Sentenza n. 8095 / 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.7977 del 2003 proposto dalla Provincia di V.

c o n t r o

d.ssa D.G. (omissis)

per l’annullamento

della sentenza del TAR per il Veneto, Sezione I, n. 3450 del 28 gennaio 2003.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

La d.ssa D.G. , in possesso dell’abilitazione professionale a guida turistica di lingua inglese per la provincia di Padova, ha partecipato agli esami di abilitazione professionale per la stessa lingua inglese indetti dalla provincia di Venezia con decreti dirigenziali del 2002, al fine di ottenere l’estensione del titolo, già posseduto, per l’ambito territoriale della “Città di Venezia”. Per tale ragione ha sostenuto una sola prova scritta, come previsto dall’art. 10 del bando. Non è stata però ammessa a partecipare alla successiva prova orale, in quanto nella prova scritta ha riportato il punteggio di 6/10 inferiore ai 7/10 richiesti dall’art. 11 del bando.

Con ricorso dinanzi al TAR per il Veneto ha, quindi, impugnato la determinazione di non ammissione alla prova orale, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando il quale, a suo dire, avrebbe previsto l’obbligo del superamento della media dei 7/10 nelle prove scritte solo per i concorrenti, non in possesso di licenza per la professione di guida turistica, tenuti a sostenere due prove scritte e non anche per i concorrenti che, avendo chiesto di conseguire la mera estensione territoriale, dovevano sostenere una sola prova scritta.

Nelle more del giudizio la d.ssa G. , avendo avuto piena conoscenza di tutti gli atti del procedimento, ha notificato motivi aggiunti con i quali ha dedotto la violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 perché la Commissione non aveva verbalizzato il giudizio di non ammissione, limitandosi alla redazione di una scheda riportante i giudizi parziali (per i singoli criteri) e il punteggio totale e, inoltre, perché i punteggi parziali e quello finale non erano stati in alcun modo motivati.

Il TAR, con la sentenza impugnata, redatta in forma breve, ha ritenuto fondato uno dei motivi aggiunti, rilevando che il punteggio numerico non era stato accompagnato da ulteriori elementi che avrebbero consentito di individuare i profili della prova valutati in modo non positivo, ed ha, pertanto accolto il ricorso.

La Provincia di Venezia ha proposto il presente appello per la riforma della sentenza, in quanto, a suo avviso, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare le concrete modalità di svolgimento della prova.

La d.ssa G. , nel costituirsi in giudizio, ha illustrato le ragioni di infondatezza dell’appello ed ha anche proposto appello incidentale con il quale ha reiterato le censure dedotte in primo grado ed assorbite dal TAR.

Con successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive. L’amministrazione provinciale ha, inoltre, contestato la fondatezza dell’appello incidentale.

D I R I T T O

1 - Si è già precisato in fatto che il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso che la d.ssa G. ha proposto avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione professionale per l’estensione territoriale (alla “Città di Venezia”) dell’abilitazione di guida turistica dalla stessa posseduta per la provincia di Padova, perché ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione dedotta dall’interessata con i motivi aggiunti.

In particolare ha affermato che il punteggio numerico attribuito alla prova scritta, sebbene espresso a seguito della fissazione di criteri predeterminati, avrebbe dovuto essere accompagnato da ulteriori, elementi, quali note a margine o segni grafici, che avrebbero consentito di individuare i profili della prova valutati in modo non positivo.

Al riguardo si osserva che la prevalente giurisprudenza è orientata nel senso che il voto numerico attribuito alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, contenendo in sè la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, in quanto il detto voto, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione.

Il Collegio non ignora, però, che siffatto orientamento ha subito, di recente, un temperamento. E’ stato, infatti, considerato (cfr. C.d.S., Sez. IV. 30.4.2003 n. 2331 e13.2.2004 n. 558) che la questione relativa alla idoneità della motivazione va risolta, non in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio laddove i criteri sono rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche.

Nella specie, la commissione esaminatrice ha predisposto una griglia di valutazioni che imponeva la considerazione di ogni elaborato alla luce dei seguenti criteri:

A. conoscenza dell’argomento - punti 5;

B. precisione dei riferimenti - punti 3;

C. competenza terminologica e chiarezza espositiva - punti 2;

D. capacità di sintesi - punti 1,

in relazione ai quali sarebbero stati espressi i voti parziali, compresi entro il punteggio massimo, per ciascuna delle nove domande in cui la prova era articolata.

Si tratta, come è evidente, di canoni valutativi puntuali e pertinenti e, quindi, tali da consentire la verifica dell’iter logico seguito dalla commissione nell’attribuzione dei voti numerici o, in altri termini, di ricostruire quali fossero gli aspetti della prova della d.ssa Girardello non valutati del tutto positivamente e che hanno determinato il giudizio negativo.

Pertanto, la censura di difetto di motivazione avrebbe dovuto essere disattesa dal TAR.

2 - L’appellata ha riproposto nel presente giudizio i motivi di gravame che il TAR ha assorbito.

