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INPDAP
- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica. Circolare N. 38 - Roma lì, 11 giugno 2004. OGGETTO: Termini per
la presentazione di domanda di riscatto del personale statale. |
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Gli
iscritti alla gestione
separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni
statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come
è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o
servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora
detto personale cessi per limiti di età, per contro, ai sensi dell’ articolo
147 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di
riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione
del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per
la cessazione dal servizio. Al
riguardo si precisa che il predetto termine di decadenza è stato fissato
dal legislatore per consentire all’Amministrazione statale di
determinare l’importo della pensione comprensiva di tutti i periodi e
servizi computabili a domanda, con o senza riscatto, già all’atto del
collocamento in quiescenza dei propri dipendenti. Si
precisa, inoltre, che lo stesso DPR individua espressamente le tipologie
di servizi o titoli di studio ammessi al computo ( articoli
11 e 12) ovvero al riscatto mediante pagamento di un onere ( articoli
13 e 14). Oltre
a tali casistiche disciplinate dal DPR 1092/73, altre norme hanno previsto
fattispecie diverse di riscatto come, ad esempio, il decreto
legislativo n. 564/1996 e il decreto
legislativo n. 184/1997. Tali
decreti, emanati in attuazione di apposita delega
conferita dalla legge n. 335/1995 nell’ottica di un’armonizzazione
di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra l’altro, la
valorizzazione ai fini pensionistici, mediante l’istituto del riscatto,
di ulteriori periodi o servizi non coperti da contribuzione. Va
ricordato che, per queste tipologie di riscatto, gli stessi decreti hanno
espressamente previsto nuovi criteri di calcolo per la determinazione del
relativo onere (articolo 13 della
legge n. 1338/1962 [1]), mentre non hanno indicato alcun iter
procedurale per la presentazione delle relative istanze, né hanno
rinviato a quanto già previsto in merito dal citato articolo
147 del richiamato Testo unico n. 1092/1973. Si
tratta, pertanto, di tipologie di riscatto innovative dell’ordinamento
pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre
la disparità e la frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi
regimi previdenziali, nonché di uniformare le regole che disciplinano le
varie forme di contribuzione. Alla
luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della
presente circolare, tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi
o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre
norme diverse dal citato DPR n. 1092/73, dovranno essere considerate
utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché
presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni
dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte
dell’iscritto. In
particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono: -
i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/1980, come integrata
dalla legge n. 333/1985, chiesti per
seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all’estero; -
i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura
massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o
sospenda in base a norme di legge o di contratto; -
i periodi
intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro in caso di lavori
discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre
1996; -
i periodi
di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31
dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico; -
i periodi
lavorativi prestati all’estero presso Paesi non legati all’Italia
da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale; -
il diploma
universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non
superiore a tre; -
il diploma
di laurea; -
il diploma
di specializzazione; -
il dottorato
di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di
legge; -
i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità
collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo
parentale previsto dall’ articolo
35 del DLgs n. 151). I
predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono,
anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché
titoli già previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il DLgs n. 184/1997
ha sostanzialmente innovato i requisiti per l’ammissibilità al riscatto
prevedendo, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, che i titoli di
studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla
circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al
loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il
relativo titolo. Restano
fermi, per contro, i termini decadenziali previsti dall’articolo 147 del
citato DPR n. 1092/1973 per le tipologie di computo e di riscatto già
disciplinate dal medesimo Testo unico. Si
invitano tutte le Amministrazioni statali a conformarsi alle istruzioni
impartite con la presente circolare. IL
DIRETTORE GENERALE - Dr. Luigi Marchione |
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