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Dovere del dipendente pubblico di prestare il lavoro straordinario,
possibilità di autorizzarlo anche per implicito e diritto ad ottenere la
sua remunerazione anche nel caso in cui manchi apposita copertura di
spesa. TAR
LAZIO - ROMA, SEZ. I TER - Sentenza n. 1051 del 07/02/2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione I ter nelle persone dei signori Luigi
Tosti
PRESIDENTE Carlo
Taglienti
COMPONENTE
Franco
De Bernardi
COMPONENTE, estensore ha
pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n. 13309/1997 R.G.R.,
proposto dal signor ****,
elettivamente domiciliato in ****, presso l’avv. ****, che lo
rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. ****; - ricorrente - contro la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. della Protezione Civile),
domiciliato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”; - resistente - per l’accertamento del
diritto a vedersi corrispondere – maggiorate degli accessori di legge
– le somme di denaro spettategli a titolo di compenso per il lavoro
straordinario prestato nel periodo che va dal luglio del ’92
all’ottobre del ’95 e, conseguentemente, per la condanna della
p.a. ad erogargli materialmente tali somme. Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l’atto di costituzione in giudizio della p.a.; Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16.12.2004
(relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da
apposito verbale); Ritenuto
e considerato quanto segue: FATTO
e DIRITTO
Col ricorso in esame, il colonnello **** ha chiesto – previo
accertamento del relativo diritto – la condanna della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a corrispondergli, maggiorate degli accessori di
legge, le somme di denaro dovutegli a titolo di compenso per il lavoro
straordinario da lui prestato (presso il Dipartimento della Protezione
Civile) nel periodo che va dal luglio del ’92 all’ottobre del ’95. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del
16.12.2004, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo
debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale
fondatezza. Va, innanzitutto, premesso che – non essendo in discussione la
legittimità dell’atto amministrativo che nega l’autorizzazione ad
effettuare lo “straordinario” richiesto (o che, comunque, la concede
in misura inferiore a quella auspicata dal pubblico dipendente), la
presente controversia riguarda effettivamente (al di là delle
prospettazioni attoree) una questione di diritto soggettivo: da
risolversi, quindi (sul piano probatorio), alla luce dei princìpi di cui
all’art. 2697 c.c. (ai sensi del quale è il convenuto che, per non
esser condannato, deve provare l’esistenza dei fatti estintivi o
impeditivi del diritto vantato – nei suoi confronti – dall’attore). Fatte queste premesse, si reputa sufficiente osservare come
l’Amministrazione intimata non abbia fornito (neppure in sede
istruttoria) alcun elemento atto a smentire la veridicità dei dati
contenuti nella copiosa documentazione prodotta dal ricorrente: dalla
quale si evince che il soggetto in questione ha accumulato, nel periodo di
riferimento, ben 2028 ore di lavoro straordinario. Non risulta, in particolar modo, smentito che l’interessato – dal
luglio del ’92 all’ottobre del ’95 – abbia effettivamente svolto
(nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile) mansioni di Capo
Sala Operativa del “****” e che – in tale veste – abbia realmente
effettuato turni di servizio di 24 e, spesso, di 48 ore continuative. Non risulta, altresì, smentita la circostanza in base alla quale le ore
di servizio prestate in eccedenza a quanto dovuto (e non retribuite,
appunto, come “straordinario”) non sono (neppure) state remunerate con
la concessione dei prescritti “riposi compensativi”. (La sussistenza
dei fatti costitutivi del diritto vantato dal ricorrente è stata
viceversa provata attraverso la produzione – da parte del **** – degli
“statini” riepilogativi mensili, vistati dal dirigente preposto al
Servizio al quale egli era addetto, e dagli “specchi” dei vari turni
di servizio: acquisiti, dal **** stesso, in occasione dell’accesso da
lui effettuato ai sensi della “241”). Ciò posto; si rileva - che, tra i doveri di ufficio dei pubblici dipendenti (cfr., “ex
multis”, C.G.A. n.106/86), rientra anche quello di svolgere – in
aggiunta al normale orario di servizio – il lavoro straordinario che si
renda necessario per soddisfare specifiche esigenze dell’Amministrazione
di appartenenza; - che il ricorrente era addetto ad un servizio chiamato (senza alcun
dubbio) a rispondere ad esigenze indilazionabili, imprevedibili e non
programmabili; - che, se l’impiegato – per fronteggiare situazioni di tal natura
– presta lavoro straordinario (anche) oltre i limiti orari consentiti,
ha comunque titolo (in virtù del principio sinallagmatico) per ottenere
il relativo compenso (cfr., sul punto, C.d.S., V^, n. 1246/92); - che, soprattutto quando ha ad oggetto (come nel caso di specie)
l’attività propria di funzionari di livello particolarmente elevato,
l’autorizzazione ad effettuare il lavoro “de quo” (cfr., sul punto,
C.d.S., VI^, n. 353/81) può esser anche di tipo implicito; - che, purché autorizzate (anche nel senso testé precisato)
dall’organo competente, le ore di straordinario effettivamente rese dal
pubblico impiegato devono esser remunerate indipendentemente dalla
mancanza di idonea copertura di spesa nell’apposito capitolo di
bilancio: e ciò, in quanto le norme di contabilità – se disciplinano
l’organizzazione interna degli uffici pubblici – non attribuiscono
certo alla p.a. (cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia, MI, III^, n. 471/95)
il potere di incidere sul diritto soggettivo di credito del proprio
dipendente. Pur ravvisando giustificati motivi per compensare tra le parti le spese
di lite, il Collegio (che non ha ragione di discostarsi dagli orientamenti
giurisprudenziali formatisi “in subjecta materia”) non può pertanto
che ritenere fondate le pretese azionate – nella circostanza – dal
ricorrente: che, nei limiti risultanti dall’applicazione del disposto
dell’art. 22, 36° comma, della legge 724/94 (ai sensi del quale, il
cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme
tardivamente corrisposte al pubblico dipendente è consentito solo
relativamente ai crediti maturati da questo al 31.12.’94), dovranno
conseguentemente esser soddisfatte. P.
Q. M. IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione i ter -
accoglie, con le precisazione di cui in motivazione, il ricorso indicato
in epigrafe; -
compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, di
cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni. Così
deciso in Roma, addì 16.12.2004. Luigi
Tosti
PRESIDENTE Franco
De Bernardi
ESTENSORE
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