Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Div. V 

Circolare N. 42/04

Protocollo n. 57061 del 28/10/2004

                                                    

OGGETTO: art. 1 del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249

        Il decreto legge di cui all´oggetto all´art. 1, comma 1, dispone che nel caso di cessazione dell´attività dell´intera azienda, di un  settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, i programmi annuali di crisi aziendale per cessazione di attività (art. 2 del decreto ministeriale 18/12/02) possono essere prorogati per un periodo di dodici mesi in presenza di piani che prevedano interventi, compresa la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.  Tale proroga è condizionata ad  una verifica ministeriale dalla quale emerga che, nei primi 12 mesi, sia stato avviato concretamente il piano di gestione delle eccedenze.

 Per le concessioni delle proroghe ai sensi della normativa in esame è previsto un tetto di spesa pari a  43 milioni di euro.  Occorre premettere che la norma in esame, pur  richiamando la fattispecie della crisi aziendale per cessazione di attività di cui al predetto D.M. del 18/12/02, introduce  un elemento di novità derivante dalla durata del piano di gestione delle eccedenze occupazionali che, ai sensi del dettato normativo, si articola su un biennio. La proroga è infatti concessa unicamente ai fini del completamento del piano di gestione medesimo.

        E´ evidente pertanto che tale elemento di novità, che è il momento qualificante della nuova disposizione, consente la concessione della proroga a 24 mesi unicamente a quelle situazioni aziendali nuove che, uniformandosi al dettato legislativo predispongono piani di gestione delle eccedenze articolati su un biennio.

       Ai fini dell´applicazione della citata norma,  si forniscono le seguenti indicazioni.

       A)   La norma opera unicamente nei confronti delle imprese che dopo l´entrata in vigore del decreto legge in esame concludono le consultazioni sindacali ai sensi dell´art.2 del D.P.R. 218/2000, riguardanti nuovi programmi di crisi aziendale per cessazione d´attività.  Pertanto non può essere applicata a programmi già avviati che alla predetta data  risultano in fase di attuazione o completati.

       B)   Le imprese che intendano avvalersi della disposizione,  in sede della citata consultazione sindacale, devono presentare, eventualmente d´intesa con le Regioni o con gli enti locali, un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali. Pertanto, non potranno rientrare nella norma di cui trattasi i piani di gestione del personale esuberante da attuare in un arco temporale di 12 mesi. Detti piani saranno valutati secondo le disposizioni impartite dall´articolo 2 del decreto ministeriale del 18/12/02, pubblicato sulla G.U. dell´08/02/03 n. 32.

      C)   Ai fini dell´approvazione del programma di crisi e della concessione del trattamento CIGS, le imprese devono presentare agli uffici ministeriali competenti ed  alla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo l´istanza relativa alla concessione dei primi 12 mesi corredata dal piano di gestione delle eccedenze occupazionali articolato nell´arco di un biennio. 

Nell´istanza relativa al secondo anno, da presentare nei termini previsti     dall´art. 3, commi 2 e 3, del DPR 218/00, l´impresa richiedente  deve riportare l´andamento degli interventi relativi alla gestione degli esuberi effettuati nel primo anno e quelli che risultano ancora da compiere nel secondo anno, in coerenza con il piano biennale già presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il locale organo ispettivo deve svolgere le proprie verifiche nei tempi e con le modalità tali da consentire agli uffici ministeriali di valutare lo svolgersi degli interventi. Comunque, dette verifiche non possono essere effettuate in data anteriore allo scadenza dei primi 9 mesi di CIGS.

       D)  L´adozione dei provvedimenti relativi all´approvazione del programma del secondo anno e conseguentemente alla concessione del trattamento di CIGS, avviene solo in presenza delle risultanze ispettive del predetto Servizio.

       E)    In considerazione del tetto di spesa fissato dal citato art.1 per l´applicazione della norma in questione, le concessioni delle proroghe a 24 mesi sono valutate secondo l´ordine cronologico di spedizione o di presentazione da parte delle aziende delle prime istanze recanti il piano biennale.

       F)    Le domande aziendali devono essere presentate utilizzando i modelli CIGS/SOLID-1 e la SCHEDA 1/B, riguardanti i casi di cessazione di attività.

       G)  Considerando che le proroghe  in questione gravano esclusivamente sul Fondo per l´occupazione con una specifica dotazione finanziaria, e considerando altresì la specifica ed esclusiva finalità di incentivazione alla ricollocazione dei lavoratori esuberanti, si ritiene che esse non rientrino nel calcolo dei 36 mesi nel quinquennio, di cui all´articolo 1 comma 9 della legge 223/91.

28/10/2004

IL MINISTRO