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SENTENZA
N. 267/2004 della CORTE COSTITUZIONALE |
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LA
CORTE COSTITUZIONALE composta
dai signori: .......................omissis..................... ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’ articolo
12 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), promosso con ordinanza del 4 febbraio 2003 dalla Corte dei
conti - sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana,
sull’appello proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed altro
contro Giamportone Filippo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell’anno 2003. Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito
nella
camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Paolo
Maddalena. Ritenuto
in fatto 1.
- Con ordinanza emessa in data 4 febbraio 2003, la Corte dei conti -
sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana ha sollevato,
in riferimento all’articolo 3
della Costituzione [1], questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui non prevede, a favore dei
dipendenti statali, ove sussistano i requisiti prescritti dall’ art.
13 dello stesso decreto, il computo del periodo di tempo
corrispondente alla durata legale degli studi universitari, già
riscattato presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee
legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali o
degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato. 2.
- È necessario premettere che l’art. 12 (Servizi resi ad enti diversi)
del DPR n. 1092 del 1973 dispone che "i servizi di ruolo e non
di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti
locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto
pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a
domanda dell’interessato" e che "l’amministrazione,
l’ente o l’istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio
o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato
l’importo dei contributi versati, compresi quelli a carico
dell’interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente". Il
successivo art. 13 dello stesso decreto (Periodi di studi superiori e di
esercizio professionale) dispone, inoltre, che "il dipendente
civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per
l’ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di
specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di
perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo
corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi
speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo"
pari alla riserva matematica, determinata ai sensi dell’articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [2] (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti), necessaria per
la copertura assicurativa del periodo utile considerato. 3.
- Il remittente espone di dovere decidere l’impugnazione, proposta da un
magistrato amministrativo in servizio presso il TAR di Palermo, già
dipendente di enti locali e parastatali (Comune di Torino, Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato e INPS), avverso il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 1992, n. 916 e
avverso la nota del Consiglio di Stato del 7 ottobre 1993, n. 761, con i
quali è stato escluso dal computo dei servizi ai fini del trattamento di
quiescenza, ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 1092 del 1973, il periodo
di studi universitari già riscattati dal ricorrente presso l’INPS. L’impugnazione
- espone sempre il remittente - è stata risolta favorevolmente dal
giudice di primo grado, il quale, accogliendo il ricorso, ha ammesso, ai
sensi del richiamato art. 12, il computo gratuito del periodo di studi
universitari già riscattato presso l’INPS, equiparandolo in sostanza ad
un servizio effettivamente prestato. Il
giudice a quo ritiene, al contrario, che una tale opzione
interpretativa non sia praticabile, a fronte del chiaro disposto del
successivo art. 13 dello stesso decreto n. 1092 del 1973 (il quale
disciplina autonomamente il riscatto degli studi universitari dei
dipendenti statali, prevedendone l’onerosità per il riscattante), e
ritiene, pertanto, che, in base al diritto vigente, il ricorso del
magistrato debba essere rigettato. Il
remittente sostiene che l’interessato possa, allo stato,
alternativamente o riscattare nuovamente, ai sensi dell’art. 13 del DPR
n. 1092 del 1973, gli anni di corso di laurea, ovvero chiedere la
ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell’ articolo
2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali): soluzioni entrambe
onerose per il richiedente. 4.
