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Informativa
n. 4/2003 |
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INPDAP
- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica Informativa
n. 4 –
Roma 23 gennaio 2003 OGGETTO:
Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Nuova disciplina
del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. Sommario: 1. - Premessa. 1.
Premessa Sul
Supplemento Ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 2002 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”. Con
la presente informativa vengono forniti i primi chiarimenti riguardanti il
nuovo regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro
dipendente o autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2003,
nonché l’accesso al regime di totale cumulabilità per i pensionati di
anzianità alla data del 1° dicembre 2002 (ovvero per coloro che entro il
30 novembre 2002 siano cessati, con diritto a pensione, ed abbiano
presentato, entro tale data, domanda di pensionamento) e la
regolarizzazione, sempre ai fini del cumulo, dei periodi fino al 31 marzo
2003. 2.
Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti dal 1° gennaio
2003 (articolo 44, comma 1). L’articolo
44, comma 1, della legge in oggetto dispone che “A decorrere dal
1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro
autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di
anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il
lavoratore abbia compiuto 58 anni età. I predetti requisiti debbono
sussistere all’atto del pensionamento”. In
virtù di tale disposizione, i pensionamenti di anzianità aventi
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo o dipendente se, all’atto del pensionamento,
l’interessato può vantare un’anzianità contributiva pari o superiore
a 37 anni e, congiuntamente, aver compiuto i 58 anni di età, analogamente
a quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate
con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo
72, comma 1 legge n. 388/2000 [1]). Tale
disposizione è applicabile, in presenza dei predetti requisiti, anche ai
trattamenti di invalidità, decorrenti dal 1° gennaio 2003, con
esclusione dell’inabilità prevista dall’articolo
2, comma 12, della legge n. 335/1995. Si
precisa, inoltre, che il requisito contributivo pari a 37 anni deve
riferirsi all’anzianità contributiva risultante più favorevole
all’interessato tra quella utile ai fini del diritto alla pensione e
quella utilizzata per la misura della stessa senza operare alcun
arrotondamento. Per
contro, i trattamenti pensionistici di anzianità ed invalidità aventi
effetto dal 1° gennaio 2003 conseguiti con requisiti diversi da quelli
tassativamente previsti dalla norma in esame continuano ad essere
disciplinati dalle previgenti disposizioni in materia di cumulo. In
particolare, i pensionamenti avvenuti sulla base di un’anzianità
contributiva inferiore ai 40 anni (oppure inferiore ai 37 anni o un’età
anagrafica inferiore ai 58 anni) sono totalmente incumulabili con i
redditi da lavoro dipendente, e cumulabili, per la quota di pensione
eccedente il trattamento minimo Inps (€ 402,12 per l’anno 2003), con i
redditi da lavoro autonomo nella
misura del 70 per cento [1]; in quest’ultima ipotesi le relative
trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per
cento del reddito. (Cfr. Informativa INPDAP n. 2 del 12 gennaio 2001). È
appena il caso di accennare che le regole suddette riguardano le pensioni
liquidate con il sistema retributivo o misto, mentre resta confermato
quanto previsto dall’art.
1, commi 21 e 22 della legge n. 335/95|, in materia di cumulo con i
redditi da lavoro per le pensioni liquidate esclusivamente col sistema
contributivo. Vengono,
peraltro, confermate le disposizioni speciali dell’articolo
1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [2],
concernenti la disciplina del cumulo, con la retribuzione, della pensione
di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ( D.M.
29 luglio 1997, n. 331), anche nei casi in cui il lavoratore faccia
valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età
di 58 anni. 3.
Regime di cumulo per pensionamenti anticipati avvenuti entro il 1°
dicembre 2002 (articolo 44, comma 2). L’articolo
44, comma 2, prevede la facoltà di accedere al nuovo regime di totale
cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, anche a coloro che
risultavano titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 e che,
per effetto di un’attività lavorativa già in essere a tale data, erano
assoggettati al regime di divieto parziale o totale di cumulo. Per
usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di questa più favorevole
normativa (totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo) l’interessato dovrà versare all’INPDAP, con le
modalità più avanti indicate, un importo una tantum pari al 30
per cento della pensione lorda (comprensiva dell’eventuale indennità
integrativa speciale) relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un
ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (€ 402,12), moltiplicato per il numero risultante come
differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età
anagrafica (37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età), pari a
95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del
pensionamento. Nulla
è dovuto da parte degli interessati in possesso, all’atto del
pensionamento, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni
congiuntamente a 58 anni di età. L’importo
una tantum da versare sarà, pertanto, determinato in base alla
seguente formula: A x (B-C) dove: A
- 30 % della rata di pensione mensile lorda (comprensiva dell’eventuale
indennità integrativa speciale) relativa al mese di gennaio 2003
diminuita di un importo pari a € 402,12 (corrispondente al trattamento
minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno
2003); B
- quota 95 costituita dalla somma dei valori dei requisiti minimi previsti
dalla nuova normativa (58 anni di età e un’anzianità contributiva di
37 anni); C
– il numero corrispondente alla somma dell’anzianità contributiva
utile ai fini del diritto, ovvero della misura se più favorevole, e
dell’età anagrafica in possesso alla data del pensionamento. In
merito all’ultimo punto occorre tenere presente che, per esplicita
previsione normativa, le annualità di anzianità contributiva e di età
sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata
all’intero più vicino. Si
riporta a titolo esemplificativo l’ipotesi di un iscritto cessato dal
servizio con un’anzianità contributiva utile ai fini del diritto pari a
36 anni, 3 mesi e 15 giorni e ai fini della misura pari 36 anni e 2 mesi
con un’età anagrafica di 57 anni, 3 mesi e 15 giorni e con una pensione
mensile lorda a gennaio 2003 di € 1.500,00. L’anzianità
contributiva pari a 36aa 3mm 15gg deve essere trasformata in anni (36 +
3/12 + 15/365 = 36 + 0, 25 + 0,041 = 36,291 ) e, per effetto
dell’arrotondamento al primo decimale, diventa 36,3 (perché il
secondo decimale è superiore a 5, se fosse stato inferiore ad esempio
36,24 si sarebbe arrotondato a 36,2) L’età
anagrafica pari a 57aa 3mm 15gg deve essere trasformata in anni (57 + 3/12
+ 15/365 = 57 + 0,25 + 0,041 = 57,291) e, per effetto
dell’arrotondamento al primo decimale, diventa 57,3. 36,3
+ 57,3 = 93,6 arrotondamento all’intero più vicino 94. L’importo
dovuto è pari a: (1.500,00
– 402,12) x 30/100 x (95-94) = € 329,36 Il
medesimo articolo 44, comma 2, prevede che qualora la somma da versare
risulti inferiore al 20 per cento dell’importo della pensione lorda
relativa al mese di gennaio 2003 (nell’esempio riportato inferiore a €
300,00 pari al 20% di € 1.500,00) ovvero la differenza tra quota 95 e la
sommatoria dell’anzianità contributiva e l’età anagrafica in
possesso all’atto del pensionamento sia nulla o negativa, deve essere
comunque versato il 20% della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003. In
ogni caso, l’importo da versare non può essere superiore a tre volte la
predetta pensione. Nell’ipotesi
in cui non risulti in pagamento la rata di pensione relativa al mese di
gennaio 2003, sospesa per totale incumulabilità, le Sedi provinciali e
territoriali dovranno considerare l’ultima mensilità di pensione lorda
effettivamente erogata operando una fictio juris di perequazione
fino al gennaio 2003 e su tale importo perequato effettuare il calcolo di
quanto dovuto. Qualora
non risulti mai messa in pagamento alcuna partita di pensione, in quanto
l’interessato ha dichiarato di svolgere attività lavorativa dipendente
contestualmente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le Sedi
provinciali e territoriali potranno desumere i dati inerenti la data di
nascita, la decorrenza di pensione e gli anni di servizio dal modello 755
ovvero dalla lettera/comunicazione di pensione provvisoria. Per
determinare l’importo della rata mensile lorda relativa al mese di
gennaio 2003, è necessario effettuare una fictio juris di pensione
perequata a tale data. 4.
Adesione al nuovo regime di totale cumulabilità nei confronti degli
iscritti non titolari di pensione al 1° dicembre 2002. Anche
gli iscritti che non risultino titolari di pensione di anzianità al 1°
dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 abbiano maturato i
requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto di
lavoro, presentato domanda di pensionamento e intrapreso attività
lavorativa autonoma o dipendente, possono accedere al nuovo regime di
totale cumulabilità, versando un importo una tantum calcolato
secondo le modalità indicate al precedente punto 3. Resta
inteso che nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso,
all’atto del pensionamento, di un’anzianità contributiva pari o
superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età. Qualora
gli interessati non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità,
si dovrà considerare come base di calcolo la prima rata di pensione lorda
effettivamente percepita. 5.
Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3). I
titolari di pensione che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo o
dipendente sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza averne
dato comunicazione all’INPDAP, possono regolarizzare la loro situazione
per il periodo fino al 31 marzo 2003, senza incorrere nelle penalità e
trattenute, con i relativi interessi e sanzioni, previste dalla normativa
vigente. A
tal fine l’interessato deve versare all’INPDAP, con le modalità più
avanti indicate, un importo pari al 70 per cento della pensione mensile
lorda relativa a gennaio 2003, comprensiva dell’eventuale indennità
integrativa speciale, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente
ai quali si è verificato l’inadempimento; le frazioni di anno sono
arrotondate all’unità superiore. In
ogni caso, l’importo da versare non può essere superiore a quattro
volte la pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003. Si
riporta a titolo esemplificativo l’ipotesi di un pensionato che ha
percepito redditi da lavoro autonomo o dipendente dal mese di dicembre
2001 e fino a 31 marzo 2003, senza averne dato comunicazione all’INPDAP,
la cui pensione mensile di gennaio 2003 è di € 1.500,00.
L’interessato potrà regolarizzare la sua posizione versando la somma di
€ 2.100,00 così determinata: -
periodo per il quale si è verificato l’inadempimento = 16 mesi (da
dicembre 2001 a marzo 2003) pari ad anni 2 (arrotondati all’unità
superiore) 1.500
x 70/100 x 2= € 2.100,00 È
appena il caso di accennare che la regolarizzazione di cui al presente
paragrafo non riguarda solo le pensioni di anzianità, ma tutte le
tipologie di pensioni. In
tal senso, sono riguardati dalla regolarizzazione, a titolo
esemplificativo, anche i pensionati che, oggi, rientrano nel regime di
totale cumulabilità (perché, ad esempio, pensionati di vecchiaia o con
anzianità contributiva di almeno 40 anni ovvero perché hanno raggiunto
l’età per la pensione di vecchiaia ovvero perché non prestano più
attività lavorativa) ma che, in passato, per la normativa sul cumulo di
volta in volta vigente, erano sottoposti al divieto parziale o totale di
cumulo con i redditi da essi prodotti. Inoltre
il titolare di pensione di anzianità, che abbia regolarizzato la sua
situazione pregressa e continua a prestare l’attività lavorativa, può
accedere al nuovo regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1°
gennaio 2003 versando, altresì, un importo una tantum calcolato
secondo le modalità indicate al punto 3 della presente informativa. In
tal caso l’interessato, che ha regolarizzato i periodi fino al 31 marzo
2003, ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la
sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2003. 6.
Adesione al nuovo regime di cumulo per i pensionati non in attività
lavorativa al 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 4). I
soggetti già titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002 che
abbiano iniziato un’attività lavorativa successivamente a tale data
ovvero che intendano prestarla in futuro, possono accedere al nuovo regime
di totale cumulabilità versando a questo Istituto un importo determinato
secondo le modalità indicate al punto 3 della presente informativa
maggiorato del 20 per cento. In
tale ipotesi la rata di pensione mensile lorda da prendere a base di
calcolo sarà costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda
erogata prima dell’inizio dell’attività lavorativa; comunque, la
mensilità di riferimento non può essere antecedente a quella relativa al
mese di gennaio 2003. È
appena il caso di accennare che anche in tale ipotesi, nulla è dovuto da
parte degli interessati in possesso, all’atto del pensionamento, di
un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a
58 anni di età. 7.
Modalità e termini di versamento Per
ciascuna delle situazioni indicate ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6), il
versamento potrà essere effettuato: -
in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2003; -
in forma rateale, versando il 30% di quanto dovuto entro il 17 marzo 2003
ed il restante 70% ripartito in cinque rate trimestrali con un interesse
di dilazione pari al 3%, con scadenze il 16 giugno 2003, il 16 settembre
2003, il 16 dicembre 2003, il 16 marzo 2004 e il 16 giugno 2004. Si
rende opportuno precisare che nell’ipotesi in cui l’interessato
intenda regolarizzare la situazione pregressa e, contestualmente, aderire
al nuovo regime di totale cumulabilità, dovrà provvedere a versamenti
separati per ciascuna delle fattispecie considerate. Il
pagamento in unica soluzione oppure il 30% di quanto dovuto, dovrà
avvenire, perentoriamente, entro il 17 marzo 2003, a mezzo bollettino di
conto corrente postale n. 38270542, intestato a INPDAP, indicando, il
codice fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione o
rateale) e una delle seguenti causali, nell’apposito spazio riservato: -
“articolo 44, comma 2 legge 289/2002”, per le situazioni di cui
ai punti 3) e 4); -
“articolo 44, comma 3 legge 289/2002”, per la situazione di cui
al punto 5); -
“articolo 44, comma 4 legge 289/2002”, per la situazione di cui
al punto 6). In
alternativa, è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico
bancario in favore di INPDAP, utilizzando le seguenti coordinate: ABI
07601 CAB 03200 C/C n. 38270542 indicando, il codice fiscale, la forma di
versamento prescelta (unica soluzione o rateale) e una delle causali sopra
riportate. In
caso di scelta della forma rateale, fermo restando il versamento del 30%
dell’importo dovuto a cura dell’interessato entro il 17 marzo 2003, le
successive cinque rate trimestrali saranno trattenute direttamente sulla
pensione nei mesi di giugno 2003, settembre 2003, dicembre 2003, marzo
2004 e giugno 2004. In
caso di incapienza della rata di pensione nei mesi sopra indicati,
l’importo eccedente sarà recuperato sulle rate successive a quelle in
cui si è verificata l’incapienza e comunque sulla prima rata utile. Nelle
ipotesi previste ai punti 4) e 6) della presente informativa, il
versamento, in unica soluzione o il 30% di quanto dovuto, può avvenire
anche successivamente al 17 marzo 2003, purché, rispettivamente, entro
sessanta giorni dall’erogazione della prima rata di pensione
(nell’ipotesi indicata al punto 4) ovvero entro tre mesi dall’inizio
dell’attività lavorativa (nell’ipotesi indicata al punto 6). In
tali casi, se l’interessato ha scelto la forma rateale, la rateizzazione
trimestrale decorre dai termini suddetti. 8.
Adempimenti operativi Utilizzando
l’apposito programma che sarà fornito in tempi brevi dalla Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, le Sedi provinciali e
territoriali dell’INPDAP potranno rilasciare ai richiedenti un apposito
prospetto di calcolo per la quantificazione dell’onere dovuto e le
relative modalità di versamento, fornendo, altresì, tutte le
informazioni riguardanti il nuovo regime di totale cumulabilità e la
regolarizzazione delle situazioni pregresse. A
tal fine, a cura della DCSIT, verrà trasmesso un elenco di pensionati
contenente gli elementi necessari ai fini del calcolo delle somme dovute,
quali la data di nascita, la decorrenza, l’importo della pensione lorda,
l’eventuale IIS se indicata separatamente, relativa al mese di gennaio
2003, e l’anzianità contributiva, arrotondata all’anno intero; è
necessario, pertanto, che le Sedi provinciali e territoriali ricavino,
dalla documentazione presente nel fascicolo pensionistico, la sola
anzianità contributiva, espressa in anni, mesi e giorni, risultante più
favorevole all’interessato tra quella utile ai fini del diritto e quella
utilizzata per la misura della pensione. Le
Sedi provinciali e territoriali, inoltre, dovranno procedere d’ufficio
all’immediato ripristino delle rate di pensione sospese o parzialmente
erogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, solo per i soggetti già
