CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 - 2005


Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :

per l'ARAN, su delega del Presidente:
Dott. Antonio Guida firmato

per le Confederazioni sindacali

CGIL

firmato

CISL

firmato

UIL

firmato

CISAL

firmato

CONFSAL

firmato

CGU

firmato

RDB CUB

non firmato

USAE

firmato


All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore materiale:

1) all'art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei Conti;

Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB - CUB, sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005.


CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 - 2005

CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione


1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2 comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.


CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi


1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli – pari a n.12 – relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della legge 15 luglio 2002 n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree dirigenziali.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12.

4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18 dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art.1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.


ART. 3
Contingente dei permessi sindacali


1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 è confermato che:

a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità della precedente lettera a).

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 4
Cumuli


1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto Scuola, con le medesime modalità :

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 629 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari


1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.

3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto Scuola


1. Per l' applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell' anno scolastico 2004-2005. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2004, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art.6 del CCNQ del 18 dicembre 2002.


ART. 7
Durata e disposizioni finali


1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative – purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle – saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e dall'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.


 

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI,
SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI
PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

RDB CUB

USAE

 

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

5

CISL

1

CGIL FP

5

CGIL

1

CONFSAL - UNSA

3

CONFSAL

UIL PA

4

UIL

FLP

1

USAE

RDB PI

1

RDB CUB

totale

19

2

 

TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL AZIENDE

9

CISL

1

CGIL FP

9

CGIL

1

UIL PA

4

UIL

1

RDB PI

2

RDB CUB

totale

24

3

 

TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

77

CISL

8

CGIL FP

50

CGIL

4

UIL PA

34

UIL

4

CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)

32

CISAL

3

RDB PI

19

RDB CUB

5

ASGB/USAS

1

totale

212

25

 

TAVOLA 5
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

UNIONE ARTISTI UNAMS

1

CGU

CGIL SNUR AFAM

1

CGIL

CISL UNIVERSITA'

CISL

UIL AFAM

UIL

SNALS - CONFSAL

CONFSAL

1

totale

2

1

 

TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CGIL SNUR

8

CGIL

1

CISL FIR

8

CISL

1

UIL PA

6

UIL

USI - RDB / RICERCA

1

RDB CUB

totale

23

2

 

TAVOLA 7 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

130

CISL

12

CGIL FP

91

CGIL

10

UIL PA

84

UIL

8

CONFSAL - UNSA

34

CONFSAL

3

FLP

24

USAE

2

RDB PI

15

RDB CUB

5

ASGB/USAS

1

totale

378

41

 

TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

1

CISL

UIL PA

UIL

RDB PI

RDB CUB

FLP

USAE

CONFSAL - UNSA

CONFSAL

SNAPRECOM

CONFINTESA

CGIL FP

CGIL

totale

1

0

 

TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CGIL FP

209

CGIL

21

CISL FPS

173

CISL

18

UIL FPL

104

UIL

9

CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal,
cisas-fisael, confail-unsiau, confill eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel)

32

CISAL

3

DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)

25

CONFSAL

2

ASGB/USAS

1

totale

543

54

 

TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CGIL FP

133

CGIL

13

CISL FPS

127

CISL

13

UIL FPL

82

UIL

7

FSI

39

USAE

3

FIALS

25

CONFSAL

2

ASGB/USAS

1

totale

406

39

 

TAVOLA 11 - SCUOLA

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CGIL SCUOLA

301

CGIL

29

CISL SCUOLA

285

CISL

29

SNALS - CONFSAL

214

CONFSAL

22

UIL SCUOLA

131

UIL

10

FED. NAZ. GILDA/UNAMS

68

CGU

9

ASGB/USAS

1

totale

999

100

 

TAVOLA 12 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CGIL SNUR

19

CGIL

1

CISL UNIVERSITA'

12

CISL

2

UIL PA

6

UIL

1

FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI

3

CONFSAL

CSA DI CISAL UNIVERSITA'
(cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)

1

CISAL

totale

41

4

 

TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni

distacchi

CGIL

42

CISL

38

UIL

13

CISAL

11

CONFSAL

41

CGU

7

RDB CUB

6

Totale

158

 

TAVOLA 14
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni

ore permessi

CGIL

4.323

CISL

4.323

UIL

4.323

CISAL

4.323

CONFSAL

4.323

CGU

4.323

RDB CUB

4.323

USAE

4.323

Totale

34.584

 

TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

Comparto

ore permessi

Agenzie fiscali

2.500

Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

8.512

Enti Pubblici non Economici

14.147

Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

800

Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

2.802

Ministeri

34.600

Presidenza del Consiglio dei Ministri

500

Regioni - Autonomie Locali

97.642

Servizio Sanitario nazionale

89.503

Scuola

127.355

Università

7.515

Totale

385.876

 

TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

650

CGIL FP

590

CONFSAL - UNSA

481

UIL PA

447

FLP

163

RDB PI

169

Totale

2.500

 

TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL AZIENDE

3.375

CGIL FP

2.717

UIL PA

1.576

RDB PI

844

Totale

8.512

 

TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

4.995

CGIL FP

3.024

CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal - usppi/cuspp - cisas/epne - confail - confill parastato)

2.272

UIL PA

2.330

RDB PI

1.526

Totale

14.147

 

TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

UNIONE ARTISTI UNAMS

366

CGIL SNUR AFAM

221

CISL UNIVERSITA'

101

UIL AFAM

68

SNALS- CONFSAL

44

Totale

800

 

TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CGIL SNUR

930

CISL FIR

1.049

UIL PA

646

USI - RDB / RICERCA

177

totale

2.802

 

TAVOLA 21 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

10.703

CGIL FP

8.715

UIL PA

7.462

CONFSAL - UNSA

3.932

FLP

2.054

RDB PI

1.734

totale

34.600

 

TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

160

UIL PA

75

RDB PI

60

FLP

57

CONFSAL - UNSA

52

SNAPRECOM

51

CGIL FP

45

totale

500

 

TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CGIL FP

37.846

CISL FPS

30.988

UIL FPL

17.172

CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,
confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel)

6.438

DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)

5.198

totale

97.642

 

TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CGIL FP

29.278

CISL FPS

28.808

UIL FPL

16.837

FSI

7.756

FIALS

6.824

totale

89.503

 

TAVOLA 25 - SCUOLA

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CGIL SCUOLA

37.642

CISL SCUOLA

36.466

SNALS - CONFSAL

27.304

UIL SCUOLA

16.536

FED. NAZ. GILDA/UNAMS

9.407

totale

127.355

 

TAVOLA 26 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CGIL SNUR

2.655

CISL UNIVERSITA'

2.615

UIL PA

1.194

FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI

765

CSA DI CISAL UNIVERSITA'
(cisal università, cisas università,
confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)

286

totale

7.515

 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Con riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall'art. 6 comma 1 per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Con riferimento alle Regioni a statuto speciale di cui all'art. 2, comma 5, le parti concordano sulla necessità di accertare l'attuale validità dell'art. 43, comma 13 del dlgs. 165 del 2001 relativamente all'assegnabilità di distacchi a confederazioni operanti in quel territorio per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nei comparti Scuola, Sanità e Regioni autonomie locali, in riferimento alla legislazione sopravvenuta ove sia stata riconosciuta alle medesime una competenza esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale o provinciale.


NOTA A VERBALE
RdB Pubblico Impiego


La RdB Pubblico Impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative nei comparti per il biennio 2004-05 e, contestualmente, ritira la sigla all'ipotesi di accordo.
Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla condivisione o meno del testo dell'accordo ma alle tabelle di ripartizione che evidenziano, oltre che elementi di illogicità e contraddittorietà, alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse solo dopo una approfondita disamina del quadro complessivo (distribuita peraltro solo pochi minuti prima della sigla dell'ipotesi di accordo).

In sintesi ed emblematicamente:
nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio dei professionisti e dei ricercatori dai comparti Ricerca e Enti Pubblici non Economici all'area della dirigenza risultano esserne stati sottratti solo 7 ai comparti interessati ed i restanti ad altri comparti;

- si è continuato a considerare un unico comparto Ministeri anche le .Agenzie Fiscali e la Presidenza del Consiglio ed effettuare la ripartizione sulla base della rappresentatività e della diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di penalizzare chi, come la RdB P.I., ha una percentuale di rappresentatività più alta negli altri due comparti;

- la ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a causa della diminuzione o perdita di rappresentatività da parte di alcune sigle sindacali non ha premiato solo chi ha rafforzato la propria rappresentatività.

