REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati:
Dr. FABIO MASSIMO DRAGO Presidente
Dr. FABRIZIO AMATO Consigliere
Dr. FAUSTO NISTICO’ Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 409 del Ruolo Generale anno 2004, discussa all’udienza del 29 giugno 2004, promossa
da
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici, in Via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliato
appellante
contro
C** ed altri rappresentati e difesi dall’Avv. ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze, come da mandati allegati al ricorso introduttivo del giudizio
appellati
Conclusioni delle parti
Per l’appellante: “Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 728/03, pronunciata dal Tribunale di Pisa, respingere le domande tutte dei ricorrenti. Con vittoria di spese e compensi in entrambi i gradi del processo.”.
Per gli appellati: “Conclude affinchè l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze voglia pronunciare la reiezione dell’appello proposto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto Avvocato, antistatario.”.
Oggetto: impiego
pubblico – comparto ministeri – indennità di amministrazione – rilevanza
ai fini del computo della tredicesima mensilità – esclusione.
Svolgimento
del processo
Con sentenza
10 dicembre 2003 il Tribunale di Pisa , accogliendo la domanda avanzata da
Claudio Cioni ed altri dipendenti del Ministero della Difesa ,
condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive (nei
limiti della eccepita prescrizione quinquennale) derivanti dalla inclusione
della indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità,
compensando le spese di giudizio.
Avverso la
sentenza interponeva appello il Ministero della Difesa ,
censurandola, in punto di rito, nella parte in cui il Tribunale non aveva
attivato la procedura ex art. 64 d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di questione
interpretativa di una clausola del CCNL. Nel merito deduceva l’erronea
applicazione che il primo giudice aveva fatto del principio di omnicomprensività
della retribuzione, trascurando di rilevare come lo stesso CCNL escludesse
il diritto alla inclusione della indennità nella tredicesima, prevedendo al
contrario la sua corresponsione per dodici mensilità ; segnalava come
l’Aran avesse ritenuto che l’indennità in questione fosse connotata da una
sua peculiarità che consisteva proprio nella corresponsione per dodici e non
per tredici mensilità, pure rilevando come l’INPDAP avesse ribadito la natura
accessoria della voce retributiva. Concludeva , dunque, chiedendo il rigetto
della domanda avanzata in primo grado.
I lavoratori si
costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda sulla base delle
medesime argomentazioni svolte in primo grado e recepite dal Tribunale.
All’udienza
del 29 giugno 2002 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del
quale veniva data pubblica lettura.
Motivi
della decisione
L’appello è
fondato.
Il Tribunale,
limitando la condanna all’ultimo quinquennio e comunque ai ratei maturati in
data successiva al 30 giugno 1998 ex art. 69, comma 7, t.u. n. 165/ 2001, ha
premesso di condividere il principio secondo il quale il nostro ordinamento non
conosce una nozione omnicomprensiva di retribuzione, dando atto dell’univoco
indirizzo giurisprudenziale enunciato dalla S.C.(per tutte Cass. sez. un.
1608/1998 e da ultimo n. 4341/2004). Ha, tuttavia, rilevato che tale
principio soffre di una eccezione, quando il criterio di omnicomprensività
abbia fonte legale ed ha ritenuto che, nel caso di specie, la fonte primaria
fosse rappresentata dal disposto dell’art. 7 del d.lgs. c.p.s. 25 ottobre
1946, n. 263 secondo cui “ detta gratificazione (id est,
la tredicesima mensilità, ndr.) , commisurata al trattamento economico
complessivo … per stipendio, paga o retribuzione e indennità di
carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero…”.
In forza di
tale disposizione il Tribunale ha ritenuto sussistere un criterio legale di
omnicompensità, proponendo una lettura riduttiva di quella disposizione
contrattuale ( art. 33 CCNL 1998/2001) secondo cui “l’indennità di cui
al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di
generalità ed ha natura fissa e ricorrente; clausola, questa,
che, a parere dell’appellante, esclude in sede definitoria la possibilità di
calcolare la tredicesima mensilità includendo l’indennità di
amministrazione nella base di calcolo: il Tribunale, infatti, ha ritenuto che
con l’espressione “è corrisposta per dodici mensilità” le parti
abbiano voluto semplicemente enunciare un criterio di distribuzione temporale,
senza con ciò escludere la rilevanza della quota retributiva ai fini della
mensilità aggiuntiva.
