TRIBUNALE
DI CATANZARO
Sentenza
1 marzo 2004
REPUBBLICA
ITALIANA
In
Nome Del Popolo Italiano
IL
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione
Prima Civile
Controversie
di Lavoro e Previdenza Sociale
in
composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. 3369 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell’anno 2002, promossa
da
SA,
elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso lo studio degli Avv. Alfredo
Gualtieri e D V che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso
Ricorrente
contro
REGIONE
CALABRIA, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore,
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura regionale in
Catanzaro, viale De Filippis n. 280, e rappresentato e difeso dall’Avv. ***
giusta procura generale alle liti
Resistente
All’udienza
dell’1.3.2004 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
•
Per il ricorrente
1.
condannare la Regione
Calabria al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno conseguente al
mancato esercizio delle funzioni di dirigenti di “settore”, per il periodo
3.6.1999 — 3.6.2000, con somma pari alle differenze stipendiali quantificate
in euro 7.789,50 (pari a lire 15.100.000), ovvero nella diversa somma accertata
in sede di giudizio, con interessi e rivalutazione fino alla data del soddisfo;
2.
condannare
l’Amministrazione regionale intimata al risarcimento del danno biologico alla
salute e morale sofferto dal ricorrente, che in via equitativa, salvo e diversa
e maggior cifra individuata ..., può essere stabilita in euro 150.000,00 (cento
cinquatamilaloø) ovvero nell’importo che deriverà dall’applicazione dei
coefficienti riferiti alla percentuale di invalidità, oltre interessi e
rivalutazione fino al soddisfo;
3.
condannare
l’Amministrazione stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, da distrarre ...“.
•
Per la resistente:
1.
“.. rigettare il
ricorso proposto dal ricorrente perché inammissibile ed infondato oltre che
carente di prova. Disporre ogni statuizione conseguente anche in ordine alla
condanna di controparte al pagamento delle spese legali e competenze
difensive”.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato in cancelleria il 10.10.2002, SA agiva conto la Regione
Calabria per essere risarcito dei danni, patrimoniali, morali e biologici
causatigli dal provvedimento dell’assessore al personale che, dall’1.6.1999
al 13.6.2000, lo aveva privato della direzione del settore n. 64 “servizi
sociali”, che ricopriva in qualità di dirigente superiore con 11 qualifica
dirigenziale, e lo aveva assegnato alla direzione del servizio n. I I,
“sezione decentrata Co.Re.Co. di Catanzaro”, propria dei dirigenti di I
livello.
Resisteva
la Regione Calabria per chiedere il rigetto della domanda, eccependone
l’infondatezza, perché nella fattispecie non si era di fronte ad una revoca
dell’incarico dirigenziale, bensì ad una modifica dello stesso incarico,
decisa dal datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere organizzativo
(sottratto ai limiti dell’art. 2103 c.c.) e nel rispetto della L.R. n. 7/96,
che aveva ordinato la dirigenza regionale in un’unica qualifica, sicché il
passaggio da un incarico ad un altro non comportava alcun demansionamento del
dipendente.
Istruita
mediante l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all’udienza
dell’ 1.3.2004 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
Il ricorso non può
essere accolto.
2.
Invero, il
ricorrente censura la decisione della Regione Calabria, suo datore di lavoro, di
affidargli la direzione di un “servizio” sottraendogli quella del
“settore” cui era preposto, per due ordini di regioni: eccepisce, in primo
luogo, che l’atto sia stato adottato da un organo incompetente (l’assessore
anziché la Giunta, come invece prevedono l’art. 24 L. R. n. 7/96 e la
delibera di Giunta n. 4176 del 5.8.1998), e lamenta, in secondo luogo, che lo
stesso atto abbia leso il suo intangibile diritto, acquisito con concorso per
l’accesso alla qualifica di dirigente superiore di II livello, di ricoprire
incarichi dirigenziali di tale livello e non già quelli di livello inferiore
che competono ai dirigenti di servizio.
3.
Entrambe le
censure, tuttavia, non sono fondate.