La RdB Pubblico Impiego contesta, inoltre, la preclusione della possibilità di un esame comparato della distribuzione delle agibilità alle diverse sigle sindacali stante il monopolio riservato solo in capo all'Aran della conoscenza dei dati relativi alla rappresentatività di ciascuna sigla.

Roma, 3 agosto 2004

p/RdB Pubblico Impiego (firmato)


ALLEGATO 1

30 settembre 2004 Prot. 7247/04

Alle Confederazioni sindacali
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB CUB
CGU
USAE


OGGETTO: Ottemperanza all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Roma del 4.8.2004 nel ricorso presentato dalla Federazione Intesa.

Il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in via cautelare il 4.8.2004 e confermata, in sede di reclamo, il 9.9.2004 ha ordinato a questa Agenzia di ammettere la Federazione Intesa alle trattative nazionali "con riserva" ivi compreso quanto connesso all'esercizio delle prerogative sindacali nonchè permessi, aspettative e distacchi.

Con nota n. 6949 del 20.9.2004 allegata, questa Agenzia ha provveduto a quanto sopra per le trattative sindacali relative al biennio 2004/2005 dando anche seguito alle altre indicazioni giudiziali di propria competenza.

Al fine di dare piena ottemperanza all'ordinanza cautelare di cui sopra anche con riferimento ai permessi, aspettative e distacchi di spettanza della suddetta federazione - materia di esclusiva competenza negoziale - codeste Confederazioni sono state convocate, in date 23 e 28 settembre 2004, per valutare le iniziative contrattuali da adottare ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CCNQ 7.8.1998, tenuto conto dell'impossibilità di incrementare il contingente massimo dei distacchi (fissato dal dpcm 770/1994 poi confermato in via definitiva dall'art. 8 del d.lgs. 396/97 come modificato dal d.lgs. 80/98 nonché dal CCNQ del 7.8.1998 che stabilisce anche il limite di spesa per gli anni a seguire) definiti nell'ultimo CCNQ del 3 agosto 2004 relativo ai comparti di contrattazione.

L' incontro con codeste Confederazioni non ha portato ad un accordo per la ridefinizione del citato CCNQ in conseguenza della riammissione, sia pure con riserva, della Federazione Intesa limitatamente ai comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui, secondo l'ordinanza, essa risulta rappresentativa.

Di fronte a tale posizione, l'Aran si trova ugualmente costretta a dare ottemperanza all'ordine del giudice ed a dichiarare la sospensione provvisoria ed in via cautelare dell'applicazione delle tabelle nn. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16, 21 e 22 del CCNQ del 3.8.2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2004 – 2005 interessate dall'ottemperanza. Di conseguenza le citate tabelle sono provvisoriamente sostituite, sino alla decisione di merito della controversia, dalle tabelle di pari numero 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16, 21, e 22 denominate bis ed allegate alla presente nota.

Ai sensi dell'art. 19 comma 8 del CCNQ 7.8.1998, la Federazione Intesa, in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito, dovrà restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite, fatti salvi ulteriori danni che ne dovessero derivare.

TAVOLE PROVVISORIE
DENOMINATE BIS

 

TAVOLA 1 BIS
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI,
SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI
PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

RDB CUB

USAE

CONFINTESA con riserva

 

TAVOLA 2 BIS - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

5

CISL

1

CGIL FP

4

CGIL

1

CONFSAL - UNSA

3

CONFSAL

UIL PA

4

UIL

FLP

1

USAE

RDB PI

1

RDB CUB

FEDERAZIONE INTESA con riserva

1

CONFINTESA con riserva

totale

19

2

 

TAVOLA 7 BIS - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

124

CISL

12

CGIL FP

85

CGIL

9

UIL PA

80

UIL

8

CONFSAL - UNSA

31

CONFSAL

2

FLP

23

USAE

2

RDB PI

14

RDB CUB

5

FEDERAZIONE INTESA con riserva

21

CONFINTESA con riserva

2

ASGB/USAS

1

totale

378

41

 

TAVOLA 8 BIS - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative

numero
distacchi

confederazioni

numero
distacchi

CISL FPS

1

CISL

UIL PA

UIL

RDB PI

RDB CUB

FLP

USAE

CONFSAL - UNSA

CONFSAL

SNAPRECOM

CONFINTESA

CGIL FP

CGIL

FEDERAZIONE INTESA con riserva

CONFINTESA con riserva

totale

1

0

 

TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni

distacchi

CGIL

41

CISL

37

UIL

12

CISAL

11

CONFSAL

41

CGU

7

RDB CUB

6

CONFINTESA con riserva

3

Totale

158

 

TAVOLA 14 BIS
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni

ore permessi

CGIL

3.842,66

CISL

3.842,66

UIL

3.842,66

CISAL

3.842,66

CONFSAL

3.842,66

CGU

3.842,66

RDB CUB

3.842,66

USAE

3.842,66

CONFINTESA con riserva

3.842,66

Totale

34.584

 

TAVOLA 16 BIS - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

617

CGIL FP

560

CONFSAL - UNSA

457

UIL PA

425

FLP

154

RDB PI

160

FEDERAZIONE INTESA con riserva

127

Totale

2.500

 

TAVOLA 21 BIS - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

10.069

CGIL FP

8.199

UIL PA

7.020

CONFSAL - UNSA

3.700

FLP

1.933

RDB PI

1.631

FEDERAZIONE INTESA con riserva

2.048

totale

34.600

 

TAVOLA 22 BIS - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

CISL FPS

146

UIL PA

68

RDB PI

55

FLP

52

CONFSAL - UNSA

47

SNAPRECOM

47

CGIL FP

41

FEDERAZIONE INTESA con riserva

44

totale

500

 


ALLEGATO 2


30 settembre 2004 Prot. 7248/04

ALLA FEDERAZIONE INTESA
ALLA CONFEDERAZIONE CONFINTESA
LORO SEDI


OGGETTO: Ottemperanza all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Roma del 4.8.2004.

A completamento di quanto già comunicato con lettera del 20 settembre 2004, n. 6949, al fine di dare piena ottemperanza all'ordinanza cautelare in oggetto, per opportuna conoscenza si invia copia della nota di questa Agenzia, trasmessa in pari data alle confederazioni firmatarie del CCNQ del 3 agosto 2004 nonché a tutte le amministrazioni dei comparti interessati.
Dalla nota risulta anche che la confederazione in indirizzo è ammessa con riserva alla contrattazione collettiva sia quadro che dei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.


ALLEGATO 3


20 settembre 2004 - Prot. 6949/04

Federazione INTESA
Via Romagna, 26
Roma

OGGETTO: Ottemperanza all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma – Sezione reclami Lavoro in data 9 settembre 2004

Si informa codesta Organizzazione sindacale che il Comitato Direttivo di questa Agenzia, nella seduta del 15 settembre 2004, ha preso atto della ordinanza cautelare nel giudizio intentato da codesta Organizzazione avverso l'Aran per la mancata ammissione alle trattative nazionali, dando mandato al Presidente di portare a termine tutti gli adempimenti utili per l'ottemperanza della predetta ordinanza.

Pertanto, in primo luogo codesta Organizzazione è riammessa alle trattative nazionali con riserva e continua ad essere titolare dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro anche ai sensi dell'art. 6, comma 3 del CCNQ 9 agosto 2000.

Codesta Organizzazione potrà dunque presentarsi alle elezioni senza alcun impedimento con la denominazione riconosciuta dal Giudice nell'ordinanza cautelare e senza necessità di ulteriori riconoscimenti da parte dell'Aran o di formale adesione all'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 in quanto già effettuata a suo tempo.

Il mantenimento delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro consentirà pertanto a codesta Organizzazione sindacale di svolgere le proprie attività «elettorali» alla stessa stregua di tutte le altre organizzazioni rappresentative (ad esempio, indire le assemblee).

Per quanto concerne i distacchi ed i permessi di cui agli artt. 5 e 11 del CCNQ 7 agosto 1998, si comunica che questa Agenzia ha già convocato le Confederazioni per le ore 10:00 del 23 settembre p.v. con lo specifico oggetto di dare ottemperanza al giudicato in oggetto, sia pure reso in via cautelare.

Trattandosi di un giudizio cautelare, corre l'obbligo di informare che, ove il giudizio si concludesse sfavorevolmente per codesta Organizzazione, troverà applicazione l'art. 19, comma 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 relativamente alla restituzione del corrispettivo economico delle prerogative nel frattempo fruite.

La presente nota sarà, altresì, inviata a tutte le Amministrazioni interessate e resa comunque disponibile sul sito internet di questa Agenzia, www.aranagenzia.it.