riguardati dal regime parziale e totale di cumulo, qualora gli stessi
risultino in possesso, all’atto del pensionamento, di un’anzianità
contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età anagrafica di 58 anni. In
tutte le altre ipotesi, si procederà alla sistemazione e regolarizzazione
della posizione pensionistica solo dopo aver acquisito copia della
ricevuta di versamento effettuato da parte dell’interessato e previa
verifica dell’esattezza dell’importo versato. Qualora risulti versato
un importo diverso da quello dovuto, le Sedi provinciali e territoriali
provvederanno ad effettuare il relativo conguaglio, in positivo o
negativo, sulla prima rata utile di pensione. Le
Sedi provinciali e territoriali, in ogni caso, riceveranno, in tempo utile
per effettuare le operazioni successive, l’elenco dei soggetti che hanno
proceduto al versamento entro il 17 marzo 2003. Se
la mensilità di pensione utilizzata come base di calcolo per determinare
l’importo da versare, in ciascuna delle fattispecie considerate, è
provvisoria, ovvero è il risultato della fictio juris operata nei
casi di cui al punto 3, gli interessati effettueranno, entro i termini
suddetti, un versamento provvisorio; entro due mesi dall’erogazione
della pensione definitiva, le Sedi provinciali e territoriali dovranno
procedere a ricalcolare il nuovo importo dovuto ed effettuare il
conguaglio, rispetto a quanto già versato dall’interessato e/o già
trattenuto sulla pensione, sulle rate di pensione alle scadenze sopra
indicate o, se il ricalcolo avviene in epoca successiva a queste, sulla
prima rata utile di pensione. È
appena il caso di accennare che le Sedi provinciali e territoriali
dovranno procedere al ricalcolo di quanto dovuto dall’interessato non
solo nell’ipotesi di corresponsione di pensione provvisoria ma in tutti
i casi di variazione della rata di gennaio 2003 o di quella, comunque,
presa a base di calcolo. Si
fa presente che lo stesso programma in dotazione delle sedi è disponibile
anche sul sito www.inpdap.it e presso il call center Pronto Inpd@p numero
verde 800 10 5000; tali strumenti offrono la possibilità agli interessati
di conoscere l’esatto importo da versare fornendo i seguenti dati: età
anagrafica e anzianità contributiva (in anni, mesi e giorni) all’atto
del pensionamento; decorrenza della pensione; importo della pensione
mensile lorda di gennaio 2003 (o quella necessaria a seconda la
fattispecie interessata), nonché, per l’ipotesi di cui al punto 5)
della presente informativa, il periodo da regolarizzare. Si
fa riserva di fornire ulteriori disposizioni in merito: -
alle modalità e ai tempi di restituzione degli importi relativi ai mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2003 per coloro che, contemporaneamente,
regolarizzano le situazioni pregresse durante le quali hanno percepito
redditi non dichiarati all’INPDAP e beneficiano del nuovo regime di
totale cumulabilità; -
alle modalità di sistemazione e regolarizzazione delle posizioni a
seguito dell’avvenuto versamento; -
alle modalità di memorizzazione e gestione delle relative informazioni in
banca dati; -
ai controlli da effettuarsi ai sensi dell’art.
44, comma 5, della legge in parola; -
alle ulteriori problematiche connesse agli adempimenti da effettuare o a
possibile contenzioso. Per
una visione generale degli aspetti inerenti la problematica in esame, si
allega un prospetto [3] riguardante l’adesione al nuovo regime di
cumulo dettato dall’articolo
44, commi 2, 3 e 4, della legge n. 289/2002. Le
sedi provinciali e territoriali, considerata l’importanza della materia
trattata e i ristretti tempi previsti dalla disposizione normativa,
assicureranno ogni utile e necessaria risorsa per garantire i puntuali
adempimenti previsti dalla presente informativa, anche attraverso il
coinvolgimento degli Enti di Patronato e dei Sindacati dei pensionati. Si
invitano, inoltre, le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno
utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, anche
attraverso l’utilizzo di organi di stampa. IL
DIRIGENTE GENERALE - (Dr. Costanzo Gala) |
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