26 ottobre 2004 - Prot. 7876

A tutte le Amministrazioni
con preghiera di darne copia alle Commissioni elettorali

OGGETTO: Ammissibilità delle liste elettorali.

A fronte dei numerosi quesiti posti in ordine all'oggetto, questa Agenzia, facendo seguito a quanto già precisato alla lettera D) della nota di chiarimenti del 2 luglio 2004 prot. 5194, conferma che, dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali, non può fornire alcun chiarimento su materie di esclusiva competenza delle stesse, tra cui rientra la problematica posta. Più in generale si precisa che le Commissioni elettorali devono decidere autonomamente in base a principi di correttezza e buona fede e nel rispetto delle norme contenute nell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, nel Protocollo del 22 marzo 2004 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nei comparti nonché nella predetta nota di chiarimenti del 2 luglio 2004 prot. 5194, formulata ai sensi dell'art. 5 del predetto Protocollo. Si evidenzia altresì che ogni interpretazione diversa e contrastante con le norme richiamate non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

Al solo fine di fare chiarezza si riporta di seguito la normativa richiamata, precisando che possono presentarsi alle elezioni tutte le organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La citata normativa indica chiaramente quali siano le organizzazioni sindacali che devono dimostrare detta condizione.

Per ulteriore comprensione si precisa che possono presentare le liste elettorali senza alcun adempimento (e cioè non devono presentare alcuna documentazione relativa allo statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alla applicazione delle norma sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni):

- tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2004-2005, comprese quelle ammesse con riserva;
- tutte le organizzazioni sindacali di categoria (rappresentative e non) aderenti alle confederazioni firmatarie del Protocollo di Intesa del 22 marzo 2004. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative, le confederazioni firmatarie del Protocollo del 22 marzo devono attestarne l'adesione;
- le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Devono, invece, presentare la documentazione richiamata (statuto e atto costitutivo, dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché di applicazione delle norma sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni) tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati al punto precedente. Tale documentazione deve essere presentata direttamente alle Commissioni elettorali o, in alternativa, all'Aran che rilascia una dichiarazione di deposito (attestato). Pertanto l'elenco degli attestati rilasciati dall'Aran, pubblicati sul sito internet, non è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste elettorali, ma ne indica una minima parte cioè solo quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione richiamata, abbiano scelto di farlo attraverso l'attestato Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali.