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MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 12 febbraio 2004. Criteri
organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di
accertamento sanitario di cui all’art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di
verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le
specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle
modalità di svolgimento dei lavori. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per
la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie; Visto,
in particolare, l’art. 6, comma 13, del regolamento sopra richiamato il
quale prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa,
dell’interno e della salute, sono definiti i criteri organizzativi per
l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di
cui all’art. 9 del regolamento medesimo, è approvato il modello di
verbale da utilizzare in occasione degli accertamenti sanitari previsti
dal regolamento stesso e sono disciplinate le modalità di svolgimento dei
lavori; Ritenuto
di dover provvedere in merito; Decreta: Art.
1. Definizioni 1.
Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito
denominato "Regolamento", si intende: a)
per "Commissione medica di seconda istanza" la Commissione
medica di cui all’art. 5, commi
primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416 [1], come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1485; b)
per "Commissione medica di verifica" la Commissione medica di
cui all’ art.
2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come
modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278; c)
per "Commissione medica ASL" si intende la Commissione medica di
cui all’art. 1, comma 2, della
legge 15 ottobre 1990, n. 295 [2]. Art.
2. Organizzazione e competenza delle Commissioni mediche ospedaliere e
delle Commissioni mediche di 2ª istanza 1.
La competenza territoriale delle Commissioni mediche ospedaliere e delle
Commissioni mediche di 2ª istanza è indicata nelle tabelle in allegato
D. Ndr.
Allegato omesso. 2.
Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura regolamentare,
potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle, sulla base
delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle
Forze armate. Art.
3. Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario 1.
Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia,
anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli
accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalle
Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio. Per i
dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno non appartenenti
alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli accertamenti sanitari sono
espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle
quali i dipendenti prestano servizio. In caso contrario, i suddetti
accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica
competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di
provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche
ospedaliere viciniori. Con gli stessi criteri si provvede alla valutazione
delle istanze presentate dagli aventi causa dei soggetti deceduti
appartenenti alle medesime categorie. 2.
Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono
effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in
relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati
in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l’Azienda
sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei
pensionati. Quest’ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità
o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti. 3.
Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [3], in
servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono
effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella
provincia ove è ubicato l’Ente di ultima assegnazione del dipendente o,
se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di verifica
competente, in relazione al luogo di residenza degli interessati.
Quest’ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni
nei confronti dei dipendenti deceduti. Art.
4. Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario 1.
Nel caso in cui una delle competenti Commissioni mediche, per comprovati
eventi eccezionali, non sia in condizione di operare, l’Amministrazione,
in deroga ai criteri previsti dal precedente art. 3, trasmette le domande
ad un altro organismo di accertamento medico previsto dal regolamento. Art.
5. Modelli di verbale per gli accertamenti sanitari 1.
Sono approvati i modelli di verbale con le relative avvertenze generali e
note per l’uso e la compilazione di cui agli allegati A, B, C e D che le
competenti commissioni mediche utilizzano, anche per le trasmissioni in
via telematica, per gli accertamenti sanitari previsti dal regolamento. Ndr.
Allegati omessi. Art.
6. Accertamenti sanitari e giudizi delle Commissioni mediche 1.
Al termine degli accertamenti sanitari, la commissione medica redige il
verbale di visita conforme ai modelli allegati al presente decreto. Da
tali accertamenti devono scaturire i giudizi da esprimere, secondo le
modalità indicate nei successivi commi e tenendo conto delle note di
compilazione dei modelli di verbale e delle relative avvertenze generali
di cui all’art. 5. 2.
Per gli accertamenti sanitari finalizzati a quanto previsto nei successivi
commi del presente articolo, il giudizio diagnostico deve essere espresso
sulle infermità/lesioni con riguardo all’esplicita eziopatogenesi delle
stesse nonchè alla descrizione della conseguente compromissione
funzionale. 3.
Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare: a)
la data di conoscibilità della infermità/lesione b)
l’indicazione della rispondenza tra l’infermità/lesione richiesta e
quella accertata nel giudizio diagnostico; c)
il riscontro della possibile correlazione eziopatogenetica di
interdipendenza dell’infermità richiesta con altre infermità/lesioni
già accertate od oggetto di accertamento; d)
l’idoneità ovvero l’inabilità temporanea oppure l’inabilità
permanente assoluta o relativa al servizio; in quest’ultimo caso con
riferimento all’inquadramento professionale dell’interessato; inoltre,
nel caso sia richiesto o previsto da disposizioni vigenti, occorre
esprimere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilità; e)
l’ascrivibilità tabellare di ciascuna infermità/lesione da cui
consegue una menomazione, secondo la criteriologia di cui all’ art.
2, comma 7, del regolamento. In caso di morte, ai fini dell’equo
indennizzo, occorre indicare la prima categoria della tabella vigente; f)
l’indicazione della data di stabilizzazione di ciascuna menomazione
ascrivibile per la prima volta; g)
la valutazione complessiva di tutte le menomazioni ascrivibili alla
tabella A, secondo la tabella F1, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e
integrazioni. Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla
tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane
di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro,
possono essere ascritte alla tabella A. In
caso di accertata inabilità permanente al servizio, derivante da infermità/lesioni
in corso di accertamento o riconosciute dipendenti da causa di servizio,
nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al
successivo comma 7. 4.
Per gli accertamenti finalizzati alla concessione o alla revisione del
giudizio per aggravamento delle menomazioni già riconosciute dipendenti
da causa di servizio, con esclusione di quelle la cui domanda di
riconoscimento da causa di servizio risulti dichiarata intempestiva, nel
verbale di visita per l’equo indennizzo devono risultare solamente i
giudizi di cui al precedente comma 3, lettere d), e), f), g). 5.
Per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità, con
esclusione di quella prevista dal decreto
ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, nel verbale di visita deve
risultare: a)
il giudizio di cui al comma 3, lettera d); b)
se la eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in
misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di
servizio. In
caso di accertata inabilità permanente al servizio, derivante da infermità/lesioni
riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in corso di
accertamento, nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi
di cui al successivo comma 7. 6.
Per gli accertamenti della inabilità di cui al citato decreto
ministeriale n. 187/1997, nel verbale di visita deve risultare: a)
giudizio di cui al precedente comma 3, lettera d); b)
la sussistenza o meno dell’assoluta e permanente impossibilità a
svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che
cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro; c)
se la eventuale inabilità di cui alla lettera a) è determinata
esclusivamente o in misura prevalente da infermità/lesioni, dipendenti o
non dipendenti da causa di servizio. Se la inabilità permanente accertata
è derivante da infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio, nel
verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al
successivo comma 7. d)
nel caso di accertata inabilità di cui alla lettera b) la classificazione
tabellare della menomazione complessiva, secondo le tabelle vigenti; e)
la data di eventuale revisione dello stato di inabilità, di cui alla
lettera b). 7.
Per gli accertamenti finalizzati alla concessione di un trattamento
privilegiato ordinario, nel caso di infermità/lesioni non ancora
riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita devono
risultare i giudizi di cui al precedente comma 3, inoltre, anche nel caso
di infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio,
nel verbale di visita deve risultare: a)
il giudizio di cui al comma 3 lettere d), e), g); in relazione al giudizio
di cui alla lettera e), per la morte occorre indicare se, sulla base di
idonea certificazione di morte, la stessa è conseguenza o meno di
infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio, senza procedere alla
classificazione tabellare; per il personale militare ed equiparato, oltre
a quanto già previsto per il giudizio di cui al comma 3, lettera g),
qualora la menomazione complessiva risulti ascrivibile alla tabella B,
occorre indicare un numero di annualità con un massimo di cinque,
stabilito in base alla gravità della menomazione; b)
per il personale militare ed equiparato, nel caso in cui il danno alla
validità sia suscettibile di miglioramento nel tempo, occorre indicare il
numero di anni per i quali viene concesso un assegno rinnovabile, tenendo
presente che può essere proposto, tenuto conto della documentazione
sanitaria, per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non
superiore a quattro; c)
la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di
superinvalidità per gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità
elencate nella tabella E, annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni; d)
la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per
cumulo nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima
categoria della tabella A coesistano altre infermità, secondo quanto
stabilito dalla tabella F annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora con una invalidità di
seconda categoria coesistano altre invalidità minori, senza che nel
complesso si raggiunga la prima categoria, il diritto all’assegno per
cumulo è stabilito tenendo conto dei criteri informatori della tabella
F1; e)
il giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di cura
per infermità tubercolare o di possibile natura tubercolare. Art.
