DECRETO LEGISLATIVO num.626 del 19.09.1994
Attuazione delle
direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro
I N D
I C ETitolo
I
Capo
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1.
Campo di applicazioneArt.2.
DefinizioniArt.3.
Misure generali di tutelaArt.4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del prepostoArt.5.
Obblighi dei lavoratoriArt.6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatoriArt.7.
Contratto di appalto o contratto d'operaCapo
II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.8.
Servizio di prevenzione e protezioneArt.
8-bis. Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni o esterniArt.9.
Compiti del servizio di prevenzione e protezioneArt.10.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischiArt.11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischiCapo
III PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO
Art.12.
Disposizioni generaliArt.13.
Prevenzione incendiArt.14.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediatoArt.15.
Pronto soccorsoCapo
IV SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.16.
Contenuto della sorveglianza sanitariaArt.17.
Il medico competenteCapo
V CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art.18.
Rappresentante per la sicurezzaArt.19.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezzaArt.20.
Organismi pariteticiCapo
VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art.21.
Informazione dei lavoratoriArt.22.
Formazione dei lavoratoriCapo
VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art.23.
VigilanzaArt.24.
Informazione, consulenza, assistenzaArt.25.
CoordinamentoArt.26.
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro Art.27.
Comitati regionali di coordinamentoArt.28.
Adeguamenti al progresso tecnicoCapo
VIII STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI
Art.29.
Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionaliTitolo
II - LUOGHI DI LAVORO
Art.30.
DefinizioniArt.31.
Requisiti di sicurezza e di saluteArt.32.
Obblighi del datore di lavoroArt.33.
Adeguamenti di normeTitolo
III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art.34.
DefinizioniArt.35.
Obblighi del datore di lavoroArt.36.
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoroArt.
36-bis. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quotaArt.
36-ter. Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a
pioliArt.
36-quater. Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggiArt.
36-quinquies. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funiArt.37.
InformazioneArt.38.
Formazione ed addestramentoArt.39.
Obblighi dei lavoratoriTitolo
IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art.40.
DefinizioniArt.41.
Obbligo di usoArt.42.
Requisiti dei DPIArt.43.
Obblighi del datore di lavoroArt.44.
Obblighi dei lavoratori. Art.45.
Criteri per l'individuazione e l'uso.Art.46.
Norma transitoria Titolo
V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art.47.
Campo di applicazione. Art.48.
Obblighi dei datori di lavoro Art.49.
Informazione e formazione Titolo
VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art.50.
Campo di applicazione Art.51.
Definizioni Art.52.
Obblighi del datore di lavoroArt.53.
Organizzazione del lavoro Art.54.
Svolgimento quotidiano del lavoroArt.55.
Sorveglianza sanitaria Art.56.
Informazione e formazione Art.57.
Consultazione e partecipazione Art.58.
Adeguamento alle normeArt.59.
Caratteristiche tecniche Titolo
VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI
Art.60.
Campo di applicazione Art.61.
DefinizioniArt.62. Sostituzione e riduzioneArt.63.
Valutazione del rischioArt.64.
Misure tecniche, organizzative, proceduraliArt.65.
Misure igienicheArt.66.
Informazione e formazioneArt.67.
Esposizione non prevedibileArt.68.
Operazioni lavorative particolariArt.69. Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specificheArt.70.
Registro di esposizione e cartelle sanitarieArt.71.
Registrazione dei tumoriArt.72.
Adeguamenti normativiTitolo
VII bis
Art.72
bis. Campo di applicazioneArt.72
ter. DefinizioniArt.72
quater. Valutazione dei rischiArt.72
quinquies. Misure e principo generali per la prevenzione dei rischiArt.72
sexies. Misure specifiche di protezione e di prevenzioneArt.72
septies. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenzaArt.72
octies. Informazione e formazione per i lavoratoriArt.72
novies. DivietiArt.72
decies. Sorveglianza sanitariaArt.72
undecies. Cartelle sanitarie e di rischioArt.72
duodecies. Consultazione e partecipazione dei lavoratoriArt.72
terdecies. Adeguamenti normativiTitolo
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Art.73.
Campo di applicazioneArt.74.
DefinizioniArt.75.
Classificazione degli agenti biologiciArt.76.
ComunicazioneArt.77.
AutorizzazioneArt.78. Valutazione del rischioArt.79.
Misure tecniche, organizzative, proceduraliArt.80.
Misure igienicheArt.81.
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarieArt.82.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulariArt.83.
Misure specifiche per i processi industrialiArt.84.
Misure di emergenzaArt.85.
Informazioni e formazioneArt.86. Prevenzione e controlloArt.87.
Registri degli esposti e degli eventi accidentaliArt.88.
Registro dei casi di malattia e di decessoTitolo
VIII-bis
Art.
88-bis. Campo di applicazioneArt.
88-ter. DefinizioniArt. 88-quater.
Prevenzione e protezione contro le esplosioniArt.
88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosioneArt.
88-sexies. Obblighi generaliArt.
88-septies. CoordinamentoArt.
88-octies. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosiveArt.
88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioniArt.
88-decies. Termini per l'adeguamentoArt.
88-undecies. VerificheArt.
88-decies. Termini per l'adeguamentoArt.
88-undecies. VerificheTitolo
IX - SANZIONI
Art.89.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigentiArt.90.
Contravvenzioni commesse dai prepostiArt.91.
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatoriArt.92.
Contravvenzioni commesse dal medico competenteArt.93.
Contravvenzioni commesse dai lavoratoriArt.94.
Violazioni amministrativeTitolo
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.95.
Norma transitoriaArt.96.
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4Art.96
bis. Attuazione degli obblighiArt.97.
Obblighi d'informazioneArt.98.
Norma finaleAllegato
I. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.10)Allegato
II. Prescrizioni di sicurezza e si salute per i luoghi di lavoroAllegato
III. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiegoAllegato
IV. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individualeAllegato
V. Elenco indicativo e non esaurient dellee attività e dei settori di attività
per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individualeAllegato
VI. Elementi di riferimentoAllegato
VII. Prescrizioni minimeAllegato
VIII. Elenco di sostanze, preparati e processiAllegato
VIII bisAllegato
VIII-terAllegato
VIII quater. (art. 72 ter, comma1, lettera e) Valori limite biologici
obbligatori e procedure di sorveglianza sanitariaAllegato
VIII quinquiesAllegato
VIII sextiesAllegato
IX. Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologiciAllegato
XAllegato
XIAllegato
XIIAllegato
XIIIAllegato
XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verificaAllegato
XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specificheAllegato
XV-bis (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c).
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosiveAllegato
XV-ter (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art.
88-decies, commi 1 e 2)Allegato
XV-quater (art. 88-octies, comma 3)
TITOLO
I
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALIArt.1.
Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica [1].
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonchè dei lavoratori con rapporto contrattuale privato
di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i
dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto [2].
4-ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11
primo periodo [2].
[1] Modifica ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242 e poi così modificato dall'art. 9, comma 22, del D.L. 1° ottobre
1996, n. 510, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608.
[2] Modifica ex art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.2.
Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o
per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i),
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità
produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti
titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in
igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica; [2]
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis; [3]
f) rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
[1]
Modifica ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[2] Modifica
ex Legge 8 gennaio 2002, n. 1 [3] Modifica ex art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n.
195.
Art.3.
Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei
rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi
alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione
collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di
pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione
e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni
adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Art.4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 1.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi
di lavoro. [2]
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è
custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di
lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti
dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori
tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si
astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di
accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19,
comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione
o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di
lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore
di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di
cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con
uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo,
con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a
ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che
impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato
I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè
si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le
aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
[1] Modifica ex
art. 3, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 21
comma 2, della Legge 1 marzo 2002, n.39
Art.5.
