Corte
d’appello di Firenze
Sentenza
2 aprile 2004
Cobas
(Avv. ***) c. Ministero della istruzione ed altri (Avv. Stato).
Pres.
Bartolomei; est. Nisticò
Oggetto:
impiego pubblico – diritto di assemblea – singolo componente delle RSU –
esclusione.
Svolgimento
del processo
Con decreto 13.7.2001 il Tribunale di
Lucca rigettava la domanda avanzata dalla organizzazione sindacale Cobas
– in contraddittorio con Il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Provveditorato agli studi di Lucca e tre dirigenti scolastici -
ritenendo che legittimamente questi ultimi avevano negato
l’assemblea ex art. 20 l. n. 300/1970 ; richiesta dal dirigente eletto
quale componente della RSU, ritenendo, al contrario, che l’assemblea doveva
essere richiesta dalle Rappresentanze Sindacali
Unitarie.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza
5.12.2001 rigettava l’opposizione.
L’associazione sindacale proponeva appello ,censurando la sentenza del
primo giudice nella parte in cui non aveva correttamente interpretato il
disposto dell’art.
20 della legge n. 300/1970 e dell’art. 4 dell’Accordo
interconfederale 20.12.1994 che aveva
previsto l’estensione ai dirigenti delle RSU tutte le prerogative – compresa
quella di richiedere l’assemblea – previste
per i componenti delle RSA e di cui al titolo III della legge n. 300,
segnalando, altresì, come la previsione dell’art. 13 del CCNL di comparto applicabile ratione
temporis fosse da ritenere illegittima perché in contrasto con il disposto
di legge (art. 20 s.l.) e del Contratto collettivo-quadro del 7.8.1998 (che
stabiliva il diritto di richiedere l’assemblea da parte delle RSU
congiuntamente o singolarmente). Concludeva chiedendo che venisse accolta la
domanda formulata in primo grado ex art. 28 s.l.
Gli appellati resistevano con una memoria con la quale argomentavano per
il rigetto dell’appello, deducendo come anche
l’ARAN, con parere n. 7295 del 22 ottobre 2003 aveva ritenuto che il diritto
di indire l’assemblea appartenesse alle RSU nel loro complesso e non alle RSA.
All’udienza del 2.4.2004 la causa veniva discussa e decisa come da
dispositivo del quale veniva data
pubblica lettura.
L’appello è infondato.
La materia è regolata dall’art. 42 , comma 1, del t.u. n. 165/2001 (
che ha sostituito l’art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificato dall’art.
6 del d.lgs. n. 390 del 1997), secondo cui “ Nelle pubbliche
amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelata nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni”. Ai fini del presente giudizio, poi, rileva
il comma 6 della stessa norma, nella parte in cui dispone che “ i
componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai
dirigenti delle rappresentanze unitarie sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni
ed integrazioni. Gli accordi ed i contratti collettivi regolano l’azione ed il
funzionamento dell’organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui
sono trasferite ai componenti eletti delle
rappresentanze unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanti sindacali aziendali delle organizzazione sindacale di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscono”.
Tale ultima disposizione appare ( e per le ragioni di cui infra)
di contenuto in parte analogo alla previsione di cui all’art. 4 dell’Accordo
Interconfederale del dicembre 1993
secondo cui “ i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA
nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro
spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n.
300/1970”.
La ricognizione delle fonti si completa, infine, con la norma che
l’associazione appellante ritiene nulla, e cioè con l’art. 13, comma 2, del
CCNL – comparto scuola – del 15.2.2001, che
assegna il diritto di richiedere l’assemblea alla “RSU nel suo
complesso e non ai singoli componenti”(tale disposizione è ripetuta
nell’attuale CCNL per il quadriennio 2002/2005, all’art. 8).
La questione, ora, a parere del Collegio, è
non tanto parametrare
la disposizione collettiva del 2001
alle fonti negoziali di data antecedente od alle fonti legali (art. 42
t.u. n. 165/2001, art. 20 l. n. 300/1970), per eventualmente verificarne la legittimità in conseguenza del
rapporto fra fonti di diverso livello, quanto, invece, di accedere alla esatta
interpretazione della norma primaria
( art. 42, comma 6, del t.u. n. 165) quando equipara i dirigenti delle
Rappresentanze Unitarie e quelle delle Rappresentanze aziendali (così come fa
l’art. 4 dell’Accordo interconfederale del 1993).
Si tratta, cioè, di stabilire se
l’avvenuta equiparazione si riferisca solo alle prerogative personali (come
sostenuto dal datore di lavoro) od
anche al potere di indire l’assemblea (come sostenuto dalla associazione
sindacale appellante).
Occorre, infatti, permettere ( con la S.C. , da ultimo Cass.
26.2.2002, n. 2855) che “ il titolo terzo della legge 20 maggio
1970, n. 300 nel regolare l’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro riconosce ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali alcuni
specifici diritti, che fungono da prerogative della persona del sindacalista per
consentire allo stesso di esercitare liberamente, ed al riparo da riprovevoli
ritorsioni, la propri attività di proselitismo sindacale. In questa ottica si
giustificano le garanzie ed i diritti riconosciuti appunto ai dirigenti delle
r.s.a. dall’art. 22 in materia di trasferimenti (cui va assimilata la tutela attribuita agli stessi lavoratori dal disposto
dell’ultimo comma dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori) nonché degli
artt. 23 e 24 in materia di permessi (retribuiti e non retribuiti). Lo stesso
titolo 3° attribuisce, poi, nei luoghi di lavoro poteri e prerogative alle
r.s.a. nei casi in cui risultano coinvolti interessi della collettività dei
lavoratori, chiamata ad esprimere la propria volontà attraverso gli
strumenti di partecipazione democratica alla vita dell’impresa o
interessata a prendere conoscenza e
consapevolezza di eventi di interesse sindacale o riguardanti il lavoro.
Sono questi più specificatamente i casi disciplinati dall’art. 20 in tema di
indizione di assemblea, dall’art. 21 in tema di indizione di referendum ed,
ancora, dall’art. 25 riguardante il diritto di affissione. In questi settori i
diritti e le prerogative vengono riconosciuti al sindacalista – non in
funzione della tutela della sua
persona ma – come rappresentante
del sindacato- organizzatore e, cioè come organo
idoneo a rendere possibile l’esercizio
di diritti a rilevanza collettiva”.
Se così è , occorre subito
rilevare come la disposizione in esame (art. 42 t.u. n. 165 cit.) , posta la
equiparazione, demanda alla negoziazione la specifica regolamentazione del
funzionamento delle RSU ed in particolare in ordine ai criteri e modalità di
trasferimento delle garanzie già spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19
s.l. Qui la lettura del testo offre
già una prima indicazione sul contenuto della equiparazione, poiché si opera
un preciso riferimento al trasferimento delle garanzie e non già
dei poteri ; con il che si
ha che il trasferimento delle prerogative appare
riferito alle guarentigie proprie dei dirigenti sindacali, quali sono
previste dallo statuto dei lavoratori ; e cioè alle guarentigie che si
riferiscono alla persona del dirigente ed alle tutele ad essa assegnate per
l’effettivo esercizio della loro
funzione.
Una conferma si ha, poi, dalla lettura ragionata del disposto
dell’art. 5 dell’accordo collettivo quadro 7.8.1998 (coevo a quello
invocato dalla associazione appellante) “per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale”: la norma in esame stabilisce, infatti, che “le
RSU subentrano alle RSA o alle
analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ad ai loro dirigenti
nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio
delle competenze contrattuali ad esse spettanti”.
Il “subentro”, che esprime atecnicamente
una sostituzione nelle
posizioni giuridiche degli organismi , opera, dunque,
avuto riguardo alla
titolarità dei diritti sindacali ed ai poteri che riguardino la contrattazione,
ma prevedendo una sostituzione fra
soggetti rappresentativi (
RSU ad RSA), in tal senso deponendo la lettera ed il contenuto della
disposizione: in definitiva si tratta semplicemente di affermare che la RSA
vengono meno e le RSU prendono il loro posto, ma nulla si dice sul loro
funzionamento ed in particolare sulla questione specifica.
Si ha, pertanto, sulla base della interpretazione dell’art. 42 cit e
delle fonti collettive fin’ora esaminate , che la regola
è quella del trasferimento delle funzioni e dei poteri dalla r.s.a. alle
r.s.u. e l’assegnazione ai dirigenti delle seconde delle medesime garanzie
previste per i dirigenti delle prime. E per garanzie, come si è accennato, non
può intendersi l’esercizio dei diritti propri dei dirigenti nella loro qualità
di soggetti rappresentativi, bensì le sole prerogative personali indispensabile
per l’esercizio della funzione (in tema di trasferimento, permessi,
licenziamento, ecc,).
Tale ricostruzione appare del tutto in linea con la funzione che
il sistema assegna alle r.s.u. che, come si sa, rappresentano un
organismo diverso per composizione rispetto alle r.s.a. e che si risolvono nel
costituire un interfaccia unitario rispetto alla controparte. Si legge, infatti,
all’art. 8 dell’Accordo quadro più su richiamato che “Le
decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei
componenti”.
