Aran.
La corretta applicazione dell'istituto della progressione verticale
(risposta a quesito)

 

Quesito:

Quali sono le modalità per una corretta applicazione dell'istituto della progressione verticale, di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999 ?

Risposta:

Dobbiamo segnalare che la gestione delle progressioni verticali deve essere attuata con molta cautela, a seguito di un indirizzo giurisprudenziale molto orientato a sanzionare comportamenti benevoli o permissivi degli enti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7304 dell'11.11.2004; TAR Abruzzo, 3.6.2004, n. 480/04; TAR Lazio 24.7.2044, n. 12370).

Il percorso corretto che dovrebbe essere adottato dagli enti (tenendo anche conto degli orientamenti forniti con il quesito pubblicato nel nostro sito www.aranagenzia.it può essere così riepilogato:

a) approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni e della relativa attuazione annuale (es. anno 2005);
b) individuazione dei posti che possono essere ricoperti mediante selezioni pubbliche con accesso dall'esterno nell'anno considerato (es. 2005) in relazione ai vincoli posti dalle leggi finanziarie;
c) individuazione di un numero di posti (inferiore a quelli destinati all'accesso dall'esterno) riservati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 4 del CCNL 31.3.1999;
d) espressa e convincente indicazione della scelta dei posti destinati a selezione interna, sulla base degli esclusivi interessi organizzativi dell'ente;
e) attivazione delle selezioni interne contestualmente a quelle pubbliche per l'accesso dall'esterno.

E' evidente, in ogni caso, che gli attuali vincoli molto rigidi imposti dalla legge n. 311/2004 (finanziaria 2005, comma 98) in materia di assunzione a tempo indeterminato fino a tutto l'anno 2008, limitano fortemente anche gli spazi di praticabilità delle progressioni verticali per il medesimo periodo.

Confermiamo la raccomandazione alla prudenza nella gestione di questa problematica, al fine di evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero essere causa di conflitto e di conseguenti gravi responsabilità nei confronti dei soggetti decisori.

(Roma, 22 febbraio 2005)

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CCNL 31.3.1999

(...)

Art. 4
Progressione verticale nel sistema di classificazione

1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all' art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all' allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all' art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.

2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.

3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.

4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è soggetto al periodo di prova