Direzione
Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Div.
V
Circolare
N. 42/04
Protocollo
n. 57061 del 28/10/2004
OGGETTO:
art. 1 del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249
Il decreto legge di cui all´oggetto all´art. 1, comma 1, dispone che nel caso
di cessazione dell´attività dell´intera azienda, di un settore di
attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, i programmi annuali di
crisi aziendale per cessazione di attività (art. 2 del decreto ministeriale
18/12/02) possono essere prorogati per un periodo di dodici mesi in presenza di
piani che prevedano interventi, compresa la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori. Tale proroga è condizionata ad una verifica
ministeriale dalla quale emerga che, nei primi 12 mesi, sia stato avviato
concretamente il piano di gestione delle eccedenze.
Per le concessioni delle proroghe ai sensi della normativa in
esame è previsto un tetto di spesa pari a 43 milioni di euro.
Occorre premettere che la norma in esame, pur richiamando la
fattispecie della crisi aziendale per cessazione di attività di cui al predetto
D.M. del 18/12/02, introduce un elemento di novità derivante dalla durata
del piano di gestione delle eccedenze occupazionali che, ai sensi del dettato
normativo, si articola su un biennio. La proroga è infatti concessa unicamente
ai fini del completamento del piano di gestione medesimo.
E´ evidente pertanto che tale elemento di novità, che è il momento
qualificante della nuova disposizione, consente la concessione della proroga a
24 mesi unicamente a quelle situazioni aziendali nuove che, uniformandosi al
dettato legislativo predispongono piani di gestione delle eccedenze articolati
su un biennio.
Ai fini dell´applicazione della citata norma, si forniscono le seguenti
indicazioni.
A) La norma opera unicamente nei confronti delle imprese che dopo l´entrata
in vigore del decreto legge in esame concludono le consultazioni sindacali ai
sensi dell´art.2 del D.P.R. 218/2000, riguardanti nuovi programmi di crisi
aziendale per cessazione d´attività. Pertanto non può essere applicata
a programmi già avviati che alla predetta data risultano in fase di
attuazione o completati.
B) Le imprese che intendano avvalersi della disposizione, in
sede della citata consultazione sindacale, devono presentare, eventualmente d´intesa
con le Regioni o con gli enti locali, un piano biennale che preveda in modo
puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di
riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali. Pertanto, non
potranno rientrare nella norma di cui trattasi i piani di gestione del personale
esuberante da attuare in un arco temporale di 12 mesi. Detti piani saranno
valutati secondo le disposizioni impartite dall´articolo 2 del decreto
ministeriale del 18/12/02, pubblicato sulla G.U. dell´08/02/03 n. 32.
C) Ai fini dell´approvazione del programma di crisi e della
concessione del trattamento CIGS, le imprese devono presentare agli uffici
ministeriali competenti ed alla competente Direzione Provinciale del
Lavoro – Servizio Ispettivo l´istanza relativa alla concessione dei primi 12
mesi corredata dal piano di gestione delle eccedenze occupazionali articolato
nell´arco di un biennio.
Nell´istanza
relativa al secondo anno, da presentare nei termini previsti
dall´art. 3, commi 2 e 3, del DPR 218/00, l´impresa richiedente deve
riportare l´andamento degli interventi relativi alla gestione degli esuberi
effettuati nel primo anno e quelli che risultano ancora da compiere nel secondo
anno, in coerenza con il piano biennale già presentato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Il
locale organo ispettivo deve svolgere le proprie verifiche nei tempi e con le
modalità tali da consentire agli uffici ministeriali di valutare lo svolgersi
degli interventi. Comunque, dette verifiche non possono essere effettuate in
data anteriore allo scadenza dei primi 9 mesi di CIGS.
D) L´adozione dei provvedimenti relativi all´approvazione del programma
del secondo anno e conseguentemente alla concessione del trattamento di CIGS,
avviene solo in presenza delle risultanze ispettive del predetto Servizio.
E) In considerazione del tetto di spesa fissato dal citato
art.1 per l´applicazione della norma in questione, le concessioni delle
proroghe a 24 mesi sono valutate secondo l´ordine cronologico di spedizione o
di presentazione da parte delle aziende delle prime istanze recanti il piano
biennale.
F) Le domande aziendali devono essere presentate utilizzando i
modelli CIGS/SOLID-1 e la SCHEDA 1/B, riguardanti i casi di cessazione di
attività.
G) Considerando che le proroghe in questione gravano esclusivamente
sul Fondo per l´occupazione con una specifica dotazione finanziaria, e
considerando altresì la specifica ed esclusiva finalità di incentivazione alla
ricollocazione dei lavoratori esuberanti, si ritiene che esse non rientrino nel
calcolo dei 36 mesi nel quinquennio, di cui all´articolo 1 comma 9 della legge
223/91.
28/10/2004
IL
MINISTRO