| Comparto:
Ministeri |
Area:
Personale
dei livelli |
Data:
08/03/2005 |
| Tipo:
CCNL |
Descrizione:
Accordo sulle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. |
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
Il giorno 08 Marzo 2005 alle ore 12,00, presso
la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella
persona del Presidente avv. Guido Fantoni ....firmato.....
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni
sindacali : |
 |
Confederazioni
: |
 |
| FP/CGIL |
firmato |
CGIL |
firmato |
| FPS/CISL |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
| *FEDERAZIONE INTESA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
| CONFSAL/ UNSA |
firmato |
*CONFINTESA |
firmato |
| RDB/PI |
non firmato |
RDB – CUB |
non firmato |
| FLP |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine della riunione le parti
sottoscrivono, l'allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero.
COMPARTO MINISTERI
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE
IN CASO DI SCIOPERO
*****
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si
applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio
2002-2005.
2. Il presente accordo attua le disposizioni
contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del
1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando
le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì
indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite
nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato
in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano
alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e
a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione
della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
*****
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n.
146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del
personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e
beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi
impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della
sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale ove
previsto;
f) trasporti;
g) protezione ambientale e vigilanza sui beni
culturali;
h) servizio elettorale;
i) protezione civile;
l) erogazione di assegni e indennità con
funzioni di sostentamento;
m) istruzione pubblica.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui ai
commi 1 e 3 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri,
ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze:
a) salvaguardia dell'integrità degli impianti
nonché sicurezza
e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:
- custodia del patrimonio artistico,
archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e
carburanti;
b) attività giudiziaria:
- Ministero della giustizia, Ministero della
difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all'assistenza alle
udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di
fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale;
ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni
internazionali:
- Ministero della giustizia: Amministrazione
penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività
amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e
distribuzione dei pasti;
- Ministero dell'interno: Ufficio di
Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura;
- Ministero degli affari esteri: centro
cifra e telecomunicazioni in Italia e all'estero, prestazioni
indispensabili di tutela dell'integrità ed incolumità dei connazionali
all'estero e nell'ambito dell'unità di crisi;
d) attività sanitaria:
- Ministero della salute: sanità marittima
ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le
merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché
per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie;
- Ministero della giustizia: assistenza
sanitaria ai detenuti;
- Ministero della difesa - enti della sanità
militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
e) Ministero delle attività produttive:
attività di propria competenza connessa allo
sdoganamento di merce
rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita
ed animali vivi, ove previsto;
f) attività di sorveglianza idraulica di
fiumi e altri corsi d'acqua e dei bacini idrici:
- periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera,
marittima, terrestre ed aerea;
h) servizio elettorale:
- attività indispensabili nei giorni
precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
i) informazioni e notizie per il servizio
meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai
fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
l) servizio attinente alla protezione civile:
- attività relative ai piani di protezione
civile da svolgere anche con
personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei
giorni festivi;
m) erogazione di assegni e di indennità con
funzioni di sostentamento:
- attività del servizio personale
limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati,
alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;
n) attività di supporto al funzionamento dei
servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini,
degli esami di idoneità e di ciclo
conclusivo.
3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito
di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o
integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili,
indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 comma 1 della legge n. 146 del
1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi
di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all'ARAN sulla base
di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente
Accordo. L'ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica
alla Commissione di Garanzia
*****
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante
regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di
appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di
livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi
contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da
adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi
medesimi.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da
stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e
comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa,
individuano:
a) le professionalità di cui al presente
accordo;
b) i contingenti suddivisi per professionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per
l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di
lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul
protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le
procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell'art. 5,
comma 4.
4. In conformità con i Regolamenti di servizio
di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli
uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri
di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra
definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò
esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile;
l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le 24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti
di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque
i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche
attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione
decentrata.
*****
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali
che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i i servizi di cui all'art.
2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un
preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata
dell'astensione dal lavoro. In caso
di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne immediata comunicazione alle
amministrazioni.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali
deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica;; lla proclamazione e la revoca di
scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione
deve essere comunicata all'amministrazione con la quale si ha la vertenza ed
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica;; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di
livello territoriale o di posto di lavoro deve essere immediatamente
comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Nei casi in
cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono
tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive
pubbliche e private di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero
una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Detti
uffici si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano
all'utenza un'informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero,
anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei
messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni
anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi
dell'art. 5, comma 9.
3. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una
sola azione di sciopero.
I tempi e la durata delle azioni di sciopero
sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di
vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate
per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la
medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi di durata inferiore alla
giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio
o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista
nell'unità operativa di riferimento;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia
della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza tra l'effettuazione di
un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere
un intervallo minimo di tempo pari a 48 ore, cui segue il preavviso di cui
al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale e
locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi concomitanti che insistono
sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali dal
Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle
amministrazioni competenti per territorio entro 24 ore dalla comunicazione
delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi
coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23
dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al
martedì successivo, limitatamente ai servizi:
- di fruizione del patrimonio artistico,
archeologico e monumentale;
- connessi allo sdoganamento di cui all'art.
2, comma 2, lettera e);
- di sanità;
6. Inoltre le azioni di sciopero non saranno
effettuate:
a) nei cinque giorni che precedono e nei
cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e
referendarie nazionali;
b) nei cinque giorni che precedono e nei
cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie
regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali,
nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato
nazionale.
7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o
in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
*****
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
1. Sono confermate le procedure di
raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro per il personale del comparto dei Ministeri.
2. In caso di insorgenza di una controversia
sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono
espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I tentativi di conciliazione, in caso di
conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla
contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il
tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto
sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di
amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se
la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di
conciliazione sono quelli previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146
del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti
competenti all'attività di conciliazione, la procedura si svolge presso il
Ministero del Lavoro anche per le controversie locali.
4. Nel caso di insorgenza di una controversia
sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i
soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della
formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta
conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di
tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3
possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni
pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del
tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale
il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al
comma precedente, nel caso di controversie a livello di amministrazioni
periferiche, i soggetti di cui al comma 3, penultimo periodo, provvedono alla
convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo
di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del
confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato
ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti
in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre
dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura
conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a
sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al
comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla
Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà
contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990. In caso contrario,
nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti
si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel
rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii
spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e
comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo.
Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del
raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità
nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento
della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni..
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le
loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono
iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle
materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una ulteriore
iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza, da parte del
medesimo soggetto, ed entro 120 giorni dall'effettuazione o revoca della
precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art.
4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi
precedenti.
*****
Art. 6
Sanzioni e richiami
1. In caso di inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si
applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990.
2. E' altresì confermata la procedura prevista
dall'art. 13, comma h, della legge n. 146 del 1990.