Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 2 luglio 2004 – 23 novembre 2004, n. 7686
Fatto
La
signora ***, dipendente dell’Università di ***, quale ricercatrice
universitaria, a seguito del trasferimento d’autorità del marito, ***,
Ufficiale dell’Esercito, dalla sede di Roma a quella di Modena, presentava
domanda tesa ad ottenere il comando o distacco presso altra Università nella
sede di servizio del coniuge o in quella più vicina.
La
domanda veniva rigettata per tre ordini di motivi con decreto del Rettore
dell’Università degli Studi di ***, 1410 del 24 dicembre 1999, in
particolare, per mancanza di richiesta di utilizzazione per comando o distacco
da parte di altra Università, per divieto di comando di professori universitari
applicabile ai ricercatori ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge
311/58, per mancanza del requisito della convivenza con il coniuge, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 266/99, in quanto all’atto del trasferimento
del coniuge ella viveva a Padova.
Il
Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige rigettava la
domanda ritenendo insuperabile la carenza di utilizzazione da parte di altra
Università che non era stata opportunamente attivata dalla ricorrente.
In
particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che l’interessata avrebbe
dovuto presentare duplice domanda di comando o distacco e assegnazione
temporanea, prima all’Università di destinazione e poi a quella di
provenienza per il necessario concerto, ciò sul presupposto che il comando o
distacco viene adottato nello specifico ed esclusivo interesse
dell’amministrazione di destinazione.
L’interessata
appella la sentenza, sostenendo di avere un vero e proprio diritto soggettivo al
ricongiungimento familiare, anche in soprannumero.
Da
ciò l’appellante fa derivare l’insussistenza di un suo obbligo di attivarsi
presso l’Università di destinazione al fine di ottenere un concerto al suo
trasferimento per avvicinamento al coniuge.
Diritto
Il
ricorso è fondato per quanto di ragione.
L’articolo
17 della legge 266/99 prevede che il «coniuge convivente del personale in
servizio permanente delle Forze Armate […] trasferito d’autorità da una ad
altra sede di servizio, […] ha diritto, (sempre che sia impiegato in una delle
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo
29/1993), all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di
appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede
di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».
L’articolo
1 della legge 100/87, con riferimento al coniuge convivente del personale
militare trasferito d’autorità, assicura il diritto ad essere impiegato, in
soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede
di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. La norma è
disposta a favore degli impiegati di ruolo nelle amministrazioni statali.
La
giurisprudenza amministrativa, in sede consultiva, ha riconosciuto,
interpretando quest’ultima norma, che «il diritto vada inteso nel senso che
la sua applicazione non prescinde da ogni correlazione con le esigenze di
organizzazione della pubblica amministrazione, che ha un potere discrezionale di
valutare, di anno in anno, le esigenze del servizio», ai fini dell’adozione
del provvedimento di trasferimento, di assegnazione provvisoria, o comunque di
diversa utilizzazione nella stessa sede del coniuge comandato (CdS sezione II
282/89 in senso contrario Tar Emilia Romagna – Parma 147/92; Tar Abruzzo
89/1992 valorizzando la previsione del trasferimento per ricongiungimento anche
in soprannumero).
Rileva
la Sezione che la disposizione applicabile, nella specie, è l’articolo 17
della legge 266 del 1999 che non menziona la possibilità di essere destinati
alla sede del coniuge trasferito d’autorità anche in soprannumero.
L’Università
è amministrazione non statale, sicché ad essa non è riferibile la
disposizione di cui all’articolo 1 della legge 100/87.
Non
può quindi escludersi una discrezionalità dell’amministrazione nella
valutazione delle esigenze di servizio, tuttavia anche l’articolo 17
stabilisce – come l’articolo 1 della legge 100/87 – con espressione
enfatica, “un diritto” dell’impiegato, sia pure correlato ad un’attività
amministrativa di organizzazione delle risorse umane, tesa ad apprezzare
esigenze di servizio ed interesse pubblico al ricevimento della prestazione
lavorativa.
Ciò
significa che l’amministrazione, per quanto possibile, deve assicurare il
trasferimento del dipendente, senza richiedere allo stesso la presentazione di
una duplice istanza, presso l’amministrazione di provenienza e quella di
destinazione, e senza richiedere che il dipendente si faccia promotore di un
concerto fra le amministrazioni interessate al trasferimento.
Piuttosto
è l’amministrazione di provenienza del dipendente, che, una volta ricevutasi
l’istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge militare, o
equiparato, trasferito d’autorità, deve accertare d’ufficio ed
autonomamente se sussistano in altre sedi, condizioni tali da consentire la
fruizione concreta del diritto sancito dalla norma.
Non
può quindi rigettarsi un’istanza del dipendente che aspiri al trasferimento
ai sensi dell’articolo 17 della legge 266 del 1999 solo per il fatto che lo
stesso non ha presentato richiesta di utilizzazione per comando o distacco
presso l’amministrazione di destinazione.
Il
dipendente attiva il procedimento presso l’amministrazione di provenienza, che
deve condurlo d’ufficio, in modo tale da realizzare, compatibilmente con le
esigenze del servizio, l’interesse al ricongiungimento familiare canonizzato
dalla legge.
Ne
deriva l’accoglimento dell’appello, e, per l’effetto, la riforma della
sentenza e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Va
da sé che non esistendo sul punto deduzioni contrarie da parte
dell’amministrazione, il Consiglio non è tenuto ad esaminare le statuizioni
della sentenza impugnata favorevoli alla ricorrente per cui la norma è
applicabile ai ricercatori, essendo una norma speciale rispetto alla norma
generale sul divieto di comando dei professori universitari ai sensi
dell’articolo 11 della legge 311/1958, e sulla possibilità di considerare
“convivente” anche il coniuge avente residenza in città diversa rispetto al
militare all’atto del trasferimento d’ufficio, ricorrendo ad interpretazione
costituzionalmente adeguata, intesa a tutelare il valore dell’unità della
famiglia.
Dette
statuizioni della sentenza impugnata non sono investite dall’impugnazione e
possono quindi essere confermate.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso
in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo
grado ed annulla l’atto impugnato ossia il decreto del Rettore
dell’Università di *** 1410 del 24 dicembre 1999 di reiezione della domanda
di comando o distacco presso altra Università nella sede di servizio del
coniuge di militare trasferito d’autorità.
Compensa
tra le parti le spese di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 2 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.