comportamenti sono
impugnabili ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile,
secondo, terzo e quarto comma, fatto salvo il risarcimento dei
danni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Articolo 6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza della
parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento
di condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura del
datore di lavoro o del committente, mediante lettera ai lavoratori
interessati, per reparto e attività in relazione ai quali si sia
manifestato il caso di violenza o persecuzione psicologica,
oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della
persona che ha subito tali azioni.
Articolo 7.
(Norme "leggere")
1. I soggetti che
stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la
facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici
volti alla prevenzione degli atti e comportamenti di cui
all’articolo 1, comma 1, anche mediante procedure di carattere
conciliativo e tecniche incentivanti.
Articolo 8.
(Norme finanziarie)
1. Gli obblighi
derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche
amministrazioni, in qualità di datori di lavoro o di committenti,
trovano applicazione esclusivamente nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
2. Dall'attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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