Per ragioni di ordine logico, riguardando un vizio del procedimento, va prioritariamente esaminata la censura concernente la irregolarità dei verbali della commissione per omessa verbalizzazione del giudizio espresso nei confronti dell’interessata.

La censura è infondata in fatto.

Dalla determinazione dirigenziale n. 2114 del 28.7.2003, con la quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di esame, previo recepimento dei verbali della commissione, risulta, incontestatamente, che di detti verbali facevano parte 15 allegati, che, peraltro, l’amministrazione appellante il 27.9.2003 ha versato in atti unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale. Nell’allegato 11, concernente i candidati non ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale per l’ambito territoriale “Città di Venezia” - sola estensione territoriale - al numero 13 compaiono il nome e le generalità della d.ssa Girardello, il punteggio dalla stessa conseguito nella prova scritta e, sinteticamente (“NO”), il giudizio negativo.

L’obbligo di verbalizzazione può ritenersi, pertanto, assolto.

3 - Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa erroneità dell’operato della commissione giudicatrice per avere ritenuto applicabile la soglia del punteggio minimo di 7/10 all’unica prova scritta, sostenuta dai candidati che avevano partecipato agli esami ai soli fini dell’estensione territoriale dell’abilitazione già posseduta.

La d.ssa Girardello ritiene che la norma di cui all’art. 11 del bando (che così recita: “Il punteggio massimo è fissato in 10/10. Consegue l’ammissione all’orale il candidato che riporta una votazione complessiva nelle prove scritte di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova. L’abilitazione è conseguita ...”) sia riferita “alla ipotesi normale dell’aspirante che, non essendo già in possesso di licenza per l’esercizio della professione di guida, debba sostenere entrambe le prove scritte per l’ammissione all’orale, tant’è che parla di ciascuna prova scritta e di votazione complessiva (intesa come media) nelle prove scritte”.

In sostanza - sostiene ancora la d.ssa Girardello - l’interpretazione letterale della norma del bando esclude la possibilità di riferire l’obbligo del superamento della media dei 7/10 anche a coloro che, essendo già in possesso di abilitazione, abbiano chiesto di conseguire la mera estensione territoriale sostenendo una unica prova scritta. Nè la ratio della norma potrebbe giustificare una interpretazione estensiva nei confronti di quest’ultimi, perchè essi sarebbero penalizzati, dovendo necessariamente ottenere 7/10 nella nuova ed unica prova scritta, senza possibilità di compensare o mediare il punteggio con altra prova scritta. Pertanto, una corretta interpretazione dell’art. 11 del bando dovrebbe essere nel senso di esigere la media dei 7/10 tra la prova scritta e quella orale con non meno di 6/10 in nessuna delle due prove. Tale interpretazione sarebbe così coerente con il principio giurisprudenziale, affermato in tema di procedure selettive, secondo il quale nell’ipotesi di clausole ambigue l’interpretazione preferibile è quella conforme alla norma di legge regolatrice (al riguardo la legge regionale non avrebbe previsto il conseguimento di alcuna soglia alle prove scritte per accedere agli orali) e comunque quella favorevole al candidato.

Le su riferite argomentazioni non possono essere condivise.

Innanzi tutto si osserva che, qualora si volesse accedere alla tesi della ricorrente, che invoca una interpretazione conforme alla lettera della norma, si perverrebe all’assurda conclusione che il bando non avrebbe affatto disciplinato l’ipotesi dell’unica prova scritta, con la conseguenza che qualsiasi valutazione, negativa o positiva, consentirebbe l’accesso alla prova orale.

Completamente estranea al contenuto della disposizione in questione appare, poi, la tesi che la media dei 7/10 dovrebbe essere riferita alla prova scritta e a quella orale, ove si consideri che in proposito l’art. 11 non lascia spazio a dubbi interpretativi, avendo nettamente distinto le due fasi dell’esame.

Bisogna allora convenire con l’amministrazione appellante la quale, muovendo dalla considerazione che il bando ha disciplinato unitariamente 6 prove, di cui alcune con due compiti scritti ed alcune con un solo compito scritto, conclude che l’interpretazione logica della disposizione di cui all’art. 11 deve essere necessariamente nel senso che possono accedere alla prova orale coloro che nelle prove scritte abbiano raggiunto il punteggio di 7/10, indipendentemente dal fatto che detto punteggio costituisca la media di quelli conseguiti nelle due prove o il voto dell’unica prova.

D’altra parte, sarebbe del tutto illogico ritenere che il candidato che partecipa ad una sola prova possa essere ammesso alla prova orale anche con 6/10, mentre il candidato che affronta un esame scritto certamente più gravoso, dovendo sostenere due prove, potrebbe accedere alla prova orale solo conseguendo la media dei 7/10.

Ciò determinerebbe una evidente e non consentita disparità di trattamento.

In conclusione, l’interpretazione proposta dalla amministrazione appellante, secondo la quale per l’accesso alla prova orale è comunque necessario raggiungere la votazione di 7/10 nella prova scritta, anche se trattasi di una unica prova, va condivisa anche perchè più aderente a i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Cost..

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.