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LAVORATORI
SVANTAGGIATI RIFORMA BIAGI: misure di incentivazione |
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17/11/2004 |
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PROTOCOLLO
D´INTESA AILT, APLA, CONFINTERIM e ITALIA LAVORO PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI TERRITORIALI EX ART.13, COMMA 6, D.LGS. 276/2003 Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali - circolare (in attesa di
protocollo)
LAVORATORI
SVANTAGGIATI RIFORMA BIAGI: misure di incentivazione Premesso che “lavoratore svantaggiato”
è qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà
a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro o lavoratori espulsi
dall´attività lavorativa per licenziamento o per scadenza del
contratto a termine o a causa mista; o lavoratori che si sono dimessi
per giusta causa, o gli invalidi, i minori in situazione di difficoltà familiare
e i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione, Italia Lavoro e le associazioni di categoria delle agenzie di
somministrazione di lavoro Ailt, Apla, Confinterim hanno stipulato un
protocollo d´intesa per l´applicazione dell´art. 13 del D.lgs. n. 276
del 2003, relativo alle misure di incentivazione del raccordo pubblico e
privato, per garantire l´inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di
workfare. L´assunzione da
parte delle agenzie di somministrazione di lavoratori svantaggiati
permette alle stesse di operare in deroga al regime generale di
somministrazione e consente, in relazione ai quei lavoratori percettori
di trattamenti assistenziali, di detrarre dal compenso erogato l´ammontare
dei trattamenti stessi. Le agevolazioni
operano nell´ambito di convenzioni sperimentali stipulate tra agenzie
private e regioni, province e comuni in attesa delle definizione delle
regole definitive da parte delle regioni stesse. Il Ministero del lavoro inoltre aveva poi
fornito con la circolare firmata il 22 ottobre 2004 una prima lettura
dell´art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003 che prevede una serie
di misure a favore delle Agenzie di somministrazione per favorire il
collocamento dei lavoratori appartenenti alle citate categorie
svantaggiate e di difficile occupabilità. In attesa delle emanande leggi regionali
che dovranno regolare la materia, il Ministero del lavoro consente alle
agenzie di somministrazione di operare nell´ambito delle convenzioni
stipulate con Comuni, Province o Regioni.
PROTOCOLLO
D´INTESA AILT, APLA, CONFINTERIM e ITALIA LAVORO PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI TERRITORIALI EX ART.13, COMMA 6, D.LGS. 276/2003 PROTOCOLLO D´INTESA
PER LA STIPULA DI CONVENZIONI TERRITORIALI EX ART.13, COMMA 6, D.LGS.
276/2003 Tra A. I. L. T, con
sede legale in Roma, Viale Europa n. 15, rappresentato dal Direttore
Alessandro Brignone; APLA, con sede
legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, rappresentato dal
Consigliere Delegato ai Rapporti Istituzionali Giovanni Bocchieri; CONFINTERIM, con
sede legale in Milano, Via G. Frua n. 22, rappresentato dal Segretario
Generale Francesco Salvaggio; e ITALIA LAVORO
S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60, rappresentato
dall´Amministratore Delegato Natale Forlani; Premesso a) che il d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30", prevede all´art. 13 “Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato”, al fine di garantire l´inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,
attraverso politiche attive e di workfare; b) che la
definizione di “lavoratore svantaggiato” è quella adottata dalla
lett. k), dell´art. 2, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, ovverosia
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell´art. 2,
lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai
sensi dell´articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381,
nonché inoltre ai sensi dell´art. 13, comma I, lett. b) del d.lgs n.