La Corte non
condivide l’interpretazione sistematica fornita dal Tribunale, seppure movendo
dalla condivisione del principio di diritto secondo cui non appartiene
all’ordinamento lavoristico (privato o pubblico che sia il rapporto ) un
criterio di omnicomprensità della retribuzione, bensì dovendosi , di volta in
volta, accertare quale sia la sorte delle singole voci retributive (che
compongono il trattamento complessivo dell’impiegato) ai fini del calcolo dei
vari istituti contrattuali.
Poiché,
tuttavia, è vero che il criterio della omnicomprensità è legittimamente
operativo ove lo prevedesse la legge, occorrerà verificare se nel caso di
specie esista una fonte primaria che lo imponga e se, in tal caso, la fonte
primaria sia di contenuto tale da dettare la regola applicata dal primo giudice
anche avuto riguardo alla attuale composizione della retribuzione.
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, del CCNL integrativo 1998/2001 “ per
quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare
riferimento al d.lgs. c.p.s. 25 ottobre 1946 n. 263 e successive
modificazioni od integrazioni”.
E’ opinione
del Collegio che la regola di cui al d.lgs. c.p.s. invocata dagli
appellati non abbia valore di fonte legale. Essa, infatti, è meramente
richiamata dalla disposizione negoziale che ne fa proprio il contenuto (secondo
una tecnica contrattuale – c.d. di rinvio materiale - diffusissima in tema di
contrattazione nel pubblico impiego privatizzato) e dunque, sul piano
delle fonti, il criterio di computo ivi enunciato con riferimento alla
tredicesima mensilità è da ritenersi come derivante da una norma collettiva e
non da una fonte legale. Se ne ha una indiretta conferma dalla lettura del
disposto dell’art. 69, primo comma, del t.u. n. 165/2001 secondo cui le
disposizioni generali e speciali in materia di pubblico impiego diventano “inapplicabili
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997
in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplati”,
definitivamente risultando abrogate tutte le norme di cui sopra con
l’intervento del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo ed
indipendentemente dalla coincidenza di materie e soggetti (art. 69, prima comma,
cit. ult. alinea).
Non condivide,
sul punto, la Corte quanto ritenuto dal Tribunale sulla base del disposto
del successivo art. 71 t.u. n. 165/2001( e cioè che l’abrogazione derivante
dalla stipula secondo contratto collettivo non sarebbe operativa se
non enunciata espressamente dalla fonte negoziale) , dovendosi escludere
la possibilità di affidare alla volontà della parti contrattuali la
determinazione sulla abrogazione di disposizioni di legge, tanto più in
ragione della definitiva cancellazione dall’ordinamento della disciplina
legale previgente alla la seconda mandata contrattuale.
In realtà
quando l’art. 71 cit. affida alla contrattazione la c.d. disapplicazione
espressa assegna alle parti contrattuali un mero compito ricognitivo che non
potrà condurre mai al risultato dal mantenimento di regole legali che, secondo
il principio generale (art. 69 cit.) siano ope legis abrogate.
Quando il
legislatore della riforma del pubblico impiego, in coerenza con la
valorizzazione massima della contrattualità , assegna al contratto collettivo
la funzione abrogratrice in realtà si limita a ricollegare al verificarsi di un
fatto (stipula del primo e poi del secondo contratto) gli effetti
ablativi sul piano delle fonti, senza attribuire alle parti negoziali alcun
potere in ordine alla individuazione delle norme abrogate. Questo, per altro, si
ricava agevolmente se il sistema delle fonti si legge nella sua costruzione
sistematica, poiché da un lato il progetto di privatizzazione presuppone un
allineamento della normativa a quella generale sul lavoro privato e dall’altro
sollecita la valutazione del ruolo delle regole negoziali al fine di
realizzare un complesso normativo che , superato il regime transitorio,
coincida con lo scopo assegnato. E cioè ricondurre le regole allo schema
proprio del lavoro subordinato tradizionale, cioè all’impianto legale e
contrattuale che è proprio dell’impiego privato, mediante la graduale
abrogazione della normativa pubblicistica. In tale contesto è coerente che il
legislatore abbia affidato la definitiva cancellazione dall’ordinamento delle
regole – generali e speciali – che connotavano il rapporto di pubblico
impiego all’intervento della seconda mandata contrattuale, cioè
ad un fatto significativo della definitiva composizione degli
assetti. Ma la stipula del contratto, in tale sistema transitorio, nulla innova
sul piano delle fonti, atteggiandosi a mero evento dal quale la legge (art. 69
cit.) fa dipendere determinati effetti sul piano delle fonti; di tal che, lo
specifichino o meno le parti contrattuali, l’effetto abrogativo delle norme
generali e speciali proprie del “vecchio “ pubblico impiego deriva
direttamente dalla legge( con il risultato che, da qual momento in poi, il
complesso delle fonti si compone delle norme di cui al t.u. n. 165/2001,
delle norme codicistiche sul rapporto di lavoro, delle norme speciali in tema di
lavoro subordinato, delle regole contrattuali e delle norme di legge
intervenute medio tempore qualora si siano definite come non
derogabili dal contratto(art. 2 t.u. n. 165).
L’opinione
qui espressa, poi, trova una conferma testuale nella lettera dell’art.
71 cit., quando la norma, nel prevedere il meccanismo ricognitivo delle fonti
primarie abrogate, stabilisce che comunque “rimangono salvi gli effetti di
quanto previsto dalla stesso comma 1 dell’art. 69, con riferimento alla
inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla
contrattazione collettiva nazionale”. Il che significa che il meccanismo
di abrogazione diventa operativo indipendentemente dalla attività di
ricognizione operata dalla fonte collettiva.
Ma vi è di più,
perché il terzo comma dell’art. 71, con riferimento alla seconda mandata
contrattuale (1998/2001) e dunque all’evento cui la legge (art. 69 cit.)
ricollega l’abrogazione di tutte le norme speciali e generali, prevede che la
contrattazione collettiva debba provvedere alla disapplicazione espressa
di quelle disposizioni che risultino incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali e dei contratti quadro. A meno di non cogliere una
insanabile contraddizione ( poiché tutte le norme sono abrogate dalla
contrattazione collettiva e dunque non vi è ragione di valutare alcuna
compatibilità) la disposizione in esame non può riferirsi che alle sole
ipotesi (di cui all’art.2, comma 2 t.u. n. 165) di interventi normativi posti
in essere medio tempore.
Non esiste,
dunque, una regola legale che imponga, nel nostro caso, il criterio della
omnicomprensità.
Ove, per altro,
volesse accedersi alla ricostruzione che il primo giudice ha operato sul piano
della fonti, è opinione del Collegio che il criterio di omnicompensità
enunciato dall’art. 7 del d.lgs.c.cp.s. n. 263 del 1946 non possa ritenersi
rilavante ai fini del problema di causa, in ragione della sua intrinseca
inattualità. Nel regolare la disciplina della gratifica natalizia
(oggi tredicesima mensilità) il legislatore dell’epoca aveva come
riferimento una struttura della retribuzione del tutto diversa da
quella cui oggi deve farsi riferimento (art. 28 CCNL 1998/2001),
sicuramente mancate di elementi, come quello di cui si discute, legati non alla
diretta corrispettività della prestazione ma connotati da
accessorietà. Sì che, ove si volesse applicare la disciplina di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 263/1946, questa finirebbe per imporre il
criterio di omnicomprensività limitatamente alla voce stipendiale (ed indennità
di “caro vita”) ma non anche ai trattamenti tempo per tempo intervenuti a
corredare il trattamento complessivo o poi definitivamente cristallizzati
nell’unica voce della quale oggi si discute (art. 34 CCNL 1994/1997). Semmai,
ove si volesse attualizzare l’interpretazione della disciplina originaria
dettata nel 1946, dovrà prendersi atto di come la norma escluda dal computo per
la gratifica natalizia le c.d. quote complementari e dunque quanto non
appartenga alla voce stipendiale. Con il che rimane accertato che la regola –
materialmente recepita dalla contrattazione collettiva – non impone il computo
della indennità accessoria ( e di quant’altro non sia stipendio in sensi
tecnico) nella tredicesima mensilità.
Fatte queste
premesse (e, quindi, esclusa la regola legale della omnicomprensività) il
successivo passaggio è rappresentato dalla lettura coordinata delle fonti
contrattuali che disciplinano l’istituto.