Obblighi dei lavoratori 1. Ciascun lavoratore deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i
lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c),
nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o
modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari
previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro,
ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art.6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
[1].
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme
di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge [2].
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari
e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
[1] Modifica
ex art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 4,
comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.7.
Contratto di appalto o contratto d'opera 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica,
anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende
ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi [1].
[1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Capo
II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEArt.8.
Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento
dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. [1]
3. I
dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione [2].
5. L'organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre
duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private [2].
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza
[2].
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le
capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis.[1]
9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il
datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo
liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di
lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in
materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti
sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
[1] Modifica ex
art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195
[2] Modifica ex art. 6, d.lg. 19 marzo
1996, n. 242, e succ. modificato dall'art. 21 Legge 1 marzo 2002, n. 39.
Art.
8-bis. Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni 1. Le
capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di
cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in
possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei
corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della
Difesa, dalla Scuolasuperiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile
del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento,
a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei
rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione
delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda
e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento
secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza
almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale
di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e
protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma
2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di
formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione
secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da
stabilire, con le relative modalita' di versamento, con decreto del Ministro
competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente
decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie
proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita'
a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle
pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e'
disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.
Art.9.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare
le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro
degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli
organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio
di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art.10.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi 1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti
nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di
lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione
attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art.
4, commi 1, 2, 3 e 11 [1];
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e
delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati
degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di
analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione
di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro.
[1] Modifica ex art. 7, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
Art.11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove
previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della
riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il
documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione
di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del
verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo
III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSOArt.12.
Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui
all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b)
designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui
all'art. 4, comma 5, lettera a) [1];
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella
di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b),
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
[1] Modifica ex art. 7, comma 2, del D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Art.13.
Prevenzione incendi 1. Fermo restando quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali
di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1
è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.14.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato 1.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art.15.
Pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della
natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero
dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo
IV
SORVEGLIANZA SANITARIAArt.16.
Contenuto della sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La
sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti
periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art.17.
Il medico competente 1. Il medico competente:
a) collabora
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti
salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il
medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2,
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore
[1].
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b)
libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora
il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza
[1].
[1] Modifica ex art. 8 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Capo
V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORIArt.18.
Rappresentante per la sicurezza 1. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione
del rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite la organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni
caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1.000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti
minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Art.19.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza 1. Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si
svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata,
comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa
proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile
dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare
ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art.20.
Organismi paritetici 1. A livello territoriale sono costituiti
organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo
VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORIArt.21.
Informazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede
affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi
per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e
15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art.22.
Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
[1].
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati [2].
6. La formazione
dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche
conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
[1] Modifica ex
art. 9, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 9,
comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242..
Capo
VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art.23.
Vigilanza [1] 1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dall'Unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in
materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato del
lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità
marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie
. [1] Modifica ex art. 10 del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Art.24.
Informazione, consulenza, assistenza 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di
patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro [1].
2. L'attività di consulenza non può essere
prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di
vigilanza.
[1] Modifica ex art. 11 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.25.
Coordinamento 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine
di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori e di radioprotezione [1].
[1] Modifica ex art. 12 del
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.26.
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro 1. L'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 393.
(Costituzione della commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta
da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre
funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il
direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per
ciascuno dei seguenti Ministeri: industria; commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente e della
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
degli affari regionali [1];
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei
seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro;
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI;
CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina
sociale [2];
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale [2];
h) otto esperti
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa maggiormente rappresentative a livello nazionale
[3];
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti, per le
riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni [4].
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la
funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui
al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in
relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria
della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva
permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in
carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 394.
(Compiti della commissione). 1. La commissione consultiva permanente ha il
compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al
riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonchè per
il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le
problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida
applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli
adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento
della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [5];
i) esprimere il
parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g),
n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art.
402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi
questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è
resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai
presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi
compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.
[1] Modifica ex art. 13, comma 1,
del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 13, comma 2, del
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[3] Modifica ex art. 13, comma 3, del D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
[4] Modifica ex art. 13, comma 4, del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[5] Modifica ex art. 13, comma 5, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
Art.27.
Comitati regionali di coordinamento 1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle
riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma
1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art.28.
Adeguamenti al progresso tecnico 1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi
di sicurezza [1];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti
in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede
all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati
al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
[1] Modifica
ex art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242..
Capo
VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALIArt.29.
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2.
L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare
il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Art.30.
Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi
destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di
trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie
estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti
parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata
dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire
la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art.31.
Requisiti di sicurezza e di salute 1. Ferme restando le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al
presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al
comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di
lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3.
Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di
vigilanza competente per territorio.
[1] Modifica ex art. 15 del D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Art.32.
Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede
affinchè:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i
dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Art.33.
Adeguamenti di norme 1. L'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art.
13. (Vie e uscite di emergenza).
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo
sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al
sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di
emergenza;
c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata
(larghezza utile di passaggio) [1].
2. Le vie e le uscite di emergenza devono
rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un
luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate,
nonchè al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti
luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m
2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono
poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte
delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa
determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio [2].
7. Le porte
delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi
specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro
e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie
di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da
oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza
impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata
in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di
intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio
alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale
distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica
normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di
vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso
provvedimento dell'organo di vigilanza [3].
13. Per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta
nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite
di emergenza."
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1995, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Porte e
portoni).
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle
persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2.
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si
svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5
lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima
di m 1,20 [4].
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da
quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a
25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80
[5];
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando
in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che
si aprano entrambe nel verso dell'esodo [5];
d) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta
alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per
ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero
complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali
è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno
del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento)
[6].
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art.
13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in
quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche
a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni
destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno
che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che
devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere
apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici
trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da
materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti
in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte
ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad
azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i
lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie
di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica
durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte,
in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di
lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte
di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle
persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di
cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5
e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte
di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità [7].»
3. L'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Vie di circolazione, zone di pericolo,
pavimenti e passaggi).
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale
fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo
tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza
e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il
calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci
dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà
essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie
di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente
da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in
cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di
cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire
che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono
essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere
segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di
lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I
pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano
la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si
possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili
che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono
percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati."
4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
"Titolo II
Disposizioni
particolari".
5. L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Altezza, cubatura e
superficie).
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che
occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le
lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non
inferiore a m 3;
b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c) ogni
lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno mq 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si
intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti
fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità
tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per
territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e
prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la
cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in
esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali
destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per
quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati
dalla normativa urbanistica vigente." [8].
6. L'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi).
1. Nei luoghi
di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e
degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione
[9].
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema
di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei
lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non
siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o
sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.".
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Temperatura dei
locali).
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio
sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza
che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali
per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali
di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo
di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente
modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.".
8. L'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro).
1. A meno che non sia richisto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro
devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti
locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute
e il benessere di lavoratori [10].
2. Gli impianti di illuminazione dei
locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio
per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e
di efficienza.".
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Pavimenti, muri,
soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico).
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi
contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b)
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben
asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene [11].
2. I pavimenti dei locali devono essere
esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere
fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove
abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per
avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando
il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato,
esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non
ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono
essere a tinta chiara.
