NELL’IMPIEGO
PUBBLICO L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO IN SEDE
SINDACALE PUO’ DETERMINARE, NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI, LA CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – In
base all’art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Cassazione Sezione
Lavoro n. 6113 del 22 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca).
Angelo R. G.,
dipendente del Comune di Torino, si è rivolto al Tribunale del Lavoro per
ottenere, tra l’altro, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di
revoca del proprio incarico di posizione organizzativa, motivato dal Comune
con l’accertamento di comportamenti incompatibili con la natura
dell’incarico conferito. Il lavoratore ha dedotto, tra le altre cose, che il CCNL per il comparto regioni e autonomie locali prevede
l’ipotesi di revoca dell’incarico di posizione organizzativa in conseguenza
di specifico accertamento di risultati negativi e non anche a seguito di
motivata relazione di merito su comportamenti; tale ipotesi è prevista
esclusivamente dal contratto collettivo integrativo aziendale per il Comune di
Torino.
Il Tribunale
di Torino ha ritenuto necessaria, per la definizione della controversia, la
risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente l’interpretazione
delle clausole dei contratti collettivi e il rapporto tra di loro esistente. Il
Tribunale ha pertanto attivato la procedura prevista dall’art. 64 D.Lgs.
165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), secondo cui, nell’ambito del
rapporto di pubblico impiego, ove sorga controversia in ordine alla efficacia,
validità o interpretazione delle clausole di un contratto collettivo nazionale,
il Giudice può chiedere all’ARAN di addivenire ad un accordo
sull’interpretazione autentica o sulla modifica delle clausole controverse con
le organizzazioni sindacali interessate. Poiché l’ARAN non ha risposto nel
termine previsto dalla legge, il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha
deciso sulla questione, stabilendo che alla contrattazione collettiva decentrata
integrativa non è consentito introdurre ipotesi di revoca degli incarichi di
posizioni organizzative ulteriori rispetto a quelle previste dalla
contrattazione collettiva.
Avverso tale
sentenza il Comune di Torino ha proposto ricorso per saltum per
cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, nei quali, tra
l’altro, ha segnalato che, nelle more del giudizio di cassazione, era stata
sottoscritta dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali interessate
un’ipotesi di accordo sulla interpretazione autentica della controversa
normativa contrattuale.
L’udienza
dinanzi alla Suprema Corte, all’esito della discussione, è stata rinviata a
nuovo ruolo per acquisire informazioni dall’ARAN circa il sopravvenuto accordo
di interpretazione autentica; successivamente l’ARAN ha comunicato
l’intervenuta definitiva sottoscrizione dell’accordo che recava
l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali, confermando,
contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Torino nella sentenza
investita dal ricorso, la validità della disciplina contenuta nel contratto
integrativo aziendale che prevedeva ipotesi ulteriori, rispetto al CCNL, di
revoca dell’incarico di posizione organizzativa.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 6113 del 22 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca)
essendo sopravvenuto nelle more del giudizio di cassazione questo accordo di
interpretazione autentica riguardante le stesse clausole contrattuali oggetto
dell’accertamento pregiudiziale della sentenza impugnata, ha dichiarato
inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.
Nel corso del
processo relativo a controversie individuali di lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni – ha ricordato la Suprema Corte – ogniqualvolta
risulti necessario, per la definizione della controversia, risolvere una
questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle
clausole di contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall’ARAN,
si instaura una sorta di sub- procedimento di accertamento pregiudiziale ai
sensi dell’art. 64 D.Lgs. 165/2001. Il sub-procedimento si articola in una
ordinanza non impugnabile del giudice adito che indica la questione da risolvere
e affida l’interpretazione autentica ovvero la modifica della clausola
controversa alle stesse parti stipulanti (ossia l’ARAN e tutte le
organizzazioni sindacali firmatarie) e queste vi provvedono con un accordo di
natura novativa, idoneo ad incidere sulla controversia con efficacia
retroattiva. Nel difetto di una soluzione contrattuale, il sub-procedimento si
conclude con sentenza non definitiva di accertamento pregiudiziale impugnabile
per saltum soltanto con ricorso immediato per Cassazione. Non trova
invece soluzione esplicita, nella speciale disciplina del sub-procedimento di
accertamento pregiudiziale, se e quale rilievo giuridico abbia l’accordo di
interpretazione autentica ovvero di modifica, concernente le stesse clausole
contrattuali controverse, che formano oggetto dell’accertamento pregiudiziale,
ove si perfezioni dopo la sentenza non definitiva di primo grado, che rechi
quell’accertamento.
Sul punto la
Corte ha osservato che l’accordo di interpretazione autentica ovvero di
modifica del contratto collettivo sostituisce, sin dall’inizio della vigenza
del medesimo, la clausola – che
ne risulta interpretata e modificata – certamente nell’ambito del
sub-procedimento di accertamento pregiudiziale (ai sensi del comma 2,
dell’art. 64 in relazione all’art. 49 T.U. sul pubblico impiego) ma anche al
di fuori dello stesso, quando cioè l’accordo si perfezioni dopo la sentenza
non definitiva di primo grado oppure, come nel caso di specie, nel corso del
giudizio di cassazione.
Tale
meccanismo – ha evidenziato la Corte – è giustificato dalle peculiarità
del contratto collettivo nel pubblico impiego che possiede efficacia erga
omnes ed è funzionale all’interesse pubblico di cui all’art. 97 Cost.
Sul punto la Cassazione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n.
199/2003, secondo cui le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico
impiego rendono evidente l’esigenza, in presenza di una questione
interpretativa, di fare della controversia individuale, sia pure attraverso il
sacrificio per il singolo lavoratore, l’occasione per pervenire ad una
definitiva, perché potenzialmente generale, soluzione della questione e,
quindi, della soluzione erga omnes della situazione di incertezza posta
in evidenza dalla controversia.
Pertanto –
ha concluso la Corte – il ricorso per cassazione – che sia stato proposto
contro la sentenza di accertamento pregiudiziale – risulta inammissibile per
carenza sopravvenuta dell’interesse a ricorrere essendo cessata la materia del
contendere, in quanto la clausola contrattuale che forma oggetto della sentenza
di accertamento pregiudiziale investita dal ricorso è stata sostituita sin
dall’inizio della vigenza dal sopravvenuto accordo di interpretazione
autentica; con la materia controversa è venuta meno qualsiasi posizione di
contrasto