276/´03; c) che, anche
alla luce della circolare 22 ottobre 2004, n 41 del Ministero del lavoro
inerente l´art. 13, d. lgs. n. 276/2003, la definizione di
“lavoratore svantaggiato” può includere anche le seguenti categorie
di soggetti: lavoratori espulsi dall´attività lavorativa per
licenziamento o per scadenza del contratto a termine o a causa mista;
lavoratori che si sono dimessi per giusta causa; d) che fino alla entrata in vigore di norme
regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1
dell´articolo citato si applicano solo in presenza di una convenzione
tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione del lavoro,
anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l´ausilio
delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali, e i Comuni, le Province o le Regioni stesse, e che
Italia Lavoro è Agenzia Tecnica Strumentale del Ministero del Lavoro
che, ai sensi dell´art. 30 della legge 448 del 2001, svolge attività
“per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche
attive del lavoro e dell´assistenza tecnica ai servizi per l´Impiego” Tanto premesso,
si conviene e si stipula quante segue: Art. 1 - Oggetto
della convenzione Le parti si
impegnano a condividere una metodologia di intervento per l´attuazione
dell´art. 13 del d.lgs 276/2003 recante “Misure di incentivazione del
raccordo pubblico e privato” e a proporla nelle convenzioni da
attivare tra agenzie di somministrazione o loro associazioni di
rappresentanza con Comuni, Province o Regioni (art. 13, comma 6, d.lgs
276/2003). Art. 2 - Misure
di incentivazione In forza dell´art.
13, comma I lett. a), d.lgs. 276/2003, alle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro è consentito di operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell´articolo
23, d.lgs. n. 276 del 2003, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi
formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione,
con contratto di durata non inferiore a sei mesi. Alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro è altresì consentito di
determinare, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di
contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra
indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l´attività
lavorativa l´ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o
speciale (art. 13, comma 1, lettera b). Ai fini del
godimento delle incentivazioni di cui all´art. 13, comma 1, lettere a)
e b), le parti contraenti concordano sui requisiti minimi qui di seguito
indicati in merito a: • piano
individuale di inserimento o reinserimento lavorativo predisposto dall´agenzia
per il lavoro; • interventi
formativi idonei a garantire l´adeguamento delle competenze
professionali e la valorizzazione delle attitudini del lavoratore al
contesto lavorativo di riferimento; • competenze e
professionalità del tutor. La metodologia
per la definizione del piano individuale di inserimento o reinserimento
lavorativo dovrà almeno prevedere: • la
costruzione, ad eccezione dei soggetti di cui all´art. 13, comma 1,
lett. b), del profilo sociale attraverso l´utilizzo di metodologie di
rilevazione delle caratteristiche socio culturali e professionali dell´individuo; • la
costruzione del progetto individuale e professionale nonché la
costruzione del percorso di inserimento o reinserimento lavorativo; • la possibilità,
per soggetti in situazioni particolarmente complesse, di integrare
azioni di welfare ed azioni di workfare. Il percorso
metodologico sarà applicato in tutte le sue fasi anche per i soggetti
di cui all´art. 13, comma 1, lett. b), qualora si tratti di bacini di
lavoratori con situazioni di disagio particolarmente complesse e qualora
siano interventi sperimentali finanziati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e/o dalle Regioni e/o dagli enti locali. Gli interventi
formativi prevederanno una formazione teorica non inferiore a 16 ore,
ripartita fra l´apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica, richiamate nella prima parte del comma 5 dell´art.
23, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale,
ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, ivi incluse
quelle di cui alla prima parte del comma 5, dell´art. 23, impartite
anche con modalità di e-learning, in funzione dell´adeguamento delle
capacità professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nella
individuazione del tutor, che può essere scelto tra i dipendenti della
agenzia per il lavoro, incaricato della presa in carico del soggetto, si
terrà conto della sue competenze e professionalità in termini di
orientamento, motivazione e aiuto/sostegno nei confronti di soggetti
deboli del mercato del lavoro nonché di dialogo con il tessuto
imprenditoriale locale. In riferimento a
ciascun intervento progettuale si individua il rapporto numerico tra
tutor e lavoratori in coerenza ed in funzione delle caratteristiche dei
soggetti destinatari del tutoraggio e della tipologia di tutoraggio
richiesto. Il finanziamento
degli interventi e delle azioni formative e di integrazione al reddito,
qualora prevista in sede di contratto collettivo, potrà avvenire
tramite il fondo per la formazione e l´integrazione del reddito di cui
all´art. 12, d.lgs. 276 del 2003, oltre che da risorse disponibili a
livello regionale per iniziative di carattere sociale, finalizzate all´inserimento
o reinserimento dei lavoratori svantaggiati. Art. 3 -
