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INPDAP
- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica. Informativa n. 16 - Roma, 12 marzo 2003. OGGETTO: Articolo 44
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Aspetti particolari. |
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1.
- Articolo 44, comma 3, legge n. 289/2002. Regolarizzazione. Da
parte di alcune Sedi provinciali e territoriali sono pervenute, nelle vie
brevi, richieste volte a conoscere se la disposizione concernente la
possibilità di regolarizzazione di situazioni pregresse ( articolo
44, comma 3, del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2003),
possa essere estesa anche alle ipotesi in cui il pensionato sia stato
oggetto di accertamento e sia stata acclarata la trasgressione di omessa
dichiarazione. Questa
Direzione, con nota del 13/02/03 prot. n. 9015, ha investito della
problematica il Ministero del Welfare il quale ha ritenuto con nota
dell’11.3.2003 "non ipotizzabile un’interpretazione della
norma che estenda a soggetti diversi – ovvero quelli per i quali sia già
intervenuto un accertamento e nei cui confronti sono in corso i relativi
recuperi – la regolarizzazione ai sensi della citata disciplina". Infatti,
la normativa dell’articolo 44, comma 3, trova applicazione nei confronti
dei soggetti pensionati che intendono regolarizzare la propria posizione
qualora svolgano lavoro dipendente o autonomo, senza le prescritte
comunicazioni agli enti previdenziali. Si tratta, pertanto, di soggetti in
situazione di concreta violazione delle norme sul divieto di cumulo, non
ancora incorsi nella rete delle sanzione alla data del 31.12.2002. In
assenza di una espressa previsione legislativa che sancisca
l’applicabilità della sanatoria delineata con il citato comma 3,
dell’articolo 44, anche a procedimenti di accertamento in corso, deve
farsi riferimento alla normativa generale in materia di illecito
amministrativo nonché alla elaborazione giurisprudenziale intervenuta
sull’argomento. A
tale proposito, è significativo che la giurisprudenza costante della
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, successiva alla
depenalizzazione operata dalla legge n. 689 del 1981, abbia affermato che,
in ambito amministrativo, la successione delle leggi nel tempo è regolata
dal principio della irretroattività assoluta; non vige, dunque, per le
sanzioni amministrative la regola penalistica del favor rei.
Orientamento, questo, recentemente ribadito e rafforzato nella recente
pronuncia della Cassazione su aspetti sanzionatori in materia
previdenziale (sentenza 7524 del 22 maggio 2002), che statuisce, in
materia di illeciti amministrativi, "l’assoggettamento della
condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con
conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole". Pertanto,
la sanzione per la trasgressione di omessa dichiarazione continuerà a
produrre i suoi effetti fino alla naturale estinzione del debito
accertato, ferma restando la facoltà da parte dell’interessato di
accedere, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al nuovo regime di totale cumulabilità ( art.
44, comma 2, della legge n. 289/2002)
tra pensione e reddito da lavoro secondo le modalità indicate al punto 3)
dell’ Informativa
INPDAP n. 4 del 23 gennaio 2003. Un’altra fattispecie
che ha dato adito a perplessità riguarda l’applicazione delle
disposizioni contenute nell’
articolo
10, commi 4 e 4 bis, del DLgs n. 503/1992.
Si ricorda che, in virtù di tali norme, i pensionati, percettori di
redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a presentare a questo Istituto una
dichiarazione relativa ai redditi che i medesimi prevedono di conseguire
nel corso dell’anno; su tale base l’Istituto provvederà ad effettuare
le trattenute provvisorie. Il relativo conguaglio avverrà tenendo conto
della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli
interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei
redditi ai fini dell’IRPEF. Analoga comunicazione dovrà essere
presentata dal pensionato che percepisca redditi da lavoro dipendente. Qualora
il titolare di una pensione di anzianità abbia regolarmente presentato le
prescritte dichiarazioni ma l’Istituto non abbia ancora effettuato le
relative trattenute, non può trovare applicazione il dettato
dell’articolo 44, comma 3, in quanto la possibilità di regolarizzazione
è rivolta esclusivamente a coloro che non abbiano ottemperato agli
adempimenti previsti dalla normativa sul cumulo. In tale ipotesi,
pertanto, la Sede provinciale o territoriale provvederà ad effettuare le
trattenute relative alle quote di pensione erogate fino al 31 dicembre
2002 ed applicherà il nuovo regime di totale cumulabilità a partire dal
1° gennaio 2003, qualora l’interessato, all’atto del pensionamento,
risultava già in possesso di un’anzianità contributiva pari o
superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età; in carenza dei
congiunti requisiti prescritti dalla norma, l’interessato, a partire dal
1° gennaio 2003, può cumulare interamente la pensione con i redditi da
lavoro previo versamento dell’importo una tantum di cui
all’ articolo
44, comma 2. 2.
- Equiparazione delle pensioni di anzianità alle pensioni di vecchiaia
al compimento dell’età pensionabile. Si
ribadisce che, agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità
e di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal 1° giorno
del mese successivo al compimento dell’età pensionabile da parte
dell’interessato. Per
le pensionate titolari di un trattamento di quiescenza decorrente dal 2
gennaio 1996, tale limite è di 60 anni indipendentemente dalla
circostanza che tali pensionamenti siano stati conseguiti ai sensi dell’
articolo
2, comma 21 della legge n. 335/1995. IL
DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala |
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