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STRESS
DA LAVORO - ACCORDO EUROPEO DELL´8 OTTOBRE 2004 |
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27/10/2004 |
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STRESS
DA LAVORO - ACCORDO EUROPEO DELL´8 OTTOBRE 2004
Lo stress è uno stato di malessere "che si manifesta con
sintomi fisici, psichici o sociali legati all´incapacità delle persone
di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la loro
attività lavorativa", ma "non è una malattia", anche se
"una esposizione prolungata allo stress può diminuire l´efficienza
lavorativa e causare problemi di salute". Così riporta il testo dell´accordo europeo quadro firmato l´8
ottobre 2004 dalle quattro maggiori organizzazioni
europee di lavoratori ed imprenditori, e precisamente la Confederazione
europea dei sindacati - CES, l’ Unione delle confederazioni
industriali d´Europa - UNICE, l’Unione europea dell´artigianato e
delle PMI - UEAPME e il Centro europeo delle imprese pubbliche e delle
imprese di interesse economico generale - CEEP), L´accordo quadro
europeo sottoscritto l´8 ottobre 2004. per combattere insieme lo stress
sui posti di lavoro, è stato sottoposto alla Commissione europea, e
firmato dopo 9 mesi di negoziati. La violenza sul lavoro, il logorio e lo stress post-traumatico
saranno discussi successivamente nell´ambito del dialogo sociale
europeo. L´accordo volontario e non vincolante ha per obiettivo di
"aumentare la consapevolezza e la comprensione di imprenditori,
lavoratori e loro rappresentanti sulla questione dello stress
lavorativo". "Non propone ricette miracolose, perchè lo
stress è un problema complesso, che varia secondo le persone e le
aziende". Un alto tasso di assenteismo, di turnover, di conflittualità o
di contestazioni dei dipendenti sono alcuni dei segnali che dovrebbero
allertare gli imprenditori e i manager aziendali sul malessere delle
loro compagini. Fattori di stress "oggettivi" sono l´organizzazione
del lavoro, le condizioni e l´ambiente lavorativi, la comunicazione. Fattori "soggettivi" sono "le pressioni
psicologiche e sociali, la sensazione di incapacità ad affrontarle, l´impressione
di non essere sostenuti". Gli imprenditori "hanno l´obbligo legale di proteggere la
sicurezza e la salute dei lavoratori", conformemente alla direttiva
europea 39 dell´89. Gli Stati membri avranno tre anni di tempo dalla firma dell´accordo
per trasporre nelle legislazioni nazionali le disposizioni contenute nel
testo. Un bilancio delle realizzazioni sarà fatto al quarto anno. Una guida
per ridurre lo stress L’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro in occasione della
settimana europea sullo stress legato al lavoro, ha pubblicato una
relazione dal titolo “Combattere la pressione psico-sociale e
ridurre lo stress legato al lavoro”. La guida intende
offrire alle imprese orientamenti pratici per ridurre lo stress e
combatterne le cause, tra le quali figurano la violenza e
l’intimidazione sul luogo di lavoro. Accordo
europeo dell´8 ottobre 2004
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo;
UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea
artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate
dal pubblico e di interesse economico generale) 1. Introduzione Lo stress da lavoro è considerato, a livello
internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di
lavoro che dai lavoratori. Avendo individuato l’esigenza di
un’azione comune specifica in relazione a questo problema e
anticipando una consultazione sullo stress da parte della Commissione,
le parti sociali europee hanno inserito questo tema nel programma di
lavoro del dialogo sociale 2003-2005. Lo stress, potenzialmente, può
colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal
tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi
di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una
maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per
le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare
lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che
caratterizzano i lavoratori. 2. Oggetto Lo scopo dell’accordo è migliorare la
consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei
datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la
loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di
problemi di stress da lavoro. L’obiettivo di questo accordo è di
offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di
individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. Il
suo scopo non è quello di colpevolizzare (far vergognare) l’individuo
rispetto allo stress. Riconoscendo che la soppraffazione e la violenza
sul lavoro sono fattori stressogeni potenziali ma che il programma di
lavoro 2003-2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di
una contrattazione specifica su questi problemi, il presente accordo non
riguarda né la violenza sul lavoro, né la soppraffazione sul lavoro, né
lo stress post-traumatico. 3. Descrizione dello stress e dello stress da
lavoro Lo stress è uno stato, che si accompagna a
malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue
dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap
rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo
è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve
termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo
dell’individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione
prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di
reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a
situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della
propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress
non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può
ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo
stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre
a cambiamenti nel comportamento e risurre l’efficienza sul lavoro.
Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate
causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da
vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro,
l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc. 4. Individuazione dei problemi di stress da
lavoro Data la complessità del fenomeno stress, questo
accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali
indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un’elevata
rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti
da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la
presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di
stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali
l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario
di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte
dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro,
ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un
comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose,
ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al
lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i
fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non
poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto,
ecc.): Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire
per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le
misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure
saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti. 5. Responsabilità dei datori di lavoro e dei
lavoratori In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che
ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per
legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere
riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscano un
rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere
generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di
lavoro. I problemmi associati allo stress possono essere affrontati nel
quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una
politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure
specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato. 6. Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di
stress da lavoro Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi
si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere
collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre
misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le
misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress
integrata che sia contemporaneamnte preventiva e valutabile. • misure di gestione e di comunicazione in grado
di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di
assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli
individui e ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità e
controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le
condizioni e l’ambiente di lavoro. • la formazione dei dirigenti e dei lavoratori
per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei
confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui
affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento • l’informazione e la consultazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione
europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. 7. Attuazione e controllo nel tempo In base all’art. 139 del Trattato questo
accordo-quadro europeo volontario impegna i membri dell’UNICE/UEAPME,
del CEEP e della CES ( e del Comitato di Collegamento EUROCADRES/CEC) ad
implementarlo in accordo con le procedure e le pratiche proprie delle
parti sociali nei vari Stati membri e nei paesi dell’Area Economica
Europea . I firmatari invitano anche le loro organizzazioni affiliate
nei paesi candidati ad attuare questo accordo. L’implementazione di
questo accordo sarà effettuata entro tre anni dalla data della sua
firma. Le organizzazioni affiliate notificheranno l’applicazione
dell’accordo al Comitato del dialogo sociale. Nel corso dei primi tre
anni successivi alla firma dell’accordo il Comitato del dialogo
sociale predisporrà una tabella annuale riassuntiva della situazione
relativa all’implementazione dell’accordo. Nel corso del quarto anno
il Comitato redigerà un rapporto completo sulle azioni intraprese ai
fini dell’attuazione dell’accordo. I firmatari valuteranno e
riesamineranno l’accordo in qualunque momento su richiesta di uno di
loro una volta trascorsi cinque anni dalla data della firma. In caso di
domande in merito al contenuto dell’ accordo le organizzazioni
affiliate interessate possono rivolgersi congiuntamente o separatamente
ai firmatari che risponderanno loro congiuntamente o separatamente.
Nell’attuare questo accordo i membri delle organizzazioni firmatarie
evitino di imporre oneri inutili alle PMI. L’attuazione di questo
accordo non costituisce un valido motivo per ridurre il livello generale
di protezione concesso ai lavoratori nell’ambito di questo accordo.
Questo accordo non pregiudica il diritto delle partner sociali di
concludere, ai livelli adeguati, incluso il livello europeo, accordi che
adattino e/o completino questo accordo in modo da prendere in
considerazione le esigenze specifiche delle parti sociali interessate |
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