|
Sentenza n. 8438 del 4 maggio 2004 1.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere
riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ. 2.
1. La difesa del B. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità
dei controricorso e ricorso incidentale, rilevando che l'atto è stato
tardivamente notificato il 3 febbraio 2003, dopo il decorso del termine di
cui all'art.370 cod.proc.civ., che scadeva il 2 febbraio 2003; che la
procura speciale apposta sull'atto è stata sottoscritta dall'avv. (omissis),
non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, il quale ha
anche autenticato la firma della parte. 2.
2. Le eccezioni sono infondate. Per la prima, si deve rilevare
che il 2 febbraio 2003 (giorno di scadenza come rilevato dalla parte del
termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale) cadeva di
domenica; la scadenza era quindi prorogata, ai sensi dell'art.i55
cod.proc.civ., al primo giorno seguente non festivo, nel quale è stata
compiuta 1a notifica dell'atto. 3.
3. Per la seconda, si osserva che l'(omissis) ha
conferito la procura speciale alle liti, apposta a margine al
controricorso e ricorso incidentale, agli avvocati (omissis) e (omissis),
i quali hanno entrambi sottoscritto l'atto. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso
al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della
sottoscrizione della parte apposta sulla procura speciale ad litem
rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso per
cassazione, che sia stato firmato anche da altro avvocato (quest'ultimo
iscritto nell'albo speciale e indicato come condifensore in procura),
costituisce mera irregolarità, inidonea a incidere sui requisiti
indispensabili per lo scopo dell'atto (v. tra le più recenti decisioni
Cass. 10 ottobre 2000 n.13468, 1I ottobre 2001 n.12411, 6 giugno 2003
n.9078, 8 luglio 2003 n.10372). 4.
L'unico complesso motivo del ricorso principale reca il titolo
"violazione e falsa applicazione dell'art.360 cod.proc.civ. punto i
per motivi attinenti alla giurisdizione (giurisdizione dell'A.G.O. in
luogo della affermata giurisdizione amministrativa); punto 3 per
violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo
all'art.69 punto 7 del dlgs 165/2001, trattandosi di domanda di nullità
del procedimento di appello e percepito mancato deposito da parte
dell'Amministrazione appellante dei fascicolo di primo grado; punto s per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia". 5.
Nell'ordine logico va esaminata anzitutto la denuncia di nullità
della sentenza di appello, che si pone con carattere di pregiudizialità
rispetto alla questione di giurisdizione, e che la parte ricollega al
mancato deposito del fascicolo di primo grado dell'appellante Istituto
Agrario. La censura non ha fondamento, in relazione al principio di
tassatività di cui all'am 156 I° comma cod.proc.civ. A seguito delle
modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, il nuovo testo
dell'art.348 cod.proc.civ. non prevede più la declaratoria di
improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione
del proprio fascicolo da parte dell'appellante (sanzione che era invece
comminata dal secondo comma dello stesso articolo prima delle modifiche
introdotte dalla legge n. 353 del 1990) ancorché il deposito del
fascicolo e della sentenza impugnata siano comunque prescritti dal
combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347 C.P.C. (Cass. 18 maggio 2001
n.6805, 2 luglio 2003 n.10404). 6.
1. La difesa del ricorrente principale sostiene di aver fatto
valere, in relazione ai comportamenti denunciati, una responsabilità sia
contrattuale che extracontrattuale dell'ente datore di lavoro. La Corte di
Appello ha fondato la propria decisione in ordine alla qualificazione
dell'azione proposta sull'ordine di servizio emanato dall'ente nel 1989,
senza considerare che la parte non aveva chiesto in proposito alcun
accertamento sulla legittimità dell'atto. La Corte territoriale ha
erroneamente affermato, con una motivazione "contraddittoria e
travisata proprio su un punto decisivo", che l'attore in primo grado
ha prospettato una responsabilità esclusivamente contrattuale della
controparte, senza considerare che la richiesta di risarcimento di danno
alla salute non poteva costituire oggetto della cognizione del giudice
amministrativo, dinanzi al quale la pretesa risarcitoria non trova alcuna
tutela. 5.