Il funzionamento a “ maggioranza” , dunque, connota la struttura e la
funzionalità dell’organismo nel senso prima indicato ed esso ha avuto
conferma nel “Contratto di interpretazione autentica dell’art. 8 della parte
I dell’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rsu (…)” , intervenuto il 6.4.2004 che, all’art.1, ha enunciato: “ si
conferma che la rsu, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume
le proprie decisioni a maggioranza dei componenti”, specificando che la
regola doveva trovare applicazione anche in mancanza del relativo regolamento
interno.
Il che vuol dire che ogni attività sindacale dell’organismo deve
essere manifestata all’esterno – nei confronti del suo interlocutore
naturale – secondo il criterio della rappresentatività a maggioranza;
esclusa, quindi, ogni iniziativa della singola sigla.
Il contratto collettivo di comparto, dunque, ha
coerentemente escluso che l’assemblea – quale esercizio di un potere
conferito al rappresentante non come guarentigia personale ma come funzione
rappresentativa - possa essere
indetta dalla singola sigla componente della r.s.u.
L’associazione sindacale appellante, tuttavia,
segnala il contrasto della norma negoziale con il disposto dell’Accordo
quadro del 1998 (art.2, punto2) nella parte in cui abiliterebbe la singola sigla
ad indire l’assemblea, proponendo, così, una questione di rapporto fra fonti.
E opinione del Collegio, tuttavia, che la norma invocata da Cobas non possa
essere interpretata nel senso indicato e, dunque, non appare in contrasto con
l’Accordo quadro sul funzionamento delle r.s.u.
Essa dispone: “ le assemblee che riguardano lo generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette singolarmente o
congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materia di interesse
sindacale o del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10”.
I “soggetti”indicati all’art. 10, sono quattro e cioè: i
componenti delle RSU; i dirigenti
sindacali rsa rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’accordo quadro
(c.d. clausola di garanzia); i dirigenti sindacali rappresentativi
di oo.ss. ancora operativi dopo la costituzione della rsu; i dirigenti sindacali
componenti di arginai direttivi della confederazione i di categoria non
collocati in distacco od aspettativa.
Sulla base del rinvio operato dall’art. 2 all’art. 10 Cobas ritiene
che i singoli componenti di ognuno dei quattro soggetti indicati come
legittimati a richiedere l’assemblea siano, a loro volta, autorizzati a farlo.
In realtà il contratto non può essere interpretato in tal senso. L’art. 2,
infatti, nell’ attribuire a una serie di soggetti (anche collettivi) il
diritto di indire l’assemblea, quando lo fa autorizzando i medesimi
a farlo singolarmente o congiuntamente, si riferisce ai soggetti medesimi
e non già come sostiene l’appellante, ai componenti degli organismi ed in tal
senso depone una lettura sistematica e razionale, sol che si pensi che l’art.
10 non detta regole per l’assemblea ma elenca soggetti rispetto ai quali si
garantiscono alcune prerogative (specificatamente in tema di permessi).
Ne consegue che non è dato leggere alcun contrasto fra quanto disposto
dalla clausola dell’accordo quadro e quando disposto dalla clausola del
contratto di comparto.
Investita di analoga questione (avente ad oggetto la corretta
interpretazione dell’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del dicembre 1993
nel settore del lavoro privato), la S.C. (n. 2855 del 2002 CED Riv. 552608)
ha avuto modo di affermare che “
il diritto di indire assemblee dai lavoratori compete, ai sensi dell’art. 19
– nel testo risultante a seguito della parziale abrogazione disposta con
d.p.r. n. 312/1995 – e 20 Stat.lav.,
alle r.s.a ed alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi
di lavoro applicati nell’unità produttiva, mentre, trattandosi di diritto
conferito alle R.S.A come organismi e non i dirigenti delle stesse, non rientra
tra le prerogative attribuite a ciascun componente delle RSU dall’art. 4
dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, in forza del quale i
componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSU negli strumenti di tutela
e garanzia stabiliti a loro favore dal titolo terzo dello statuto dei
lavoratori”.
Tale
principio di diritto, per altro, appare del tutto mutuabile nel settore del
pubblico impiego in ragione della sostanziale coincidenza di contenuti
dell’art. 4 dell’accordo interconfederale del 1994 con il primo comma
dell’art. 5 dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU nel
pubblico impiego (7.8.1998), entrambi enunciando la regola
del subingresso delle RSU alle RSA.
Da ultimo non è senza significato dare atto di come anche l’ARAN abbia
escluso che il singolo componente
della RSU possa indire l’assemblea ( parere 22 ottobre 2003,
www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/doculinkN/RS32).
L’appello va, pertanto, rigettato. La natura delle questioni trattate
consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta
l’appello. Compensa le spese del grado.
Firenze 2.4.2004
Il Consigliere estensore
Il Presidente