Consiglio
di Stato 2 novembre 2004 n.7079
Presidente Patroni Griffi,
Estensore Anastasi
L’aggravamento
dell’infermità riconosciuta come causa di servizio può dare luogo a
revisione dell’indennizzo se si verifica nel quinquennio e se il beneficio è
richiesto entro sei mesi dal verificarsi della menomazione.
La
sentenza
(…)
Diritto
L’appello
non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Con
il primo motivo si deduce che la richiesta di corresponsione dell’equo
indennizzo per aggravamento può essere presentata nell’arco di cinque anni
dal riconoscimento dell’infermità originaria, e non soggiace dunque al
termine semestrale di decadenza comminato dall’art. 3 del RD n. 1024 del 1928.
Il mezzo è infondato.
Come
è noto, l’art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1094, nell’estendere al
personale militare il beneficio dell’equo indennizzo, ha fatto rinvio alla
disciplina allora vigente per gli impiegati civili dello Stato, al fini di
disciplinare il procedimento concessivo.
Ai
fini della controversia all’esame assumono quindi decisivo rilievo le
disposizioni contenute nel D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, rispettivamente agli
artt. 51 e 56.
In
particolare, l’art. 56 prevede che entro cinque anni dalla data della
comunicazione del decreto di attribuzione l'Amministrazione, nel caso di
aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato
concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta dell'impiegato, e per
una sola volta alla revisione dell'indennizzo già concesso.
L’art.
51 primo comma così invece recita: “Per conseguire l'equo indennizzo
l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei
mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza
della menomazione dell'integrità fisica da cause di servizio; ovvero entro sei
mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in
conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.”.
Come
è evidente, il comma ora trascritto contiene due differenti disposizioni,
riferite l’una (che qui non interessa) alla prima domanda di equo indennizzo e
l’altra alla domanda di indennizzo per menomazione conseguente ad infermità
già riconosciuta.
Ne
deriva che per la presentazione della domanda per aggravamento il termine – ai
sensi della seconda parte del comma primo – decorre dalla data in cui è stata
percepito l’instaurarsi dell’ulteriore menomazione, e dunque per gli eredi
dell’impiegato dalla data del decesso di questi, in quanto nessun evento, come
osservato dal Tribunale, può esprimere l’aggravamento di una patologia in
forma più significativa che il decesso per infermità derivante dalla stessa.
Il
termine di cinque anni, previsto dall’art. 56 ha invece una funzione diversa,
indicando il periodo di riferimento nell’arco del quale – secondo il
discrezionale apprezzamento del Legislatore – l’aggravamento di una infermità
già riconosciuta costituisce titolo per una revisione dell’indennizzo in
precedenza percepito.
In
sintesi, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, deriva un sistema
in cui l’aggravamento può dare luogo a revisione dell’indennizzo se si
verifica nel quinquennio e se il beneficio è richiesto entro sei mesi dal
verificarsi della menomazione.
Poichè
nel caso in esame il secondo presupposto non sussiste, essendo tardiva anche la
prima domanda (in realtà di pensione privilegiata) presentata dalla vedova, il
mezzo in esame va respinto.
Infondato
è anche il secondo motivo col quale si deduce che il termine semestrale di che
trattasi – previsto dall’art. 3 R.D. n. 1024 del 1928 nonchè dall’art. 51
DPR n. 686 del 1957 – avrebbe natura ordinatoria, in quanto l’indirizzo
giurisprudenziale del tutto prevalente ed al quale il Collegio aderisce è fermo
nel collegare effetti decadenziali allo spirare del termine in questione, che
dunque è perentorio.(ad es. Csi. 23.8.2000 n. 397).
Con
il terzo motivo l’appellante deduce che, nel caso in esame, il termine stesso
doveva comunque farsi decorrere dalla data del
nuovo giudizio emesso dalla C.M.O., rispetto alla quale la domanda
presentata dalla vedova dell’appuntato Gobbo sarebbe tempestiva.
Il
mezzo è infondato, perchè come sopra ampiamente esposto la sottoscrizione da
parte del militare del giudizio di dipendenza formulato dalla Commissione rileva
ai fini della domanda originaria e non ai fini dell’aggravamento di
menomazione già riconosciuta dipendente.
Infondato
è infine il quarto motivo col quale si deduce il difetto di motivazione ed in
particolare la mancata individuazione dell’interesse pubblico concreto che
supporta il provvedimento negativo impugnato, in quanto da un lato detto
provvedimento non costituisce atto di vera e propria autotutela, limitandosi a
sostituire un precedente atto non efficace; e, dall’altro, nelle premesse
dello stesso sono comunque compiutamente esternate, attraverso il richiamo alle
singole fasi della complessa scansione infraprocedimentale, le ragioni
giuridiche che hanno condotto alla decisione impugnata.
Sulla
base delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.
Si
ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo
grado del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello.
Spese
del grado compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
(Depositata
in segreteria il 2 novembre 2004)