2. La censura è infondata Si osserva preliminarmente che in
ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto possono (e devono)
procedere direttamente all'apprezzamento dei fatti, allegati dalle parti
ed emergenti dalle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena
autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle
valutazioni del giudice a quo, risultando quindi inammissibile sotto
questo profilo la denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata
(giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. Sez.Un. 10 agosto 2000 n.560,
27 giugno 2002 n. 9338, 22 luglio 2002 n.10696, 10 gennaio 2003 n. 261).
Posto che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, "
ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non
già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum
sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione
della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e
soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura
della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice
con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi
sono manifestazione, va qui richiamato il consolidato orientamento di
questa Corte in tema di azione per il risarcimento dei danno subito in
relazione ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una
pubblica amministrazione. 6.
3. Nella specie, con il ricorso introduttivo dei giudizio è
stato chiesto l'accertamento di "condotte antigiuridiche,
configuranti la fattispecie del mobbing, imputabili a fatto e colpa dell'(omissis)
... derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale" e
la condanna dell'Istituto convenuto al risarcimento del danno, oltre che
all'inquadramento del B. nell'ottava qualifica funzionale e alla
reintegrazione nella precedente posizione di lavoro. 7.
4. In relazione alla situazione soggettiva dedotta in giudizio
la domanda va riferita indipendentemente dalla prospettazione della parte
ad un'azione di responsabilità contrattuale. Infatti, se il termine
mobbing (utilizzato dalla parte per descrivere il caso in esame) può
essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste
in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo
sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, nella fattispecie
vengono in rilievo, con riguardo ai fatti indicati sub 5.3., violazioni di
specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego. Questo
non rappresenta dunque un mero presupposto estrinseco ed occasionale della
tutela invocata, in quanto la stessa attiene a diritti soggettivi
derivanti direttamente dal medesimo rapporto, lesi da comportamenti che
rappresentano l'esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non
solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche
della tutela della professionalità prevista dall'art.2103 cod. civ. (in
relazione alla quale si chiede il ripristino della precedente posizione di
lavoro e della corrispondente qualifica). 8.
1. il ricorrente principale deduce poi che la questione non
attiene soltanto ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30
giugno 1998 (in relazione al disposto dell'art. comma 17 del d.lgs.
n.80/1998, ed ora dell'art.69 settimo comma del d.lgs. n.165 del 2001),
perché la fattispecie dedotta attiene ad un comportamento illecito
permanente, per la quale il momento di realizzazione del fatto dannoso si
identifica con quello di cessazione della permanenza; cessazione non
avvenuta, perdurando tuttora la condotta lesiva con la dequalificazione e
l'isolamento del dipendente. Inoltre, il danno psicofisico e biologico è
stato rilevato solo con gli accertamenti medici effettuati nell'anno 2000
(punto g del ricorso). 6.
2. L'assunto è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione
di affermare che il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e
amministrativa, fissato dall'art.45 comma 17 prima parte del dIg.s. 31
marzo 1998 n. 80 (ora art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165) con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata,
comporta che, se la lesione del diritto del lavoratore e prodotta da un
atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della
sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un
comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere
riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al
momento di cessazione della permanenza (Cass. Sez.Un. 24 febbraio 2000
n.41, 18 ottobre 2002 n.14835). 7.
Sotto un altro profilo, si deduce che la Corte territoriale non
ha considerato che le controversie di cui all'art.63 del dAgs. n.I65/2001
(già art. 68 del d.lgs. n.29 del 1993 e successive modificazioni)
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore
al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione del giudice
amministrativo solo qualora le domande siano state proposte entro il 15
settembre 2000. Si sostiene che questo termine rappresenta una decadenza
ai soli fini processuali, ma non una decadenza sui generis dal diritto
soggettivo vantato, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle
controversie "non impugnate entro il 15 settembre 2000" . 8.
Il ricorso principale deve essere quindi respinto, e va
dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Resta
conseguentemente assorbito l'esame dei due motivi del ricorso incidentale
proposto in via condizionata dall'(omissis),
con i quali si ripropongono le questioni, ritenute assorbite in appello,
della giurisdizione del giudice amministrativo per alcune delle pretese
risarcitorie azionate e della decadenza dell'attore dall'impugnazione
dell'ordine di servizio del 4 aprile 1989, in relazione alla prospettata
assegnazione di mansioni inferiori. |