- Il remittente dubita, allora, in relazione all’art. 3 della
Costituzione e sotto vari profili, della legittimità costituzionale
dell’art. 12, proprio nella parte in cui esso non consente la
computabilità gratuita presso la gestione previdenziale statale degli
anni di studi universitari già riscattati. In
particolare il giudice a quo ritiene irragionevoli: -
la differente regolamentazione, ai fini del computo dei servizi svolti,
del periodo di servizio e del periodo di studi universitari, che pure
l’ordinamento riterrebbe meritevoli di analoga considerazione per la
determinazione dell’ammontare della pensione; -
la discriminazione tra coloro i quali siano ammessi per la prima volta a
riscattare il periodo di studi universitari nell’ordinamento statale e
coloro i quali, avendo già riscattato tale periodo nella gestione
previdenziale di provenienza, pure in presenza delle medesime condizioni
stabilite dalla legge, sarebbero in sostanza costretti ad "un duplice
esborso economico"; -
l’intera disciplina, in quanto, mentre sarebbe "possibile, in forza
dell’ articolo
124, comma quinto, del DPR n. 1092 del 1973, come modificato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2001, il trasferimento
senza oneri a carico del dipendente, del periodo di studi universitari,
che sia stato oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 13 del medesimo
decreto n. 1092 del 1973, dallo Stato all’AGO" (assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, gestita dall’INPS), non sarebbe "invece
possibile il contrario". 5.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto meramente
interpretativa e proposta in riferimento ad una normativa liberamente
apprezzabile dal legislatore nella sua discrezionalità. L’Avvocatura,
premessa la distinzione tra i diversi istituti della ricongiunzione dei
servizi prestati presso differenti soggetti pubblici (art. 12 del DPR n.
1092 del 1973) e della ricongiunzione dei periodi assicurativi (art. 2
della legge n. 29 del 1979), sostiene, poi, che la questione sarebbe
infondata, in quanto il dipendente potrebbe utilmente avvalersi della
ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 e sarebbe, a tal fine, tenuto
non ad un duplice esborso economico, ma a versare, in due momenti, un
contributo pari alla riserva matematica (calcolata in riferimento al nuovo
impiego pubblico), dalla quale sarebbe scomputato l’ammontare dei
contributi già versati per il primo riscatto. Considerato
in diritto 1.
- La Corte dei conti - sezione giurisdizionale d’appello per la Regione
Siciliana ha sollevato, in relazione all’articolo
3 della Costituzione [1], questione di legittimità costituzionale
dell’ articolo
12 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), nella parte in cui non prevede, a favore dei dipendenti
statali, ove sussistano i requisiti prescritti dall’ articolo
13 dello stesso decreto, il computo presso la gestione previdenziale
statale del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi
universitari, già riscattato presso la gestione previdenziale dei
dipendenti delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali,
degli enti parastatali e degli enti e istituti di diritto pubblico
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato. 2.
- Il remittente lamenta che il riscatto, già effettuato presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, gestita dall’INPS, non
produce i suoi effetti anche presso la gestione speciale dello Stato,
nella quale il riscattante sia successivamente transitato. In
particolare il giudice a quo ritiene che la disposizione denunciata
contrasti con l’art. 3 della Costituzione, giacché introduce una
differente regolamentazione dei periodi di servizio prestati e dei periodi
di studi universitari che l’ordinamento riterrebbe meritevoli di analoga
considerazione ai fini pensionistici. Inoltre
la disposizione in esame comporterebbe una irragionevole discriminazione
tra coloro che siano ammessi a riscattare per la prima volta
nell’ordinamento pensionistico statale un determinato periodo di studi
universitari, ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 1092 del 1973, e coloro
che invece, pur avendo riscattato tale periodo nella gestione
previdenziale di provenienza, siano costretti, per poterlo fare valere ai
fini della pensione statale, o a richiedere un nuovo riscatto, ovvero a
ricongiungere il corrispondente periodo assicurativo, ai sensi della legge
7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori a fini previdenziali), sobbarcandosi un duplice esborso
economico. Infine,
l’attuale assetto normativo realizzerebbe una irrazionale ed
ingiustificata regolamentazione della materia, perché, mentre sarebbe
possibile, ai sensi dell’ articolo
124, comma quinto, del DPR n. 1092 del 1973, nel testo risultante
dalla sentenza n. 113 del 2001 di questa Corte, il trasferimento senza
oneri a carico del dipendente del periodo di studi universitari, che sia
stato oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 1092 del
1973, dallo Stato alla assicurazione generale obbligatoria, non sarebbe
invece possibile il contrario. 3.
- Va preliminarmente respinta l’eccezione dell’Avvocatura generale
dello Stato per la quale la questione sarebbe inammissibile, in quanto
meramente interpretativa. In
realtà il remittente non pone una questione interpretativa, ma censura,
per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’unica interpretazione
che ritiene possibile della norma. Va
parimenti respinta l’ulteriore eccezione dell’Avvocatura per la quale
la questione sarebbe inammissibile, in quanto proposta in riferimento ad
una normativa liberamente apprezzabile dal legislatore nella sua
discrezionalità. Invero
il carattere discrezionale della materia regolata assume rilevanza non ai
fini dell’ammissibilità della questione, bensì ai fini della
valutazione della fondatezza della stessa. 4.
- Nel merito la questione non è fondata. Occorre
premettere che il sistema previdenziale italiano, caratterizzato da una
struttura pluralistica e frammentata dell’ordinamento pensionistico, con
presenza, accanto alla assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’INPS, di più gestioni previdenziali, ha prescelto come regola
generale, per la conservazione ed il completamento dei periodi
assicurativi posti in essere presso gestioni diverse, sia per i lavoratori
dipendenti, che per i liberi professionisti, quella della ricongiunzione (
legge
n. 29 del 1979 e legge
5 marzo 1990, n. 45, recante "Norme per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti"), secondo la quale, a domanda dell’interessato, si
realizza la concentrazione di tutte le contribuzioni versate presso le
varie gestioni in un’unica gestione, con la liquidazione di una pensione
unica in base alle norme della gestione medesima e con l’utilizzazione
di tutti i periodi trasferiti per il valore che essi avevano acquisito
presso la gestione originaria. Nell’ambito
della ricongiunzione per i lavoratori dipendenti (legge n. 29 del 1979),
si deve distinguere l’ipotesi dell’accentramento delle posizioni
previdenziali da una o più gestioni speciali nell’assicurazione
generale obbligatoria gestita dall’INPS (art. 1 della legge n. 29 del
1979), da quella dell’accentramento di una o più gestioni ordinaria o
speciali in una gestione speciale (art. 2 della legge n. 29 del 1979). Nel
primo caso, la ricongiunzione presso l’assicurazione generale
obbligatoria è gratuita per il dipendente, essendo unicamente previsto
che, a tal fine, le gestioni interessate trasferiscano a quella
accentrante i contributi versati, maggiorati dell’interesse annuo del
4,5 per cento. Nel
secondo caso, invece, il trasferimento della posizione assicurativa dalla
gestione ordinaria o da altre gestioni speciali presso una determinata
gestione speciale è oneroso per il richiedente. Infatti l’art. 2 della
legge n. 29 del 1979 prevede che "la gestione assicurativa presso la
quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a
carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla
differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e
alle tabelle di cui all’articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [2], necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme
versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative". 5.
- In tale ambito si inserisce l’impugnato art. 12 del DPR n. 1092 del
1973, il quale regola il passaggio dalle gestioni previdenziali dei
dipendenti delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali e
degli enti parastatali alla gestione speciale dello Stato, prevedendo,
senza oneri per il dipendente, la computabilità a domanda dei servizi di
ruolo e non di ruolo prestati presso i suddetti enti. Tale
norma realizza il medesimo effetto giuridico della ricongiunzione dei
periodi assicurativi, ma pone tutti gli oneri dell’operazione di
accentramento a carico della gestione previdenziale statale, non essendo
richiesto al dipendente di contribuire neppure in parte, ed in particolare
non essendo questi tenuto a versare il contributo previsto dal richiamato
art. 2 della legge n. 29 del 1979 nella misura della metà della
differenza tra la riserva matematica (calcolata in riferimento alla nuova
e più favorevole posizione previdenziale) e i contributi già versati,
opportunamente rivalutati. Si
tratta, evidentemente, di una norma di favore non suscettibile di una
interpretazione analogica. E ciò esclude che i "servizi di ruolo e
non di ruolo prestati" dal dipendente possano essere assimilati al
periodo di studi universitari già riscattato presso altra gestione
previdenziale, in quanto il corso di studi non costituisce, né è in
alcun modo equiparabile ad un "servizio prestato". 6.
- Alla luce della natura speciale e di favore della disposizione
impugnata, le argomentazioni sviluppate dal remittente appaiono prive di
pregio. Invero,
il diverso trattamento previsto dall’art. 12 del DPR n. 1092 del 1973 in
riferimento ai periodi di servizio prestati ed ai periodi di studi
universitari riscattati non è affatto irragionevole. L’avere
riconosciuto la riscattabilità del periodo di studi universitari,
infatti, non significa che il legislatore sia tenuto ad attribuire a
questi lo stesso valore del servizio effettivamente prestato e che non
possa trattare diversamente le due ipotesi secondo le sue scelte
discrezionali. In altri termini, non c’è nulla di irragionevole se il
legislatore, con norma di favore, ha ritenuto di concedere, come nel caso
dell’art. 12 del DPR 1092 del 1973, la ricongiunzione gratuita del
servizio prestato e non anche del periodo di studi già riscattato nella
precedente gestione previdenziale. Né
si può affermare che la disposizione in esame comporterebbe una
irragionevole discriminazione tra chi riscatta per la prima volta
nell’ordinamento pensionistico statale un determinato periodo di studi
universitari e chi, avendo riscattato tale periodo nella gestione di
provenienza, sia costretto ad un ulteriore esborso economico per
effettuare la ricongiunzione. Infatti,
colui che ha già riscattato nella gestione di provenienza potrà chiedere
la ricongiunzione, venendo in tal caso a pagare, non l’intera
contribuzione prevista dall’art. 13 del DPR n. 1092 del 1973, come è
tenuto a pagare chi riscatti per la prima volta nell’ambito della
gestione statale, ma solo la metà della differenza tra tale importo e
quanto versato nella precedente gestione previdenziale per il riscatto.
Egli verrà pertanto a pagare una somma inferiore a chi riscatti per la
prima volta, gravando sullo Stato la residua parte della contribuzione
necessaria a coprire il periodo assicurativo riscattato. Infine,
non può affermarsi che sia irrazionale consentire, ai sensi dell’ articolo
124 del DPR n. 1092 del 1973, come risultante a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 113 del 2001, il trasferimento senza oneri a
carico del dipendente del periodo di studi universitari, che sia stato
oggetto di riscatto, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto n. 1092
del 1973, dallo Stato all’assicurazione generale obbligatoria, e
prevedere, per l’ipotesi opposta, un onere economico a carico
dell’interessato. La
ratio dei due trasferimenti è infatti diversa. Nel
caso del trasferimento del periodo di studi presso l’assicurazione
generale obbligatoria si mira a costituire, obbligatoriamente, ed a favore
dei dipendenti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a
pensione, una posizione assicurativa che consente loro di completare la
fattispecie previdenziale, acquisendo presso la gestione INPS il diritto a
pensione. Nel
caso, invece, del trasferimento presso la gestione statale si concede al
dipendente la facoltà di migliorare, mediante la ricongiunzione, la sua
posizione assicurativa e di ottenere un trattamento pensionistico più
favorevole, in termini giuridici ed economici. La
diversità di finalità ed effetti delle due disposizioni in questione ben
giustifica, nella seconda ipotesi, l’accollo, peraltro solo parziale,
all’interessato degli oneri necessari al riconoscimento del beneficio
previdenziale e certamente impedisce di considerare l’art. 124 del DPR
n. 1092 del 1973 quale tertium comparationis. per questi motivi dichiara
non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’ articolo
12 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale d’appello per la Regione
Siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l’8 luglio 2004. Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004. |
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