02 novembre 2004 - Prot. 7927/04
A tutte le Amministrazioni con preghiera di darne copia alle Commissioni elettorali
OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 15 – 19 novembre 2004 - Ulteriori chiarimenti. Questa Agenzia, a fronte dei numerosi quesiti sia telefonici che scritti che continuano a pervenire da parte delle singole Amministrazioni in ordine alle procedure per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, ed in particolare, ultime in ordine di tempo, le richieste di chiarimenti circa l'ammissibilità delle liste e dei candidati, ritiene necessario richiamare l'attenzione al contenuto della nota dell'Aran n. 5194 del 2 luglio 2004, formulata in accordo con le confederazioni sindacali firmatarie del Protocollo del 22 marzo 2004 in applicazione dell'art. 3 dello stesso e inviata a tutte le Amministrazioni con preghiera di darne copia alle Commissioni elettorali. Per i motivi sopra esposti questa Agenzia non può rispondere ai quesiti posti e, nel rispetto dell'autonomia delle Commissioni elettorali, non può che invitare all'applicazione scrupolosa e rigorosa della normativa elettorale contenuta nell'Accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, nel Protocollo sottoscritto il 22 marzo 2004 e nella citata nota Aran del 2 luglio 2004. E' evidente che il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento. Al riguardo va ricordato che il numero dei candidati che ogni lista può contenere è pari al numero dei componenti della RSU, aumentato di un terzo. In proposito il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso di questa Agenzia tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici. Si sottolinea, in particolare, per quanto riguarda l'ammissione delle liste che, sulla base dei principi generali, la denominazione dell'organizzazione sindacale deve essere immediatamente riconoscibile e tale da non ingenerare confusione nell'elettorato. Risulta pertanto evidente l'impossibilità della presenza, nell'ambito di ciascuna sede elettorali di RSU, di più liste aventi la stessa denominazione. E' compito della Commissione elettorale dirimere eventuali controversie in materia. Si rammenta, infine, che, poiché in caso di contenzioso avverso le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale, le Amministrazioni devono avere già designato, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Si precisa che nel caso in cui il ricorso contro la Commissione elettorale avvenga per la non ammissione di una o più liste presentate, la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.