6. La pareti trasparenti o traslucide, in particolare
le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati
in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè
rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi [12].
7. Le
finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando
sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo
per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro
pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i
lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti
costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in
tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in
piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e
devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre
di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che
superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna
estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
13-bis. Le disposizioni di cui ai
commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di
carico [13].».
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Locali di
riposo).
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a
causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di
un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali
di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3.
I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il
tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali
di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali
affinchè questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in
cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è
opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che,
anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.".
11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 40. (Spogliatoi e
armadi per il vestiario).
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi
devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si
può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono
essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i
sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due
sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario
di lavoro [14].
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati,
ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono
a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di
lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose,
con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono
essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si
applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di
cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
12. Gli articoli
37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 37. (Docce).
1. Docce sufficienti ed
appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per
docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le
docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I
locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e
di mezzi detergenti e per asciugarsi [15].
Art. 39. (Gabinetti e
lavabi).
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di
lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o
architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in
numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi
[16].».
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Posti di lavoro e
di passaggio e luoghi di lavoro esterni).
1. I posti di lavoro e di passaggio
devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali
in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con
mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I
posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto
utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere
concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire
in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle
vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli
impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico [17].
5. Le
disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni [17].
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è
sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo
tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori
nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono
abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere
soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.".
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
[1] Modifica ex art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 16, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[3] Modifica ex art. 16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[4] Modifica ex art. 16, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[5] Modifica ex art. 16, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[6] Modifica ex art. 16, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[7] Modifica ex art. 16, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[8] Modifica ex art. 16, comma 4, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[9] Modifica ex art. 16, comma 6, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[10] Modifica ex art. 16, comma 7, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[11] Modifica ex art. 16, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
[12] Modifica ex art. 16, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[13] Modifica ex art. 16, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
[14] Modifica ex art. 16, comma 11, del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[15] Modifica ex art. 16, comma 8, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[16] Modifica ex art. 16, comma 10, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[17] Modifica ex art. 16, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
TITOLO
III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art.34.
Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso.
c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile [1].
Modifica ex art. 4 del D.Lgs. 8 luglio
2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).
Art.35.
Obblighi del datore di lavoro [1] 1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il
datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre
al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre il datore
di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature
di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di
lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. cbis) i
sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei
disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle
istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di
idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti
di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente
spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro
provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole
di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di
lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su
attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su
posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le
attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate
nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di
aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il
datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate
a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento
siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori
di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i
carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano
organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano
correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di
tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneanente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per
garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere
i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di
energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo
il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le
condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo
la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro,
sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui
all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il
buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al
comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori
esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro
ovunque queste sono utilizzate".
5. Qualora le attrezzature richiedano
per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro é riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato é qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti.
[1] Come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
359.
Art.36.
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro [1] 1. Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le
modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura é stata costruita e
messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce modalità e
procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se ciò é appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo
di arresto di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione
di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza
possibilità di errore.". [2]
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 é fornito il
libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli
dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere,
deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.". [3]
8. Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del D.Lgs.359/99 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel
predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5
dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste
per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
[4]
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate
alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8- bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni
di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.
[1] Come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
359.
[2] Modifica ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[3] Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[4] Termine differito al 5 dicembre 2002 (limitatamente alle
attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV) dall' art. 20
della Legge 1 marzo 2002, n.39
Art.
36-bis. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quota [1] 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie
le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b)
dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso
ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore
di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di
lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti
dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone
affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di
lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo
stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro
adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove
necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire,
per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto
nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore
di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare
richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva
contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro
e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente
o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il
datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni
meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
[1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in
vigore dal 19 luglio 2005).
Art.
36-ter. Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli
[1] 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i
seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese
devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c)
lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso,
deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per
l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le
scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le
scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in
modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio
e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.
[1] Modifica ex art. 5 del
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).
Art.
36-quater. Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
[1] 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo
di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego,
se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili
specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se
provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il
datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio
scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il
datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio
di un ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o
con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d)
dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su
ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e
la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli
impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli
elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad
evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante
le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso
alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi
di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro
rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei corsi.
9. I lavoratori che alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni
attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a
partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre
anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[1]
Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio
2005).
Art.
36-quinquies. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi [1] 1. Il datore di
lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in
conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi
ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di
lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E'
ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda
fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di
meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto
a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed
altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e
sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere
il lavoratore in caso di necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano
di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale,
le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di
lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per
territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e
2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia
di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle
tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento
specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo
soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza
Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
5. I
lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto
per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro
i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
[1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in
vigore dal 19 luglio 2005).
Art.37.
Informazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di
ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite
nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni
anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni
d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
[1] Come
modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art.38.
Formazione ed addestramento 1. Il datore di lavoro si assicura
che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Art.39.
Obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori si sottopongono ai
programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore
di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi
rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Art.40.
Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di
protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c)
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per
l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art.41.
Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
Art.42.
Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al
comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o
di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo
le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.43.
Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini
della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche
dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a
corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45
le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
una variazione significativa negli elementi di valutazione [1].
2. Il
datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b)
frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro
di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal
decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che
i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce
istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f)
rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI
che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
[1]
Modifica ex art. 18 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.44.
Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art.45.
Criteri per l'individuazione e l'uso. 1. Il contenuto degli
allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio,
indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le
circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di
protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art.46.
Norma transitoria 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel
caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di
altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art.47.
Campo di applicazione. 1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con
i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il
lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni
dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art.48.
Obblighi dei datori di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un
carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di
lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza
e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte
ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base
all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16
gli addetti alle attività di cui al presente decreto.
Art.49.
Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un
carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il
contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la
movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Art.50.
Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite
di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai
sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura
senza schermo separato [1].
[1] Modifica ex art. 19, comma 1, del D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Art.51.
Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che
comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di lavoro
immediatamente circostanze;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 54
[1].
[1] Modifica ex art. 21, comma 1, lett.a , della Legge del 29
dicembre 2000, n. 422.
Art.52.
Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, all'atto
della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli
occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il
datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art.53.
Organizzazione del lavoro 1. Il datore di lavoro assegna le
mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la
ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art.54.
Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, qualora
svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una
disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al viedoterminale.
4. Le modalità e
la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E'
comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti
gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art.55.
Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori, prima di essere addetti
alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e
della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita
medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici. [1]
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza
prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 16.[2]
3-bis. Le visite di
controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
[2]
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
età; quinquennale negli altri casi. [2]
4. Il lavoratore è sottoposto a
controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la
necessità [2].
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita'
svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne
evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione [3].
[1] Modifica ex art. 19, comma 3, del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 21, comma 1, lett.b , della Legge del 29
dicembre 2000, n. 422.
[3] Modifica ex art. 7 della Legge 3 febbraio 2003, n.
14.
Art.56.
Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure
applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art.
52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli
occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei
videoterminali.
Art.57.
Consultazione e partecipazione 1. Il datore di lavoro informa
preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro,
in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art.58.
Adeguamento alle norme 1. I posti di lavoro dei lavoratori di
cui all’articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle
prescrizioni minime di cui all’allegato VII [1]
[1] Modifica ex art. 21,
comma 1, lett.c , della Legge del 29 dicembre 2000, n. 422.
Art.59.
Caratteristiche tecniche 1. Con decreto dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti,
anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione
delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore
delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO
VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI
[1]
[1] Rubrica così modificata dall’ art. 1 del D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 66, il quale ha inoltre disposto che nelle disposizioni del
titolo VII, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole:
«cancerogeno» o: «cancerogeni» sono aggiunte, ripettivamente, le parole: «o
mutageno» e «o mutageni».
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.60.
Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività
lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
[1]
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
[1] Modifica ex art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000.
n. 66.
Art.61.
Definizioni [1] 1. Agli effetti del presente decreto si intende
per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri
relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai
requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una
sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonchè una
sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato
VIII;
b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un
preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore
limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria,
rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un
periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.
[1]
Modifica ex art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Capo
II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROArt.62.
Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce
l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinchè la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso
sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema
chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile. L’ esposizione non deve comunque superare il valore
limite dell’ agente stabilito nell’ allegato VIII bis [1].
[1] L’ ultimo
periodo è stato aggiunto dall’ art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Art.63.
Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'art.
62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'art. 4, comma 2 [1].
2. Detta valutazione tiene conto, in
particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione
al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta
o in scaglie o informa polverulente e se o meno contenuti in una matrice solida
che ne riduce o nei impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di
tutti i possibili modi di esposizione, comreso quello in cui vi è assorbimento
cutaneo [2].
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità
o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti
lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e
protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di
cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo
di cui all'art. 9, comma 3.
[1] Modifica ex art. 20, comma 2, del D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
[2] L’ ultimo periodo è stato aggiunto dall’ art. 5
del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Art.64.
Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. Il datore di
lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che
nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da
causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile
il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò
non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro
deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un
incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e
degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o
mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone,
su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
Art.65.
Misure igieniche 1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i
lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone
che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinchè i dispositivi di
protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. E' vietato assumere cibi
e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art.66.
Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni
presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al
fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le
misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare
indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il
loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e
le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore
di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di
cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquiennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro
provvede inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile
e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art.67.
Esposizione non prevedibile 1. Se si verificano eventi non
prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare
immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando
idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di
lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli
eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo
le conseguenze.
Art.68.
Operazioni lavorative particolari 1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che
soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione
mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti
e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di
cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo
compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo
III
SORVEGLIANZA SANITARIAArt.69.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le
misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate
[1].
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa.
[1] Modifica ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Art.70.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie 11. I lavoratori di
cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato
e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il
medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede
ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso
l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di
lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
- ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna
copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività
dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le
annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore
ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza
competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per
territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro
chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le
modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al
Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui
al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".
[1]
Modifica ex art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Art.71.
Registrazione dei tumori 1. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
2. L’ ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine
professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le
informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul
territorio regionale, nonchè i dati di carattere occupazionale, anche a livello
nominativo, rilevati nell’ ambito delle rispettive attività istituzionali dall’
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall’ Istituto nazionale per
l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, e da altre istituzioni
pubbliche. L’ ISPESL rende disponibile al Ministero della Sanità ed alle regioni
i risultati del monitoraggio con periodicità annuale [1].
3. Con decreto
dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei
sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione,
nonchè le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di
trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su
richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del
registro di cui al comma 1.
[1] Modifica ex art. 7 del D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 66.
Art.72.
Adeguamenti normativi [1] 1. La Commissione consultiva
tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di
classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a)
sono aggiornati gli allegati VIII e VIII bis in funzione del progresso tecnico,
dell’ evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato
l’ elenco delle sostanze in funzione dell’ individuazione effettuata ai sensi
del comma 1.
[1] Modifica ex art. 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
TITOLO
VII bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art.72
bis. Campo di applicazione 1. Il presente titolo determina i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che
comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal
presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono
presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti
chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive
modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le
disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente
titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre
1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della
direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e
del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR),
quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
5.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti
esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
Art.72
ter. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli
sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come
sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici
classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai
criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici
che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in
cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici
cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c)
attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in
cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il
trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di
un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-ter;
e) valore limite
biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un
primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-quater;
f)
sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo
lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art.72
quater. Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui
all’art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti,
prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà
pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta
ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285
e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza
di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è
riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le
conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica
quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 60-quinquies e, ove
applicabile, dell’articolo 60-sexies. Nella valutazione medesima devono essere
incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare
effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate
tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che
comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati
in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti
chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il
fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al
datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può
includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con
gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che
comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che
essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di
prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
Art.72
quinquies. Misure e principo generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere
eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il
lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione
al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d)
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure
igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi
di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza
nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro
di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti
chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che,
in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle
modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro,
vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che
le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si
applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-
undecies.
Art.72
sexies. Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il
datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 60-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi
per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce
che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure
nell’indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi
lavorativi e controlli tecnici, nonchè uso di attrezzature e materiali
adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla
fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con
altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma
degli articoli 60-decies e 60-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare
con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo
nell’allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con
particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per
periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3.
Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito
dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause
dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono
allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi
conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 60- quater. Sulla
base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la
manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in
particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività
lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a)
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti
fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di
lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti
mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro
adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi
e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati
alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori
del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause
dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione all’organo di vigilanza.
Art.72
septies. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenza 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto
ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti
dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli
regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro
adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di
lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto
prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai
lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività
necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate
sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o
l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano
di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno
inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure
precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi
specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in
base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i
soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art.72
octies. Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo
restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti
attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni
ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri
lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di
sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2.
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo
adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo
60-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o
dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato
dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento
delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati
da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi
siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono
trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti
chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche.
Art.72
novies. Divieti 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e
l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato
VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in
un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In
deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca
e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad
eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di
rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo,
nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione
dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi
possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del
processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che
intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia
sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della
richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare
annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle
attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della
salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
Art.72
decies. Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per
la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima
di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b)
periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il
monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i
quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale
monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei
rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4.
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera
analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la
salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati
ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di
lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell’articolo 60-quater;
b) sottoporre a revisione le misure
predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del
medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinchè sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art.72
undecies. Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 60-decies istituisce
ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o
l’unità produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera
d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal
Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli
organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono
trasmesse all’ISPESL.
Art.72
duodecies. Consultazione e partecipazione dei lavoratori 1. La
consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono
attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art.72
terdecies. Adeguamenti normativi 1. Con decreto dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è
istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione
e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori
limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove
membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di
cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto
superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su
proposta dell’Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del
supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro
per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali,
sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori
predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies
e sexies in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e
specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre
determinato il rischio moderato di cui all’articolo 60-quinquies, comma 2, in
relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui
al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
parametri per l’individuazione del rischio moderato di cui all’articolo
60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria
dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le
associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la
valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro”.
TITOLO
VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo
I
Art.73.
Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, è soppresso [1].
[1] Modifica ex art. 21, d.lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Art.74.
Definizioni 1. Ai sensi del presente titolo si intende
per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità
microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale
genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art.75.
Classificazione degli agenti biologici 1. Gli agenti biologici
sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del
gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono
di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente
biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente
biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure,
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico
oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad
uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco
degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art.76.
Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare
attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma
5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è
tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia
una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti
che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto
di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma
1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito
all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i
singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art.77.
Autorizzazione 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve
munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di
autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma
1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in
possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica
all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e
le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4.
Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti
biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base
delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo
II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROArt.78.
Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella
valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie
che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e
tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei
diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro
applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative [1].
3. Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle
riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può
prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonchè
le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per
la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento
fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai
dati di cui al comma 5.
[1] Modifica ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Art.79.
Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. In tutte le
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita
l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo
consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti,
al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi
lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di
protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo
la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure
per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i
mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti
in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art.80.
Misure igieniche 1. In tutte le attività nelle quali in
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi
sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del
caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano
in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la
zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. E' vietato assumere cibi o bevande
e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art.81.
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie 1. Il
datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il
datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che
consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per
l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3.
Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4,
le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art.82.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 1. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio
deliberamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di
lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali
con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei
locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo
livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa
uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere
un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per
i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate.
Art.83.
Misure specifiche per i processi industriali 1. Fatto salvo
quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato
XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel
caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art.84.
Misure di emergenza 1. Se si verificano incidenti che possono
provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai
gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona
interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il
datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o
al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di
agenti biologici.
Art.85.
Informazioni e formazione 1. Nelle attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le
misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici
del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in
posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in
caso di infortunio od incidente.
Capo
III
SORVEGLIANZA SANITARIAArt.86.
Prevenzione e controllo 1. I lavoratori addetti alle attività
per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su
conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro [1].
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il
datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 78 [1].
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XI, nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della
vaccinazione e della non vaccinazione [1].
[1] Modifica ex art. 21, comma
3, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.87.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali 1. I
lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4
sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di
cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità,
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute
[1];
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio [1];
c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di
vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del
medesimo registro nonchè le cartelle sanitarie e di rischio [1];
d) in caso
di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio
di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della
cartella sanitaria e di rischio [2];
e) tramite il medico competente comunica
ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro
di cui al comma 1 [2].
4. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate
dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica
per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è
di quaranta anni [3].
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I
modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente [4].
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma
1.
[1] Modifica ex art. 21, comma 4, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[2] Modifica ex art. 21, comma 5, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[3] Modifica ex art. 21, comma 5, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[4] Modifica ex art. 21, comma 6, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.88.
Registro dei casi di malattia e di decesso 1. Presso l'ISPESL è
tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonchè le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui
al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il
modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonchè le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il
Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni
su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO
VIII-bis
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE [1]
[1]
Titolo aggiunto dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI Art.
88-bis. Campo di applicazione 1. Il presente titolo prescrive le
misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo
88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla
base di indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree
utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di
esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione,
all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente
instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto
terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti
disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO),
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica
invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Art.
88-ter. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende
per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Capo
II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.
88-quater. Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Ai
fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della
valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3,
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura dell'attivita'; in particolare il datore di lavoro previene la formazione
di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attivita' non consente di
prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a)
evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti
pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino
cambiamenti rilevanti.
Art.
88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosione 1.
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno
dei seguenti elementi:
a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c)
caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili
interazioni;
d) entita' degli effetti prevedibili.
2. I rischi di
esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei
rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono
essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi
atmosfere esplosive.
Art.
88-sexies. Obblighi generali 1. Al fine di salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di
lavoro prende i provvedimenti necessari affinche':
a) dove possono
svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano
strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di
sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di
mezzi tecnici adeguati.
Art.
88-septies. Coordinamento 1. Qualora nello stesso luogo di
lavoro operino lavoratori di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e'
responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo
restando la responsabilita' individuale di ciascun datore di lavoro e quanto
previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di
lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la
sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le
esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalita'
di attuazione di detto coordinamento.
Art.
88-octies. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive 1.
Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro
assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni
minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato XV-quater.
Art.
88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni 1.
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di
lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato:
«documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di
cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione
sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per
raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che
sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
d) quali sono
i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato
XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi
di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel
debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati
adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le
attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti
o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte
integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.
Art.
88-decies. Termini per l'adeguamento 1. Le attrezzature da
utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gia'
utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta
prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i
requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003,
devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003,
devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare
il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche,
ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai
requisiti minimi di cui al presente titolo.
Art.
88-undecies. Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinche'
le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai
sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e
IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Art.
88-decies. Termini per l'adeguamento 1. Le attrezzature da
utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gia'
utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta
prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i
requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003,
devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003,
devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare
il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche,
ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai
requisiti minimi di cui al presente titolo.
Art.
88-undecies. Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinche'
le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai
sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e
IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
TITOLO IX
SANZIONI
Art.89.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti [1]
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e
5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il
datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36,
comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies,
comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3,
6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;
62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1,
2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3;
82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies,
comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies; [2]
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g),
i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67,
comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1
e 4; 87, commi 1 e 2. [3]
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma
1.
3. ll datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5,
6 e 8; 87, commi 3 e 4 [5]
[1] Modifica ex art. 22 del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
[2] Modifica ex art. 6, comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
359, dall’ art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, dall'art. 3 del D.Lgs. 12
giugno 2003, n. 233, e successivamente dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n.
235 (in vigore dal 19 luglio 2005)
[3] Modifica ex art. 3 del D.Lgs. 2
febbraio 2002, n. 25.
[4] Modifica ex art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235
(in vigore dal 19 luglio 2005)
[5] Modifica ex art. 11 del D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 66.
Art.90.
Contravvenzioni commesse dai preposti 1. I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a
lire 2 milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi
3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3,
4 e 5; 72- decies, comma 7, 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2;
68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86,
commi 1 e 2; [2]
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300
mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c),
f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere
a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85,
commi 1 e 4. [3]
[1] Modifica ex art. 23 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
[2] Modifica ex art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
[3]
Modifica ex art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Art.91.
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
[1] 1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due
milioni.
[1] Rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Art.92.
Contravvenzioni commesse dal medico competente 1. Il medico
competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,
lettere b), d), h) e l); “72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2 bis; [1] [3]
b) con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del
comma 3, e 70, comma 2 [2].
[1] Modifica ex art. 24, comma 2, del D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
[2] Lettera dapprima modificata dall’art. 24, comma 3,
del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così modificata dall’ art.11 del D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 66.
[3] Modifica ex art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25.
Art.93.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori [1] 1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 [2];
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma
1.
[1] Modifica ex art. 27, comma 13, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758.
[2] Modifica ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.94.
Violazioni amministrative 1. Chiunque viola le disposizioni di
cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.95.
Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art.
10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).
Art.96.
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 1. E' fatto obbligo
di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art.96
bis. Attuazione degli obblighi 1. Il datore di lavoro che
intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il
documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi
dall'effettivo inizio dell'attività.
[1] Articolo inserito dall’art. 25
del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.97.
Obblighi d'informazione 1. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni
di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c)
ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche
alle commissioni parlamentari.
Art.98.
Norma finale 1. Restano in vigore, in quanto non
specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
ALLEGATI
Allegato
I [1]. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(art.10)1. Aziende artigiane e industriali
[2].......... ....fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e
zootecniche..................fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca
................................fino a 20 addetti
4. Altre aziende
.........................................fino a 200 addetti
[1] Allegato
così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
[2] Escluse le
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto
stesso: le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le
aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione
ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Allegato
II. Prescrizioni di sicurezza e si salute per i luoghi di
lavoro1. Rilevazione e lotta antincendio
A seconda
delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonchè del numero
massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di
rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di
lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso
Qualora l'importanza
dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo
richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. I
locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di
materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con
barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in
tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere
oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Allegato
III. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiego
(Cliccare per aprire
l'allegato in una nuova pagina
Allegato
IV. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individualeDispositivi di protezione della testa
-
Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori
pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio
capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di
protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito
-
Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato
auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per
l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
-
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
-
Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione
contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse,
visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco
(maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi
di protezione delle vie respiratorie
- Apparecchi antipolvere, antigas e
contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
-
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed
attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per
sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
-
Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni,
ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e
antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di
protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
-
Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- Scarpe
basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o
sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta del
piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e
soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali
di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di
protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione
amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore,
antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio,
neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
-
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e
dell'addome
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso,
ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli
di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del
tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
- Attrezzature di protezione
contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature
con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo
di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di
protezione
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e
tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di
raggi infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti
di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la
contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti
antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.
[1] Allegato
così modificato dall’art. 27 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Allegato
V [1]. Elenco indicativo e non esaurient dellee attività e dei settori di
attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature
di protezione individuale1. Protezione del capo
(protezione del cranio)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto
lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati,
montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e
di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio,
su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in
fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in
roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
-
Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di
sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni,
in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè in
fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos,
tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
-
Macelli.
2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
-
Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo
ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori
in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di
sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili
in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
-
Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione,
nonchè montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di
manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta,
acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a
maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori
in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
-
Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri
cavi, nonchè lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria
della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno
nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante
e nell'industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e
stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
Smistamento
ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con
intersuola imperforabile
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con
intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o
ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
In caso di rischio di
penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del
volto
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di
saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di
scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di
bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiale che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione
e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di
prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di
pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori
in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore
radiante;
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie
respiratorie
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed
in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di
intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;
- Lavoro nella zona di
caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in
siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli
pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia
prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza
sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani
sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti
frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5.
Protezione dell'udito
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per
metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività
del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del
terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili
6. Protezione del tronco,
delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
- Manipolazione di
prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che
comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di
sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi
difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti
ristretti.
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di
squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso
in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
-
Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura.
Bracciali
- Operazioni di
disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura;
-
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il
rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a
cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica
-
Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività
protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e
macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7.
Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con
clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti
- Lavori in cui è
necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura
di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su
impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su
piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine
sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di
transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di
trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione
dell'epidermide
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di
pellami.
[1] Allegato così modificato dall’art. 28 del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Allegato
VI. Elementi di riferimento1. Caratteristiche del
carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg
30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile
o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale
per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con
una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura
esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo
fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti
casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di
torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è
compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche
dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono
aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti
casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi
presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal
lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il
punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la
circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse
all'attività
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che
sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
-
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un
ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
Fattori individuali di rischio
Il lavoratore può correre
un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o
della formazione.
Allegato
VII. Prescrizioni minimeOsservazione preliminare
Gli
obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli
obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e
non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della
mansione.
1. Attrezzature
a) Osservazione generale
L'utilizzazione
in sè dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. b)
Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una
forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra
i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da
sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra
i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E'
possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore.
c) Tastiera La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata
dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione
confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un
appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una
superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le
caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera
stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro Il piano di
lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i documenti
deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno
spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile
di lavoro Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono avere
altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in
inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo
desiderino.
2. Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere
ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b)
Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica
(lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere
evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere
sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture,
le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore
chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di
un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare
al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e)
Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono
produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i
lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la
parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo da ottenere e mantenere
un'umidità soddisfacente.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo
viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei
seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile
a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o
controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei
lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul
loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e
ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono
essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte
dell'uomo.
[1] Allegato così modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Allegato
VIII. Elenco di sostanze, preparati e processi [1]1.
Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli
idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella
pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4.
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5.
Il lavoro comportante l’ esposizione a polvere di legno duro.
[1]
Allegato così modificato dall’ art. 9 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Allegato
VIII bis(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72,
comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE [1]
| Nome agente |
EINECS [1] |
CAS [2] |
Valore limite esposizione
professionale |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|
|
|
Mg/m3 [3] |
ppm [4] |
|
|
| Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 [5] |
1 [5] |
Pelle [6] |
Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è 3
ppm (= 9,75mg/m 3 ) |
| Cloruro di vinile monomero |
200-831 |
75-01-4 |
7,77 [5] |
3 [5] |
- |
- |
| Polveri di legno |
- |
- |
5,00 [5] [7] |
- |
- |
- |
[1] EINECS:
Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of
Existing Chemical Susbstances).
[2] CAS: Numero Chemical Abstract
Service.
[3] mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa
(corrispondenti a 760 mm di mercurio).
[4] ppm = parti per milione nell'aria
(in volume: ml/m3).
[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un
periodo di riferimento di otto ore.
[6] Sostanziale contributo al carico
corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
[7] Frazione
inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di
legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella
miscela in questione".
[1] Allegato aggiunto dall’ art. 10 del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 66.
Allegato
VIII-ter(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE [1]
| EINECS1) |
CAS 2) |
NOME AGENTE |
VALORI LIMITE |
NOTAZIONE 3) |
|
|
|
8 ore 4) |
Breve Termine 5) |
|
|
|
|
mg/m3 6) |
Ppm 7) |
mg/m3 6) |
ppm 7) |
|
|
|
Piombo inorganico e suoi composti |
0,15 |
|
|
|
|
1. EINECS European
Inventory of Existing Chemical Substances.
2. CAS Chemical Abstract Service
Registry Number.
3. La notazione Pelle attribuita ai valori limite di
esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la
pelle.
4. Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8
ore.
5. Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e
si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti specificato.
6.
mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.
7. ppm parti
per milione di aria (ml/m3).
[1] Allegato aggiunto dall’ art. 7 del D.Lgs. 2
febbraio 2002, n. 25.
Allegato
VIII quater. (art. 72 ter, comma1, lettera e) Valori limite biologici
obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
[1]Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio
biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con
l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia
risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml
di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta,
comunque, allontanamento dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria
si effettua quando: l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria,
espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è
superiore a 0,075 mg/m3; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di
piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
[1] Allegato
aggiunto dall’ art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Allegato
VIII quinquies(art. 72-novies, comma 1)
DIVIETI
[1]
a) Agenti chimici
| N. EINECS [1] |
N. CAS [2] |
Nome dell'agente |
Limite di concentrazione per l'esenzione
|
| - |
- |
- |
- |
| 202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilammina e suoi sali |
0.1% in peso |
| 202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile e suoi sali |
0,1% in peso |
| 202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina e suoi sali |
0,1% in peso |
| 202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1% in peso |
b)
Attività lavorative: Nessuna
[1] EINECS European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substance [2] CAS Chemical Abstracts Service
[1] Allegato
aggiunto dall’ art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25.
Allegato
VIII sexties(articolo 72-sexies, comma 2) [1]
| UNI EN 481:1994
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle
aerodisperse. |
| UNI EN 482:1998
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti
chimici. |
| UNI EN 689 1997
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e strategia di misurazione. |
| UNI EN 838 1998
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e
metodi di prova. |
| UNI EN 1076:1999
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori.
Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1231 1999
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di
prova. |
| UNI EN 1232: 1999
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per
il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
|
| UNI EN 1540:2001
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
Terminologia. |
| UNI EN 12919:2001
| Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per
il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min.
Requisiti e metodi di prova . |
[1] Allegato
aggiunto dall’ art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Allegato
IX. Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologici1. Attività in industrie
alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è
contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei
servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività
nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di
raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli
impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato
X
Allegato
XI1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli
agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti
umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi
in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non
hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di
agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si
basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene
conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere
modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali,
immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è
tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti
biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono
implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per
numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più
frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più
generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere
effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato
nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti
non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è
attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto
dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno
che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo
richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione
limitato perchè normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di
particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in
relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può
risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell'Allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'Allegato XIII, assicurare i livelli
di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di
contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano
unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per
l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici
che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per
almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con
rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili
effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti
agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima
attività comportante rischio di esposizione; T: produzione di tossine;
V:
vaccino efficace disponibile.
Batteri e organismi simili
N.B.: Per gli
agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle
altre specie riconosciute patogene per l'uomo.
| Agente biologico
| Classificazione
| Rilievi |
| Actinobacillus actinomycetemcomitans
| 2
| |
| Actinomadura madurae
| 2
| |
| Actinomadura pelletieri
| 2
| |
| Actinomyces gereneseriae
| 2
| |
| Actinomyces Israelii
| 2
| |
| Actinomyces pyogenes
| 2
| |
| Actinomyces spp
| 2
| |
| Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium
haemolyticum)
| 2
| |
| Bacillus anthracis
| 3
| |
| Bacteroides fragilis
| 2
| |
| Bartonella bacilliformis
| 2
| |
| Bartonella (Rochalimea) spp
| 2
| |
| Bartonella quintana (Rochalimea quintana)
| 2
| |
| Bordetella bronchiseptica
| 2
| |
| Bordetella parapertussis
| 2
| |
| Bordetella pertussis
| 2
| V |
| Borrelia burgdorferi
| 2
| |
| Borrelia duttonii
| 2
| |
| Borrelia recurrentis
| 2
| |
| Borrelia spp
| 2
| |
| Brucelia abortus
| 3
| |
| Brucella canis
| 3
| |
| Brucella melitensis
| 3
| |
| Brucella suis
| 3
| |
| Burkhoideria mallei (pseudomonas mallei)
| 3
| |
| Burkhoideria pseudomallei (pseudomonas
pseudomallei)
| 3
| |
| Campylobacter fetus
| 2
| |
| Campylobacter jejuni
| 2
| |
| Campylobacter spp
| 2
| |
| Cardiobacterium hominis
| 2
| |
| Chlamydia pneumoniae
| 2
| |
| Chlamydia trachomatis
| 2
| |
| Chlamydia psittaci (ceppi aviari)
| 3
| |
| Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)
| 2
| |
| Clostridium botulinum
| 2
| T |
| Clostridium perfringens
| 2
| |
| Clostridium tetani
| 2
| T.V |
| Clostridium spp
| 2
| |
| Corynebacterium diphtheriae
| 2
| T.V |
| Corynebacterium minutissimum
| 2
| |
| Corynebacterium pseudotuberculosis
| 2
| |
| Corynebacterium spp
| 2
| |
| Coxiella burnetii
| 3
| |
| Edwardsiella tarda
| 2
| |
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
| 2
| |
| Ehrlichia spp
| 2
| |
| Elkenella corrodens
| 2
| |
| Enterobacter aerogenes/cloacae
| 2
| |
| Enterobacter spp
| 2
| |
| Enterococcus spp
| 2
| |
| Erysipelothrix rhusiopathiae
| 2
| |
| Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non
patogeni)
|
| |
| Escherichia coli. ceppi verocitotossigenici
(es.0157:H7 oppure 0103)
| 3(**)
| T |
| Flavobacterium meningosepticum
| 2
| |
| Fluoribacter bozemanii (Legionella)
| 2
| |
| Francisella tularensis (Tipo A)
| 3
| |
| Francisella tularensis (Tipo B)
| 2
| |
| Fusobacterium necrophorum
| 2
| |
| Gardnerella vaginalis
| 2
| |
| Haemophilus ducreyl
| 2
| |
| Haemophilus influenzae
| 2
| V |
| Haemophilus spp
| 2
| |
| Helicobacter pylori
| 2
| |
| Klebsiella oxytoca
| 2
| |
| Klebsiella pneumoniae
| 2
| |
| Klebsiella spp
| 2
| |
| Legionella pneumophila
| 2
| |
| Legionella spp
| 2
| |
| Leptospira interrogans (tutti I serotipi)
| 2
| |
| Listeria monocytogenes
| 2
| |
| Listeria ivanovii
| 2
| |
| Morganella morganii
| 2
| |
| Mycobacterium africanum
| 3
| V |
| Mycobacterium avium/intracellulare
| 2
| |
| Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)
| 3
| V |
| Mycobacterium chelonae
| 2
| |
| Mycobacterium fortuitum
| 2
| |
| Mycobacterium kansasii
| 2
| |
| Mycobacterium leprae
| 3
| |
| Mycobacterium maimoense
| 2
| |
| Mycobacterium marinum
| 2
| |
| Mycobacterium microti
| 3(**)
| |
| Mycobacterium paratuberculosis
| 2
| |
| Mycobacterium scrofulaceum
| 2
| |
| Mycobacterium simiae
| 2
| |
| Mycobacterium szulgai
| 2
| |
| Mycobacterium tuberculosis
| 3
| V |
| Mycobacterium ulcerans
| 3(**)
| |
| Mycobacterium xenopi
| 2
| |
| Mycoplasma caviae
| 2
| |
| Mycoplasma hominis
| 2
| |
| Mycoplasma pneumoniae
| 2
| |
| Neisseria gonorrhoeae
| 2
| |
| Neisseria meningitidis
| 2
| V |
| Nocardia asteroides
| 2
| |
| Nocardia brasiliensis
| 2
| |
| Nocardia farcinica
| 2
| |
| Nocardia nova
| 2
| |
| Nocardia otitidiscaviarum
| 2
| |
| Pasteurella multocida
| 2
| |
| Pasteurella spp
| 2
| |
| Peptostreptococcus anaerobius
| 2
| |
| Plesiomonas shigelloides
