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Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 4 novembre 2004, n. 21095
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Credito Italiano Spa ha
impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la
quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di
primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino
Stefana avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza, emesso nei
confronti dei due predetti intimati, quali fideiussori della Fas Spa,
per l'importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed accessori),
corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale
sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in favore della
società garantita.
Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone
l'odierno ricorso - la cui ammissibilità e fondatezza è contestata
dagli intimati con separati controricorsi - il Credito italiano critica
in sostanza la Corte di merito per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da
cui trae origine il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell'escluderne, in particolare, la validità in relazione
alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per
il periodo anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn.
2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo e successive conformi) che, in
contrasto con la precedente giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza
di clausole siffatte ad un "uso normativo" ai sensi dell'art.
1283 c.c.;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate
dagli Stefana per il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di
entrata in vigore della l. 154/1992, che ha prescritto la fissazione di
un tetto massimo per la validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell'escludere, infine, la debenza dell'intero credito,
azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di
documentazione, imputabile all'istituto, che consentisse di scorporare
dall'importo preteso in via monitoria quello riferibile a periodo di
operatività della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci
relative alla capitalizzazione periodica degli interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha
assegnato la causa alle Sezioni unite, ravvisando, in quella sub b),
questione di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di massima,
in ragione della cui particolare importanza gli atti della presente
causa sono stati rimessi a queste Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374,
cpv, c.p.c. si risolve nello stabilire se - incontestata la non attualità
di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a
debito del correntista bancario - sia o non esatto escludere anche che
un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale
(Cassazione 2374/1999 e successive conformi) che lo ha negato, ponendosi
in consapevole e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all'esame della riferita questione,
quello delle eccezioni pregiudiziali - sollevate, rispettivamente, da
Franco e dal Carlino Stefana - di inammissibilità del ricorso "per
difetto di specialità della procura alle liti" e "per
intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla Corte
di Cagliari" nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione - con cui il difetto di specialità, per
"assenza di riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza
impugnanda", è (impropriamente), in particolare, riferito, non già
alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti puntualmente,
invece, contiene), ma all'atto fonte dei poteri del soggetto che detta
procura ha conferito - è infondata.
Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura
speciale non sia nella specie riferibile - come ex art. 365 c.p.c.
viceversa dovrebbe - alla parte od a chi ha il potere di rappresentarla,
in quanto sottoscritta "da un dirigente e non dal legale
rappresentante del Credito Italiano ricorrente".
E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il dirigente
dell'ente - contrariamente all'avverso assunto - ha conferito il mandato
alla odierna impugnazione nella veste appunto di "legale
rappresentante" del Credito italiano, così (correttamente) spesa
sulla base dello Statuto dell'ente che, all'art. 29, testualmente
prevede che "la rappresentanza anche [e quindi: non solo]
processuale della società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice
Presidenti... nonché ai dirigenti... con facoltà di designare
mandatari speciali per il compimento di determinate operazioni e di
nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri".
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l'ulteriore
eccezione di "giudicato formale interno", che tale vis
preclusiva pretende, con evidente forzatura, di conferire all'ordinanza
(del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di merito - in via
istruttoria e strumentale alla decisione, non certo decisoria - si è
limitata invece a nominare un c.t.u. per l'espletamento di una perizia
contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole voci
(tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui
risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via
monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l'esame del primo motivo del
ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 112, 101,
345 c.p.c., in relazione all'art. 1421 c.c., in cui si assume essere
incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità della
clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema
di indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto
a quello sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel
periodo che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo
Collegio, però, non sussiste.
La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi (tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa
conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata "di
ufficio" nella fase di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha
fatto in corretta applicazione del principio per cui la nullità, in
tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda può essere
rilevata, appunto, di ufficio, anche per la prima volta in appello (cfr.
Cassazione 2772/1998).
È pur vero, per altro, che il potere che il citato art. 1421
conferisce in tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori
fondamentali dell'ordinamento giuridico) va coordinato con il principio
della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., e che le esigenze a
tali principi sottese - rispettivamente di verifica delle condizioni di
fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda - possono
trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una
parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l'eccezione di
nullità, dell'altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di
integrare con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la
parte, interessata alla improduttività dei correlativi effetti, non
abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione
che, se da un lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in
relazione alla domanda proposta, si estende agli aspetti della
inesistenza o della nullità del contratto dedotto dall'attore, la
deduzione in tal senso del convenuto non può costituire, od essere
considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con
il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già esiste.
Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda
riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o come motivo di
gravame, si tratta pur sempre di mera difesa, attenendo all'inesistenza,
per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico, il
contratto, dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che dunque
non condiziona l'esercizio del potere officioso di rilievo della nullità
fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione
5341/1984).
Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale,
proposta in via monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta
nei confronti dei fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del
saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal debitore
principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità,
da parte del giudice, di aspetti di nullità di quel contratto il fatto
che gli intimati (aventi veste sostanziale di convenuti nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare,
le loro difese su profili, di invalidità ed inoperatività della
fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere dalla
considerazione che, eccependo comunque anche l'inesistenza di valida
prova del credito contro di loro azionato, i fideiussori hanno con ciò
contestato in radice lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all'esame della questione di massima di cui
retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del
c.c. (Anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi
contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata
della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi
scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda giudiziale o
[(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre
che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le
richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999,
ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del
ventennio precedente (6631/1981; 54091/1983; 4920/1987; 3804/1988;
2444/1989; 7575/1992; 9227/1995; 3296/1997; 12675/1998), hanno enunciato
il principio - reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze
12507/1999; 6263/2001; 1281, 4490, 4498, 8442/2002; 2593, 12222,
13739/2003, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il
legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 342/1999 ha, all'uopo,
ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria
tra banca e cliente) - (principio) per cui gli "usi contrari",
idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo
gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per
conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui
stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi
nel divieto di cui al citato art. 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere
storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso,
destinate più che altro ad avvalorare il "revirement"
giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come,
nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l'enunciazione del principio
di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la
conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui
premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli
"usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art.
1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma
esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli
artt. 1 e 8 disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus),
accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non
dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente
obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si
ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac
necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che
"dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo
adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto
ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che
sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto
comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità
con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di
negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo
stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un
precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che
la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e
interessi dovuti dal cliente".
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura
portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure
la banca ricorrente mette in discussione la premessa maggiore, mentre
quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad essa si muove,
attiene, sul piano diacronico, al solo profilo della portata retroattiva
che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di
un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli
interessi bancari.
Si sostiene, infatti, in contrario che la giurisprudenza del '99
abbia correttamente accertato l'inesistenza attuale, ma erroneamente
escluso l'esistenza pregressa della consuetudine in parola. E si auspica
per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare che
"la convinzione degli utenti del servizio bancario della normatività
dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi,
originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo" [id
est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al
venire meno della opinio iuris del comportamento sottostante]
"proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di
prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio
precedente orientamento".
Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente
argomenta:
a) che l'opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli
interessi dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata
giurisprudenza assumendo a parametro un quadro normativo, come evolutosi
a partire dai primi anni '90, non certo retrodatabile all'epoca in cui,
in un contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata,
con adesione degli utenti dei servizi bancari, che ne avrebbero
pienamente presupposto la normatività;
b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che per un
ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente,
l'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi
bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito "elemento di
fondazione o consolidazione dell'uso stesso".
Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però
condividere.
4.5. L'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla
giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della
valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del
contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della
garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura - ha
innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del
cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement
giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche,
risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento
imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto
logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come
conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris),
venissero accettate dai clienti.
Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come
clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli
istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di
categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di
usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa
per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o
lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di
inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un
uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque
con il precetto dell'art. 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle
sentenze del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la
"fondazione" di un uso normativo, relativo alla
capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo
riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al
revirement del 1999.
Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a
norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione
assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non
può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e
dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della
regola stessa.
Discende come logico ed obbligato corollario da questa
incontestabile premessa che, in presenza di una ricognizione, pur
reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre
l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione
correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva,
conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola
che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente
presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo
alla giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie
pronunzie nell'arco di un ventennio) su cui fa leva l'istituto
ricorrente.
La quale - a prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare
e in realtà indimostrata) ad ingenerare nei clienti una "opinio
iuris" del meccanismo di capitalizzazione degli interessi, inserito
come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con
la banca - non avrebbe potuto, comunque, conferire normatività ad una
prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di
nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del
1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il
legislatore. Il quale - nell'intento di evitare un prevedibile diffuso
contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel
comma 3 dell'art. 25 del già citato d.lgs. 342/1999, una norma ad hoc,
volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di
capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari
stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina,
paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo
del medesimo art. 25.
Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata
incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione
dell'art. 77 Cost., dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del
2000.
L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e
conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste
ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua
delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere
dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr.
Cassazione 4490/2002).
4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola
anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il credito azionato in
via monitoria dall'istituto, la sentenza impugnata resiste dunque a
censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze
formulate dal Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli artt. 1367
c.c. e 10 l. 154/1992 - con la quale si addebita alla Corte territoriale
di avere erroneamente escluso che per le fideiussioni stipulate in data
anteriore alla l. 154 cit. il tetto massimo di garanzia, che ne
condiziona l'ulteriore validità, possa essere anche
"unilateralmente" fissato dalla Banca, come nella specie,
l'istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 - si scontra
contro l'accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto
alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle
azionate nel presente giudizio. Dal che propriamente l'inammissibilità
della censura in esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza
d'appello - secondo cui non era risultato, nella specie, possibile
l'accertamento del credito azionato nei confronti dei fideiussori
"per non avere l'istituto assolto pienamente al suo onere
probatorio" - si sottrae al sindacato di legittimità, come
sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza
all'area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie,
riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito.
Né l'istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la
rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di
nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato
nella sua attività difensiva. Poiché la Corte territoriale - al fine
di accertare quanto effettivamente dovuto alla banca (con detrazione
delle voci indebite) - ha disposto apposita c.t.u. e, nel corso delle
operazioni peritali, l'istituto ha avuto evidentemente modo di
documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo
compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale,
prospettata con l'odierno ricorso, costituisce giusto motivo di
compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
e compensa le spese.
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