Consiglio di Stato 2 novembre 2004 n.7079
Presidente Patroni Griffi, Estensore Anastasi

L’aggravamento dell’infermità riconosciuta come causa di servizio può dare luogo a revisione dell’indennizzo se si verifica nel quinquennio e se il beneficio è richiesto entro sei mesi dal verificarsi della menomazione.

 

La sentenza

(…)

 

Diritto

 

L’appello non è fondato e non può pertanto essere accolto.

 

Con il primo motivo si deduce che la richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo per aggravamento può essere presentata nell’arco di cinque anni dal riconoscimento dell’infermità originaria, e non soggiace dunque al termine semestrale di decadenza comminato dall’art. 3 del RD n. 1024 del 1928.


Il mezzo è infondato.

 

Come è noto, l’art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1094, nell’estendere al personale militare il beneficio dell’equo indennizzo, ha fatto rinvio alla disciplina allora vigente per gli impiegati civili dello Stato, al fini di disciplinare il procedimento concessivo.

 

Ai fini della controversia all’esame assumono quindi decisivo rilievo le disposizioni contenute nel D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, rispettivamente agli artt. 51 e 56.

 

In particolare, l’art. 56 prevede che entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto di attribuzione l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta dell'impiegato, e per una sola volta alla revisione dell'indennizzo già concesso.

 

L’art. 51 primo comma così invece recita: “Per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.”.

 

Come è evidente, il comma ora trascritto contiene due differenti disposizioni, riferite l’una (che qui non interessa) alla prima domanda di equo indennizzo e l’altra alla domanda di indennizzo per menomazione conseguente ad infermità già riconosciuta.

 

Ne deriva che per la presentazione della domanda per aggravamento il termine – ai sensi della seconda parte del comma primo – decorre dalla data in cui è stata percepito l’instaurarsi dell’ulteriore menomazione, e dunque per gli eredi dell’impiegato dalla data del decesso di questi, in quanto nessun evento,  come osservato dal Tribunale, può esprimere l’aggravamento di una patologia in forma più significativa che il decesso per infermità derivante dalla stessa.

 

Il termine di cinque anni, previsto dall’art. 56 ha invece una funzione diversa, indicando il periodo di riferimento nell’arco del quale – secondo il discrezionale apprezzamento del Legislatore – l’aggravamento di una infermità già riconosciuta costituisce titolo per una revisione dell’indennizzo in precedenza percepito.

 

In sintesi, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, deriva un sistema in cui l’aggravamento può dare luogo a revisione dell’indennizzo se si verifica nel quinquennio e se il beneficio è richiesto entro sei mesi dal verificarsi della menomazione.

 

Poichè nel caso in esame il secondo presupposto non sussiste, essendo tardiva anche la prima domanda (in realtà di pensione privilegiata) presentata dalla vedova, il mezzo in esame va respinto.

 

Infondato è anche il secondo motivo col quale si deduce che il termine semestrale di che trattasi – previsto dall’art. 3 R.D. n. 1024 del 1928 nonchè dall’art. 51 DPR n. 686 del 1957 – avrebbe natura ordinatoria, in quanto l’indirizzo giurisprudenziale del tutto prevalente ed al quale il Collegio aderisce è fermo nel collegare effetti decadenziali allo spirare del termine in questione, che dunque è perentorio.(ad es. Csi. 23.8.2000 n. 397).

 

Con il terzo motivo l’appellante deduce che, nel caso in esame, il termine stesso doveva comunque farsi decorrere dalla data del  nuovo giudizio emesso dalla C.M.O., rispetto alla quale la domanda presentata dalla vedova dell’appuntato Gobbo sarebbe tempestiva.

 

Il mezzo è infondato, perchè come sopra ampiamente esposto la sottoscrizione da parte del militare del giudizio di dipendenza formulato dalla Commissione rileva ai fini della domanda originaria e non ai fini dell’aggravamento di menomazione già riconosciuta dipendente.

 

Infondato è infine il quarto motivo col quale si deduce il difetto di motivazione ed in particolare la mancata individuazione dell’interesse pubblico concreto che supporta il provvedimento negativo impugnato, in quanto da un lato detto provvedimento non costituisce atto di vera e propria autotutela, limitandosi a sostituire un precedente atto non efficace; e, dall’altro, nelle premesse dello stesso sono comunque compiutamente esternate, attraverso il richiamo alle singole fasi della complessa scansione infraprocedimentale, le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione impugnata.

 

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

 

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

 

Spese del grado compensate.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

(Depositata in segreteria il 2 novembre 2004)