TRIBUNALE DI CATANZARO

Sentenza 1 marzo 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002, promossa

da

SA, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso lo studio degli Avv. Alfredo Gualtieri e D V che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

Ricorrente

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, e rappresentato e difeso dall’Avv. *** giusta procura generale alle liti

Resistente

All’udienza dell’1.3.2004 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

• Per il ricorrente

1.                   condannare la Regione Calabria al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno conseguente al mancato esercizio delle funzioni di dirigenti di “settore”, per il periodo 3.6.1999 — 3.6.2000, con somma pari alle differenze stipendiali quantificate in euro 7.789,50 (pari a lire 15.100.000), ovvero nella diversa somma accertata in sede di giudizio, con interessi e rivalutazione fino alla data del soddisfo;

2.                 condannare l’Amministrazione regionale intimata al risarcimento del danno biologico alla salute e morale sofferto dal ricorrente, che in via equitativa, salvo e diversa e maggior cifra individuata ..., può essere stabilita in euro 150.000,00 (cento cinquatamilaloø) ovvero nell’importo che deriverà dall’applicazione dei coefficienti riferiti alla percentuale di invalidità, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;

3.                 condannare l’Amministrazione stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre ...“.

• Per la resistente:

1.                   “.. rigettare il ricorso proposto dal ricorrente perché inammissibile ed infondato oltre che carente di prova. Disporre ogni statuizione conseguente anche in ordine alla condanna di controparte al pagamento delle spese legali e competenze difensive”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 10.10.2002, SA agiva conto la Regione Calabria per essere risarcito dei danni, patrimoniali, morali e biologici causatigli dal provvedimento dell’assessore al personale che, dall’1.6.1999 al 13.6.2000, lo aveva privato della direzione del settore n. 64 “servizi sociali”, che ricopriva in qualità di dirigente superiore con 11 qualifica dirigenziale, e lo aveva assegnato alla direzione del servizio n. I I, “sezione decentrata Co.Re.Co. di Catanzaro”, propria dei dirigenti di I livello.

Resisteva la Regione Calabria per chiedere il rigetto della domanda, eccependone l’infondatezza, perché nella fattispecie non si era di fronte ad una revoca dell’incarico dirigenziale, bensì ad una modifica dello stesso incarico, decisa dal datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere organizzativo (sottratto ai limiti dell’art. 2103 c.c.) e nel rispetto della L.R. n. 7/96, che aveva ordinato la dirigenza regionale in un’unica qualifica, sicché il passaggio da un incarico ad un altro non comportava alcun demansionamento del dipendente.

Istruita mediante l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all’udienza dell’ 1.3.2004 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.                                        Il ricorso non può essere accolto.

2.                                        Invero, il ricorrente censura la decisione della Regione Calabria, suo datore di lavoro, di affidargli la direzione di un “servizio” sottraendogli quella del “settore” cui era preposto, per due ordini di regioni: eccepisce, in primo luogo, che l’atto sia stato adottato da un organo incompetente (l’assessore anziché la Giunta, come invece prevedono l’art. 24 L. R. n. 7/96 e la delibera di Giunta n. 4176 del 5.8.1998), e lamenta, in secondo luogo, che lo stesso atto abbia leso il suo intangibile diritto, acquisito con concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente superiore di II livello, di ricoprire incarichi dirigenziali di tale livello e non già quelli di livello inferiore che competono ai dirigenti di servizio.

3.                                        Entrambe le censure, tuttavia, non sono fondate.

3.1. Quanto all’incompetenza dell’organo che ha deciso il suo spostamento, occorre premettere, in via generale, che “nell’ambito del rapporto di pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato l’atto datoriale che viene ad incidere sulle modalità di svolgimento della prestazione è pur sempre un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell’efficacia autoritativa propria del procedimento amministrativo. Di conseguenza la validità e l’efficacia del suddetto atto devono essere accertate dal giudice del lavoro secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ... Ai predetti atti non sono quindi applicabili ... le figure dell’incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge previste quali vizi di legittimità dall’art. 26 del tu. 26 giugno 1924 n. 1054 e dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034” (così in motivazione Cass. 28.7.2003 n. 11589).

Sicché, nella specie, la disciplina del vizio che affligge il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente dall’assessore al personale della Regione, in violazione dell’art. 24, c. 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (intitolata “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”) secondo cui “la preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale”, è quella dettata dagli artt. 1398 e 1399 cod. civ. per il caso dell’incompetenza relativa.

L’atto negoziale adottato da un organo privo del necessario potere non è nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e solo nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato, che, da un canto, è l’unico soggetto dal quale la temporanea inefficacia è rilevabile (il destinatario,  infatti, può solo respingere l’atto proveniente da un falsus procurator che non giustifichi il proprio potere, ovvero interpellare il rappresentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1399, c. 4, cc.), e, d’altro canto, può ratificare con effetto retroattivo l’operato del falsus procurator, ai sensi dell’art. 1324 c.c., costituendosi in giudizio per respingere l’impugnativa del provvedimento proposta dal destinatario che abbia dedotto il difetto di rappresentanza.

Applicando tali principi al caso di specie ne consegue il rigetto della prima censura, giacché la Regione, essendosi costituita in giudizio per resistere all’eccezione del difetto di rappresentanza sollevata dal ricorrente, ha ratificato il provvedimento adottato dal proprio organo.

3.2. Quanto alla dequalificazione professionale che il ricorrente lamenta di aver subito a causa della destinazione ad un “servizio” anziché ad un “settore”, occorre rilevare che se è vero che, al momento in cui egli fu assunto dalla Regione Calabria, il compito di dirigere un settore era riservato a dirigenti superiori, di secondo livello, mentre la dirigenza di un servizio competeva ai dirigenti di primo livello, successivamente il quadro normativo è mutato e, attualmente, nessuna disposizione di legge o di contratto impedisce che il dirigente regionale che abbia ricevuto l’incarico di dirigere un settore possa essere in seguito incaricato della direzione di un servizio.

Più precisamente, l’art. 22 della L.R. n. 7/1996 prevede che i dirigenti siano preposti ai dipartimenti, settori e servizi ed il successivo art. 23 dispone che, nell’ambito dell’unica qualifica dirigenziale, essi rivestano posizioni differenziate solo in ragione dei poteri e delle responsabilità inerenti alle strutture loro temporaneamente affidate, così diversificandoli non già in base al tipo di mansioni svolte, che sono pur sempre di livello dirigenziale, ma alla struttura organizzativa nel cui ambito sono chiamati a svolgerle.

L’art. 32, poi, ribadisce che per concorso si accede all’unica qualifica dirigenziale dalla quale l’ente attinge i nominativi da destinare alla direzione delle anzidette strutture e l’art. 35 prevede che tutti i dirigenti in servizio siano iscritti in un unico albo.

Di fronte all’inequivoco dettato normativo, è evidente che se si condividesse la tesi del ricorrente, si porrebbe nel nulla l’istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali, perché si reintrodurrebbe, di fatto, la distinzione tra dirigenti di primo e secondo livello che il legislatore regionale (così come quello statale con l’art. 23 del d.lgs. 29 del 1993 e succ. mod.) ha eliminato.

4.                                        Occorre quindi rigettare la pretesa risarcitoria del ricorrente, non ravvisandosi nel comportamento datoriale i profili di illiceità che egli denuncia.

5.                                        Giusti motivi inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

I. Rigetta il ricorso;

2. Compensa le spese.

Catanzaro, 1 marzo 2004

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Rosario Turgida

depositata in cancelleria il 19 marzo 2004