3.1. Quanto
all’incompetenza dell’organo che ha deciso il suo spostamento, occorre
premettere, in via generale, che “nell’ambito del rapporto di pubblico
impiego regolato dalle norme di diritto privato l’atto datoriale che viene ad
incidere sulle modalità di svolgimento della prestazione è pur sempre un atto
paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo
dell’efficacia autoritativa propria del procedimento amministrativo. Di
conseguenza la validità e l’efficacia del suddetto atto devono essere
accertate dal giudice del lavoro secondo le categorie proprie del diritto civile
(inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ... Ai predetti atti non
sono quindi applicabili ... le figure dell’incompetenza, eccesso di potere e
violazione di legge previste quali vizi di legittimità dall’art. 26 del tu.
26 giugno 1924 n. 1054 e dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971 n.
1034” (così in motivazione Cass. 28.7.2003 n. 11589).
Sicché,
nella specie, la disciplina del vizio che affligge il provvedimento adottato nei
confronti del ricorrente dall’assessore al personale della Regione, in
violazione dell’art. 24, c. 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7
(intitolata “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”) secondo cui “la preposizione
dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della
Giunta regionale”, è quella dettata dagli artt. 1398 e 1399 cod. civ. per il
caso dell’incompetenza relativa.
L’atto
negoziale adottato da un organo privo del necessario potere non è nullo, né
annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e solo nei confronti
dell’ente irregolarmente rappresentato, che, da un canto, è l’unico
soggetto dal quale la temporanea inefficacia è rilevabile (il destinatario,
infatti, può solo respingere l’atto proveniente da un falsus
procurator che non giustifichi il proprio potere, ovvero interpellare il
rappresentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1399, c. 4, cc.), e,
d’altro canto, può ratificare con effetto retroattivo l’operato del falsus
procurator, ai sensi dell’art. 1324 c.c., costituendosi in giudizio per
respingere l’impugnativa del provvedimento proposta dal destinatario che abbia
dedotto il difetto di rappresentanza.
Applicando
tali principi al caso di specie ne consegue il rigetto della prima censura,
giacché la Regione, essendosi costituita in giudizio per resistere
all’eccezione del difetto di rappresentanza sollevata dal ricorrente, ha
ratificato il provvedimento adottato dal proprio organo.
3.2. Quanto alla
dequalificazione professionale che il ricorrente lamenta di aver subito a causa
della destinazione ad un “servizio” anziché ad un “settore”, occorre
rilevare che se è vero che, al momento in cui egli fu assunto dalla Regione
Calabria, il compito di dirigere un settore era riservato a dirigenti superiori,
di secondo livello, mentre la dirigenza di un servizio competeva ai dirigenti di
primo livello, successivamente il quadro normativo è mutato e, attualmente,
nessuna disposizione di legge o di contratto impedisce che il dirigente
regionale che abbia ricevuto l’incarico di dirigere un settore possa essere in
seguito incaricato della direzione di un servizio.
Più
precisamente, l’art. 22 della L.R. n. 7/1996 prevede che i dirigenti siano
preposti ai dipartimenti, settori e servizi ed il successivo art. 23 dispone
che, nell’ambito dell’unica qualifica dirigenziale, essi rivestano posizioni
differenziate solo in ragione dei poteri e delle responsabilità inerenti alle
strutture loro temporaneamente affidate, così diversificandoli non già in base
al tipo di mansioni svolte, che sono pur sempre di livello dirigenziale, ma alla
struttura organizzativa nel cui ambito sono chiamati a svolgerle.
L’art.
32, poi, ribadisce che per concorso si accede all’unica qualifica dirigenziale
dalla quale l’ente attinge i nominativi da destinare alla direzione delle
anzidette strutture e l’art. 35 prevede che tutti i dirigenti in servizio
siano iscritti in un unico albo.
Di
fronte all’inequivoco dettato normativo, è evidente che se si condividesse la
tesi del ricorrente, si porrebbe nel nulla l’istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti regionali, perché si reintrodurrebbe, di fatto, la distinzione tra
dirigenti di primo e secondo livello che il legislatore regionale (così come
quello statale con l’art. 23 del d.lgs. 29 del 1993 e succ. mod.) ha
eliminato.
4.
Occorre quindi
rigettare la pretesa risarcitoria del ricorrente, non ravvisandosi nel
comportamento datoriale i profili di illiceità che egli denuncia.
5.
Giusti motivi
inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il
Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I.
Rigetta il ricorso;
2.
Compensa le spese.
Catanzaro,
1 marzo 2004
IL GIUDICE
DEL LAVORO
dott.
Rosario Turgida
depositata
in cancelleria il 19 marzo 2004