TRIBUNALE DI PISA

sezione monocratica del lavoro

Giudice: Dr. Gaetano SCHIAVONE

CAUSA DI LAVORO N. 154/00 R. G. C.

promossa da MPV contro MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ( CONTUMACE ), PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA ( CONTUMACE ), ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICOLPISANO ( CONTUMACE )

Il Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva,

PREMETTE

1) parte ricorrente, dipendente dell’istituto comprensivo di Vicopisano, insta per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza con cui questo Giudice ordini all’Amministrazione scolastica di consentirle la fruizione intera di 150 ore per studio, di contro alle determinazioni di parte avversa che le ha accordato il diritto ma proporzionalmente all’impegno lavorativo ridotto in ragione del contratto di lavoro part-time, che la vincola al datore di lavoro;

2) nessuno si è costituito in causa per il Ministero, il Provveditorato e l’Istituto scolastico;

N O T A

3) requisiti imprescindibili del ricorso fondato sono il periculum ed il fumus. Per quanto attiene al primo ne è evidente la sussistenza in quanto la mancata fruizione del monte ore da destinare ad attività di studio non è reintegrabile per equivalente risarcitorio e richiede l’intervento del Giudice per consentirne un godimento utile.

Quel che difetta, invece, è l’esistenza del requisito del fumus.

E’ pacifico in causa che parte ricorrente abbia sottoscritto un contratto di lavoro part- time, altrettanto pacifico è che il rappresentante del datore di lavoro, riconoscendone i presupposti, abbia accolto la domanda di concessione delle c.d. 150 ore per motivi di studio ma proporzionandole all’ammontare di ore contemplate nel part-time.

A parere di questo Giudice, il comportamento dell’Amministrazione è ineccepibile.

Com’è ben noto, infatti, l’istituto della c.d. 150 ore è stato previsto proprio per consentire, al lavoratore, impegnato nello studio, di rendere quest’attività di promozione individuale e sociale compatibile con gli impegni di lavoro. L’istituto è stato previsto fin dalla contrattazione metalmeccanica del 1973 e, quindi, via via recepito dalla contrattazione degli altri settori anche pubblici ma sempre allorquando l’unica forma di rapporto di lavoro esistente sotto il profilo temporale era quella a tempo pieno. L’ammontare dei detti permessi, dunque, fu stabilito allorquando l’impegno del lavoratore era totalizzante e l’istituto era stato previsto proprio per liberare il lavoratore da una parte d’obbligo e, quindi, recuperare del tempo da destinare alle attività connesse allo studio. Nell’ipotesi in cui, invece, l’impegno di lavoro sia di per sé ridotto è evidente che la finalità dell’istituto dev’essere adeguata, non foss’altro per mantenerlo quest’istituto in armonia con tutti gli altri connessi a questa forma ridotta di impegno lavoristico.

Simile operazione in dottrina va sotto il nome di riproporzionalizzazione dei diritti a fronte di un rapporto part-time e tipico esempio è quello delle ferie che, ovviamente, non possono essere fruite per intero, bensì in proporzione con l’impegno di lavoro. Ovviamente il ragionamento vale per tutti quei casi in cui lo svolgimento del lavoro non venga di fatto a coincidere, incidendo, con l’esercizio di un diritto incompatibile, sicchè, ad esempio, il diritto al permesso per esami contemplato dall’art. 10, com. 2, St. lav. non potrà essere proporzionalizzato ma dovrà essere fruito per intero nel caso in cui il suo esercizio confligga con la prestazione lavorativa.

4) Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della contro parte;

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro RIGETTA il ricorso introdotto da MPV contro Il Min. della Pub. Istruzione, il Provv. Agli studi di Pisa e l’Istituto comprensivo di Vicopisano.

Il Giudice d. L. Schiavone