Occorre, perciò, muovere dalla regola che disciplina l’erogazione della
indennità di amministrazione e dunque dall’art. 33, comma 3, del CCNL
1998/2001 come modificato dall’art. 17, comma 11°, del CCNLI 1998/2001
secondo cui “ L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta per
dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e
ricorrente”.
Al nostro fine
nulla dice il “carattere di generalità” se non che essa deve essere
corrisposta a tutti i dipendenti; nulla dice, ancora, la “natura
ricorrente”, se non che debba essere corrisposta con la medesima cadenza
temporale . Quanto, poi, alla “natura fissa” questo significa semplicemente
che l’indennità è parametrata a criteri oggettivi di determinazione,
ciò ricavandosi dalla stessa finalità perequativa enunciata dall’art.
33 del CCNL 16.2.1999 (“ con lo scopo di favorire la perequazione delle
retribuzioni complessivamente spettante al personale di comparto”).
Si ha,
allora, che l’enunciazione delle caratteristiche giuridiche dell’emolumento
( e, se si vuole, dei suoi contenuti ontologici) non è in antitesi con la
previsione del primo periodo e cioè con l’obbligo di corrisponderla per
dodici mensilità.
Tale indennità,
perciò, (questo vuol dire la norma negoziale secondo una lettura lineare) deve
essere corrisposta tutti i mesi , a tutti i dipendenti che si
trovino nelle condizioni per averne diritto e secondo una quantificazione che
obbedisca a parametri predeterminati. Essa, però, deve essere corrisposta
per dodici mensilità.
Il primo
giudice, sul punto, ha ritenuto che la previsione relativa al numero delle
mensilità dovesse leggersi nel significato limitato di una indicazione
temporale della cadenza, ma, come si è visto, tale indicazione è già
contenuta nella enunciazione della “natura ricorrente”; e che gli
emolumenti fissi e non ricollegati alla occasionalità della prestazione debbano
essere corrisposti con cadenza mensile per dodici mesi è nozione che
agevolmente si ricava dalla lettura dell’art. 25 del CCNLI 1998/2001 (“
retribuzione globale di fatto annuale: è costituita dall’importo della
retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo
della tredicesima mensilità per le voci corrisposte anche a tale titolo…”).
Sul punto
gioverà evidenziare come la cadenza mensile della erogazione si ricava
– anche per l’indennità in questione – dalla lettura delle definizioni
che il contratto dà della retribuzione base mensile, dalla retribuzione
individuale mensile e della retribuzione globale di fatto annuale(art. 25
cit.). La seconda – nella quale è ricompressa l’indennità di
amministrazione e che, ovviamente, ricomprende la prima - è
definita sulla base del percepito fisso su base mensile. Quando, invece,
il contratto si occupa della definizione della retribuzione globale di fatto
annuale (art. 25 cit. n. 2 ,terzo alinea) fa riferimento alla retribuzione
individuale mensile per 12 mensilità, “cui si aggiunge il ratei della
tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale
titolo…”.
Se ne ricava, allora, che da un lato anche l’indennità di amministrazione è corrisposta su base mensile e che la tredicesima mensilità è corrisposta nei limiti delle voci retributive utili per il suo calcolo ( dunque essa non corrisponde alla retribuzione individuale mensile). Se ne ricava, ancora, che il significato del comma 3 dell’art. 33 CCN 1998/2001 non può essere quello di occuparsi della cadenza mensile (poiché risulterebbe una inutile ripetizione), bensì quello di limitare il numero delle mensilità.
Dunque una
prima interpretazione sistematica delle regole negoziali offre già una
indicazione, quantomeno in negativo: e cioè che quanto la norma contrattuale in
esame ha disposto che l’indennità di amministrazione deve essere
corrisposta per dodici mensilità non ha sicuramente inteso enunciare la cadenza
della sua erogazione, ma bensì, come meglio si vedrà, che l’indennità
medesima è limitata nella sua quantificazione nella erogazione mensile
moltiplicata per 12 mesi.
