TRIBUNALE
DI PISA
sezione
monocratica del lavoro
Giudice:
Dr. Gaetano SCHIAVONE
CAUSA
DI LAVORO N. 154/00 R. G. C.
promossa da MPV contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ( CONTUMACE ), PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI
PISA ( CONTUMACE ), ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICOLPISANO ( CONTUMACE )
Il Giudice del Lavoro,
sciogliendo la riserva,
PREMETTE
1) parte ricorrente,
dipendente dell’istituto comprensivo di Vicopisano, insta per l’emanazione
di un provvedimento d’urgenza con cui questo Giudice ordini
all’Amministrazione scolastica di consentirle la fruizione intera di 150 ore
per studio, di contro alle determinazioni di parte avversa che le ha accordato
il diritto ma proporzionalmente all’impegno lavorativo ridotto in ragione del
contratto di lavoro part-time, che la vincola al datore di lavoro;
2) nessuno si è
costituito in causa per il Ministero, il Provveditorato e l’Istituto
scolastico;
N O T A
3) requisiti
imprescindibili del ricorso fondato sono il periculum ed il fumus.
Per quanto attiene al primo ne è evidente la sussistenza in quanto la mancata
fruizione del monte ore da destinare ad attività di studio non è reintegrabile
per equivalente risarcitorio e richiede l’intervento del Giudice per
consentirne un godimento utile.
Quel che difetta, invece,
è l’esistenza del requisito del fumus.
E’ pacifico in causa
che parte ricorrente abbia sottoscritto un contratto di lavoro part- time,
altrettanto pacifico è che il rappresentante del datore di lavoro,
riconoscendone i presupposti, abbia accolto la domanda di concessione delle c.d.
150 ore per motivi di studio ma proporzionandole all’ammontare di ore
contemplate nel part-time.
A parere di questo
Giudice, il comportamento dell’Amministrazione è ineccepibile.
Com’è ben noto,
infatti, l’istituto della c.d. 150 ore è stato previsto proprio per
consentire, al lavoratore, impegnato nello studio, di rendere quest’attività
di promozione individuale e sociale compatibile con gli impegni di lavoro.
L’istituto è stato previsto fin dalla contrattazione metalmeccanica del 1973
e, quindi, via via recepito dalla contrattazione degli altri settori anche
pubblici ma sempre allorquando l’unica forma di rapporto di lavoro esistente
sotto il profilo temporale era quella a tempo pieno. L’ammontare dei detti
permessi, dunque, fu stabilito allorquando l’impegno del lavoratore era
totalizzante e l’istituto era stato previsto proprio per liberare il
lavoratore da una parte d’obbligo e, quindi, recuperare del tempo da destinare
alle attività connesse allo studio. Nell’ipotesi in cui, invece, l’impegno
di lavoro sia di per sé ridotto è evidente che la finalità dell’istituto
dev’essere adeguata, non foss’altro per mantenerlo quest’istituto in
armonia con tutti gli altri connessi a questa forma ridotta di impegno
lavoristico.
Simile operazione in
dottrina va sotto il nome di riproporzionalizzazione dei diritti a fronte di un
rapporto part-time e tipico esempio è quello delle ferie che, ovviamente, non
possono essere fruite per intero, bensì in proporzione con l’impegno di
lavoro. Ovviamente il ragionamento vale per tutti quei casi in cui lo
svolgimento del lavoro non venga di fatto a coincidere, incidendo, con
l’esercizio di un diritto incompatibile, sicchè, ad esempio, il diritto al
permesso per esami contemplato dall’art. 10, com. 2, St. lav. non potrà
essere proporzionalizzato ma dovrà essere fruito per intero nel caso in cui il
suo esercizio confligga con la prestazione lavorativa.
4) Nulla sulle spese in
mancanza di costituzione della contro parte;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro
RIGETTA il ricorso introdotto da MPV contro Il Min. della Pub. Istruzione, il
Provv. Agli studi di Pisa e l’Istituto comprensivo di Vicopisano.
Il Giudice d. L.
Schiavone