Condizioni inerenti i lavoratori Il lavoratore
destinatario delle attività di cui all´articolo precedente, in
conformità a quanto disposto dall´art. 13, comma II, d.lgs 276/2003,
decade dai trattamenti di mobilità, qualora l´iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la
cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, quando: a)
rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a
un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante
da forza maggiore; b) non
accetti l´offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza (legge 24 dicembre 2003, n. 350, Finanziaria 2004, art. 3,
comma 137); c)
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell´articolo 8,
commi 4 e 5 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Le disposizioni
precedenti si applicano quando le attività lavorative o di formazione
offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile
in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le
disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori
inoccupati. Art. 4 -
Condizioni inerenti le Agenzie per il lavoro autorizzate alla
somministrazione Le agenzie di
somministrazione comunicano periodicamente agli altri soggetti firmatari
della presente intesa tutte le informazioni concernenti l´applicazione
delle convenzioni di cui all´articolo 1, al fine di consentire ad essi
un´adeguata valutazione circa l´effettività e l´efficacia dell´azione
svolta, in particolare le accettazioni, i rifiuti e la non
selezionabilità dei soggetti. I responsabili della attività formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all´I.N.P.S., e al servizio per l´impiego territorialmente competente
ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l´I.N.P.S. deve
sospendere cautelativamente l´erogazione del trattamento medesimo,
dandone comunicazione agli interessati. E´ ammesso
ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti
giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione
del ricorso e´ comunicata al competente servizio per l´impiego ed all´I.N.P.S. Art. 5 - Impegni
tra le parti Per una corretta
e fluida applicazione delle misure previste dall´articolo 13 le parti
si impegnano a promuovere presso le Regioni e gli enti locali la stipula
delle convenzioni previste dalla norma (comma 6, ex art. 13). Italia Lavoro si
impegna a promuovere la nascita di un tavolo tecnico con INPS, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e i firmatari dell´intesa per
definire le modalità attraverso cui poter usufruire dell´incentivo
previsto alla lettera b, comma 1, ex art. 13. Le associazioni
di categoria delle agenzie di somministrazione si impegnano a
coinvolgere le proprie associate e a promuovere presso di esse la
metodologia concordata. Si impegnano altresì a coinvolgere le
associazioni di categoria delle imprese per sensibilizzarle e informarle
sulla metodologia di lavoro proposta. Art. 6 -
Progetti generali e sperimentali Le parti si
impegnano a proporre quanto previsto agli art. 2, 3, 4 della presente
convenzione ogni volta che si stipulerà una convenzione con Regione e/o
Enti Locali per l´applicazione dell´art. 13 (comma 6, ex art. 13).
Saranno in tal caso destinatari degli interventi tutte le categorie di
soggetti previste dalla norma e saranno coinvolti attraverso i servizi
competenti. Nel caso, invece,
di progetti sperimentali rivolti a bacini di lavoratori specifici, la
Regione/Provincia/Comune, dovrà definire i criteri di selezione e
fornire l´elenco delle persone cui è destinato l´intervento. In tali casi il
percorso metodologico sarà quello previsto all´articolo 2 della
presente intesa per tutte le categorie di lavoratori coinvolti. Art. 7 -
Disposizioni generali e finali La presente intesa potrà essere modificata
o integrata di comune accordo tra le parti. Il presente
accordo non riveste carattere oneroso; in nessun caso l´una parte può
assumere obbligazioni, ricevere pagamenti, né compiere altre attività
per conto delle altre. Letto, approvato
e sottoscritto Roma lì, 3
Novembre 2004 A. I. L. T. Direttore
Alessandro Brignone
............................................................................... APLA Consigliere
Delegato ai Rapporti Istituzionali Giovanni Bocchieri
....................................... CONFINTERIM Segretario
generale Francesco Salvaggio
...................................................................... ITALIA LAVORO
S.p.A. Amministratore Delegato Natale Forlani
....................................................................... Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali - circolare (in attesa di
protocollo) L´articolo
13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di misure
di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra operatori
pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Tali misure sono
finalizzate all´inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del
lavoro, mediante politiche attive e di c. d. workfare, dei gruppi di
«lavoratori svantaggiati» di cui all´articolo 2, comma 1, lett. k),
del decreto. Ai fini
della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all´articolo
13 e delle modalità per l´applicazione dei relativi incentivi, si
forniscono i seguenti chiarimenti. 1.
Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro –
Condizioni e modalità di applicazione degli incentivi (articolo 13,
comma 1). |
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