Ma vi è di più,
perché il sistema si completa con la valutazione di una previsione specifica in
tema di indennità di amministrazione, dal significato inequivoco. Dispone,
infatti, l’art. 17 del CCNL 1998/2001 (comma 12) che “l’art. 3, comma
1, del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 è integrato con il seguente
comma: a decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di amministrazione prevista
dall’art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999 è considerata utile agli effetti del
comma 1 secondo periodo”. E l’art. 3, comma 1, secondo periodo si
riferisce alla indennità di buonuscita, al TFR ed alla indennità di
licenziamento( id est di preavviso).
Si ha ,allora, che la stessa fonte negoziale si preoccupa di considerare l’utilizzabilità della indennità in questione e lo fa con riferimento a tre istituti indiretti specifici (indennità di buonuscita, TFR e indennità di preavviso).
I due
argomenti, letti assieme, consentono allora di pervenire alla seguente
deduzione: da un lato la norma contrattuale esplicitamente limita la
corresponsione dell’indennità per dodici mesi e dall’altro una analoga
fonte collettiva enuncia l’utilità del compenso a fine del calcolo di alcuni
istituti, fra i quali non vi è la tredicesima mensilità.
In tale
contesto, poi, non è senza significato rilevare come il CCNL 1994/1997 abbia
disposto, avuto riguardo alla sola indennità di competenza del personale
penitenziario, che la medesima debba essere corrisposta per tredici
mensilità: il che conferma che la tecnica contrattuale usata è quella di
includere od escludere esplicitamente l’indennità in discussione nella
tredicesima mensilità.
E l’esame
delle fonti si completa con la valutazione di altra norma negoziale (art.
21 CCNL 2002/2005) che, nel prevedere gli effetti della
quantificazione degli stipendi, prevede esplicitamente che gli
incrementi stipendiali siano utili anche ai fini della tredicesima mensilità,
mentre non vi è alcuna analoga previsione per quanto concerne l’indennità di
amministrazione ( i cui incrementi, evidentemente, sono limitati alle
dodici mensilità correnti).
Nonostante gli argomenti fin qui enunciati dimostrino con evidenza che
l’indennità in questione non possa ritenersi utile ai fini della tredicesima
mensilità il Collegio intende farsi carico di un ulteriore elemento valutativo,
per escludere che l’indennità di amministrazione – anche dal punto di vista
sostanziale – sia da considerare “stipendio” od effettiva retribuzione
mensile. Ciò, come si è visto, è escluso dallo stesso contratto che
esplicitamente distingue la voce stipendiale dalla voce accessoria, ma è
escluso anche dalla natura dell’indennità e dai suoi contenuti, posto che è
fuori discussione che essa non è corrisposta- sulla base del CCNL -
in caso di assenze inferiori ai quindici giorni nel mese, così risultando
ricollegata ad elementi di accessorietà ontologicamente incompatibili con
l’erogazione fissa e mensile della voce retributiva principale.
Per
completezza, infine, il Collegio rileva la infondatezza della censura
relativa al mancato esperimento, da parte del primo giudice, della procedura
interpretativa di cui all’art. 64 t.u. n. 165/2001. Sulla base degli
insegnamenti di Corte Cost. n. 199/2003, infatti, è da ritenersi che il
procedimento incidentale ivi previsto debba essere attivato solo le volte che il
giudice di merito – cui istituzionalmente è demandata l’interpretazione
delle clausole negoziali quando siano rilevanti ai fini della decisione – si
trovi nella obiettiva difficoltà di pervenire ad una ricostruzione coerente e
sostanzialmente in una condizione di “stallo” ermeneutico. Nel caso di
specie, al contrario, si è trattato di dare applicazione da una parte ad
un principio generale che univocamente appartiene all’ordinamento (
sulla inesistenza del criterio di omnicomprensività della retribuzione) e
dall’altra di tener conto dell’esplicito contenuto letterale di alcune
clausole del contratto ; in tal modo può senz’altro ritenersi che la
controversia poteva e può essere risolta sulla base di una operazione
interpretativa del tutto agevole e corrispondente ai canoni legali (art.
1362 e ss. C.c.) di lettura giudiziaria delle clausole del contratto
collettivo.
La particolarità
e la novità della questione consigliano la compensazione delle spese per
entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello, rigetta la domanda avanzata dagli appellanti davanti al Tribunale di Pisa. Dichiara compensate le spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.
Firenze 29
giugno 2004
Il consigliere
estensore
Il Presidente