7. Adempimenti delle Commissioni mediche 1.
Le commissioni mediche comunicano tempestivamente, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la data, il luogo e l’ora in cui
l’interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari. Tale
comunicazione è inviata anche all’Amministrazione di appartenenza del
dipendente, anche ai fini della composizione delle commissioni mediche
secondo quanto previsto dall’ art.
6, comma 3, del regolamento. Qualora il dipendente risulti deceduto,
la comunicazione dell’inizio degli accertamenti è inviata all’avente
diritto del dipendente stesso. L’invito deve fare specifica menzione
della possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di
fiducia, fatto salvo quanto previsto dall’ art.
18, comma 1, del regolamento. 2.
Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le commissioni
mediche possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario
nazionale, della Sanità militare o di altre strutture sanitarie
pubbliche. Ove si renda necessario un supplemento di accertamenti, la
commissione medica formalizza la chiusura interlocutoria del verbale di
accertamento sanitario o di visita, previa motivazione sottoscritta dai
suoi componenti; la visita e la definizione conclusiva del verbale
potranno essere effettuate anche da componenti diversi della stessa
commissione medica. 3.
La commissione medica, qualora il dipendente o il pensionato si trovi in
stabile dimora fuori del territorio di competenza, può delegare per la
visita uno degli organismi di accertamento sanitario previsti dal
regolamento, che ha sede nella circoscrizione territoriale ove si trovi
l’interessato. In questo caso, tale organismo redige un verbale
contenente le risultanze della visita e degli accertamenti eseguiti, il
giudizio diagnostico nonché le risposte ad eventuali quesiti formulati
dalla commissione medica delegante, cui spetta la formulazione dei
definitivi giudizi previsti dal presente decreto. 4.
Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo dell’ art.
6, comma 7, del regolamento, al termine della visita conclusiva, le
commissioni mediche redigono il verbale di visita medica e ne trasmettono
due esemplari in originale, ovvero in copia autentica, entro quindici
giorni, all’Amministrazione di appartenenza dell’interessato. 5.
Qualora nel corso degli accertamenti finalizzati al riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo o della pensione
d’inabilità di cui alla legge
8 agosto 1995, n. 335, venga accertata un’inabilità, temporanea o
permanente al servizio, la segreteria della commissione medica ne dà
immediata comunicazione all’Amministrazione di appartenenza del
dipendente, secondo le modalità previste dall’ art.
13 del regolamento. 6.
Ove possibile, le Commissioni mediche notificano immediatamente il
definitivo verbale di visita mediante consegna diretta al dipendente di un
originale o di copia autentica dello stesso. Art.
8. Commissione medica di seconda istanza 1.
La Commissione medica di seconda istanza effettua gli accertamenti
sanitari ed esprime i giudizi di competenza nei confronti dei dipendenti,
con le stesse modalità previste dall’ art.
6 del regolamento e dagli articoli 6 e 7 del presente decreto. Art.
9. Disposizioni finali 1.
Rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per
l’effettuazione degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle
stesse presentate sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa e della salute,
sono apportate le modifiche ed integrazioni al presente decreto che si
rendano necessarie al termine della prima fase di applicazione dello
stesso. 3.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
sulla base delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in sede di
prima applicazione del presente decreto, possono essere apportati
aggiornamenti procedimentali in ordine alla trasmissione delle domande
anche in via telematica ed alla trattazione delle stesse presso il
Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 10 del
regolamento. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma,
12 febbraio 2004 |
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