| 2
| |
| Porphyromonas spp
| 2
| |
| Prevotella spp
| 2
| |
| Proteus mirabils
| 2
| |
| Proteus penneri
| 2
| |
| Proteus vulgaris
| 2
| |
| Providencia alcalifaciens
| 2
| |
| Providencia rettgeri
| 2
| |
| Providencia spp
| 2
| |
| Pseudomonas aeruginosa
| 2
| |
| Rhodococcus equi
| 2
| |
| Rickettsia akari
| 3(**)
| |
| RickettsIa canada
| 3(**)
| |
| Rickettsia conorii
| 3
| |
| Rickettsia montana
| 3(**)
| |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
| 3
| |
| Rickettsia prowazekii
| 3
| |
| Rickettsia rickettsii
| 3
| |
| Rickettsia tsutsugamushi
| 3
| |
| Rickettsia spp
| 2
| |
| Salmonella arizonae
| 2
| |
| Salmonella enteritidis
| 2
| |
| Salmonella typhimurium
| 2
| |
| Salmonella paratyphi A, B, C
| 2
| V |
| Salmonella typhi
| 3(**)
| V |
| Salmonella (altre varietà serologiche)
| 2
| |
| Serpulina spp
| 2
| |
| Shigella boydii
| 2
| |
| Shigella dysenteriae (Tipo 1)
| (3**)
| T |
| Shigella dysenteriae. diverso dal Tipo 1
| 2
| |
| Shigella flexneri
| 2
| |
| Shigella sonnei
| 2
| |
| Staphylococcus aureus
| 2
| |
| Streptobacillus moniliformis
| 2
| |
| Streptococcus pneumoniae
| 2
| |
| Streptococcus pyogenes
| 2
| |
| Streptococcus spp
| 2
| |
| Streptococcus suis
| 2
| |
| Treponema carateum
| 2
| |
| Treponema pallidum
| 2
| |
| Treponema pertenue
| 2
| |
| Treponema spp
| 2
| |
| Vibrio cholerae (incluso El Tor)
| 2
| |
| Vibrio parahaemolyticus
| 2
| |
| Vibrio spp
| 2
| |
| Yersinia enterocolitica
| 2
| |
| Yersinia pestis
| 3
| V |
| Yersinia pseudotuberculosis
| 2 |
| Yersinia spp
| 2 |
(**) vedi
introduzione punto 6
VIRUS (*)
| Agente biologico
| Classificazione
| Rilievi |
| Adenoviridae
| 2
| |
| Arenaviridae:
|
| |
| LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio
Mondo):
|
| |
| Virus Lassa
| 4
| |
| Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi
neurotropi)
| 3
| |
| Virus della coriomeningite linfocitaria (altri
ceppi)
| 2
| |
| Virus Mopeia
| 2
| |
| Altri LCM-Lassa Virus complex
| 2
| |
| Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo
Mondo):
|
| |
| Virus Guanarito
| 4
| |
| Virus Junin
| 4
| |
| Virus Sabia
| 4
| |
| Virus Machupo
| 4
| |
| Virus Flexal
| 3
| |
| Altri Virus del Complesso Tacaribe
| 2
| |
| Astroviridae
| 2
| |
| Bunyaviridae:
|
| |
| Bhanja
| 2
| |
| Virus Bunyamwera
| 2
| |
| Germiston
| 2
| |
| Virus Oropouche
| 3
| |
| Virus dell'encefalite Californiana
| 2
| |
| Hantavirus:
|
| |
| Hantaan (lebbre emorragica coreana)
| 3
| |
| Belgrado (noto anche come Dobrava)
| 3
| |
| Seoul-VIrus
| 3
| |
| Sin Nombre (ex Muerto Canyon)
| 3
| |
| Puumala-Virus
| 2
| |
| Prospect HiII-Virus
| 2
| |
| Altri Hantavirus
| 2
| |
| Nairovirus:
|
| |
| Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo
| 4
| |
| Virus Hazara
| 2
| |
| Phiebovirus:
|
| |
| Febbre della Valle del Rift
| 3
| V |
| Febbre da Flebotomi
| 2
| |
| Virus Toscana
| 2
| |
| Altri bunyavirus noti come patogeni
| 2
| |
| Caliciviridae:
|
| |
| Virus dell'epatite E
| 3(**)
| |
| Norwalk-Virus
| 2
| |
| Altri Caliciviridae
| 2
| |
| Coronaviridae
| 2
| |
| Filoviridae :
|
| |
| Virus Ebola
| 4
| |
| Virus di Marburg
| 4
| |
| Flaviviridae :
|
| |
| Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle
Murray)
| 3
| |
| Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa
Centrale
| 3(**)
| V |
| Absettarov
| 3
| |
| Hanzalova
| 3
| |
| Hypr
| 3
| |
| Kumlinge
| 3
| |
| Virus della dengue tipi 1-4
| 3
| |
| Virus dell'epatite C
| 3(**)
| D |
| Virus dell'epatite G
| 3(**)
| 0 |
| Encefalite B giapponese
| 3
| V |
| Foresta di Kyasanur
| 3
| V |
| Louping ill
| 3(**)
| |
| Omsk (a)
| 3
| V |
| Powassan
| 3
| |
| Rodo
| 3
| |
| Encefalite verno-estiva russa (a)
| 3
| V |
| Encefalite di St. Louis
| 3
| |
| Virus Wesselsbron
| 3(**)
| |
| Virus della Valle del Nilo
| 3
| |
| Febbre gialla
| 3
| V |
| Altri flavivirus noti per essere patogeni
| 2
| |
| Hepadnaviridae:
|
| |
| Virus dell'epatite B
| 3(**)
| V, D |
| Virus dell'epatite D (Detta) (b)
| 3(**)
| V, D |
| Herpesviridae:
|
| |
| Cytomegalovirus
| 2
| |
| Virus d'Epstein-Barr
| 2
| |
| Herpesvirus simiae (B virus)
| 3
| |
| Herpes simplex virus tipi 1 e 2
| 2
| |
| Herpesvirus varicella-zoster
| 2
| |
| Virus Herpes dell'uomo tipo 7
| 2
| |
| Virus Herpes dell'uomo tipo 8
| 2
| D |
| Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)
| 2
| |
| Orthomyxoviridae:
|
| |
| Virus influenzale tipi A, B e C
| 2
| V (c) |
| Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus
Dhori eThogoto
| 2
| |
| Papovaviridae:
|
| |
| Virus BK e JC
| 2
| D (d) |
| Papillomavirus dell'uomo
| 2
| D (d) |
| Paramyxoviridae:
|
| |
| Virus del morbillo
| 2
| V |
| Virus della parotite
| 2
| V |
| Virus della malattia di Newcastle
| 2
| |
| Virus parainfluenzali tipi 1-4
| 2
| |
| Virus respiratorio sinciziale
| 2
| |
| Parvoviridae:
|
| |
| Parvovirus dell'uomo (B 19)
| 2
| |
| Picomaviridae:
|
| |
| Virus della congiuntivite emorragica (AHC)
| 2
| |
| Virus Coxackie
| 2
| |
| Virus Echo
| 2
| |
| Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo
72)
| 2
| V |
| Virus della poliomielite
| 2
| V |
| Rhinovirus
| 2
| |
| Poxviridae:
|
| |
| Buffalopox virus (e)
| 2
| |
| Cowpox virus
| 2
| |
| Elephantpox virus (f)
| 2
| |
| Virus del nodulo del mungitori
| 2
| |
| Molluscum contagiosum virus
| 2
| |
| Monkeypox virus
| 3
| V |
| Orf virus
| 2
| |
| Rabbitpox virus (g)
| 2
| |
| Vaccinia virus
| 2
| |
| Variola (mayor & minor) virus
| 4
| V |
| Whitepox virus (variola virus)
| 4
| V |
| Yatapox virus (Tana & Yaba)
| 2
| |
| Reoviridae:
|
| |
| Coltivirus
| 2
| |
| Rotavirus umano
| 2
| |
| Orbivirus
| 2
| |
| Reovirus
| 2
| |
| Retroviridae
|
| |
| Virus della sindrome di immunodeficienza umana
(AIDS)
| 3(**)
| D |
| Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi
1 e 2
| 3(**)
| 0 |
| SIV (h))
| 3(**)
| |
| Rhabdoviridae:
|
| |
| Virus della rabbia
| 3(**)
| V |
| Virus della stomatite vescicolosa
| 2
| |
| Togaviridae :
|
| |
| Alfavirus:
|
| |
| Encefalomielite equina dell'America dell'est
| 3
| V |
| Virus Bebaru
| 2
| |
| Virus Chikungunya
| 3(**)
| |
| Virus Everglades
| 3(**)
| |
| Virus Mayaro
| 3
| |
| Virus Mucambo
| 3(**)
| |
| Virus Ndumu
| 3
| |
| Virus O'nyong-nyong
| 2
| |
| Virus del fiume Ross
| 2
| |
| Virus della foresta di Semliki
| 2
| |
| Virus Sindbis
| 2
| |
| Virus Tonate
| 3(**)
| |
| Encefalomielite equina del Venezuela
| 3
| V |
| Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest
| 3
| V |
| Altri alfavirus noti
| 2
| |
| Rubivirus (rubella)
| 2
| |
| Toroviridae:
| 2
| |
| Virus non classificati: |
| Virus dell'epatite non ancora identificati
| 3(**)
| D |
| Morbillivirus equino
| 4
| |
| Agenti non classici associati con le
encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i): |
| Morbo di Creutzfeldt-Jakob
| 3(**)
| D (d) |
| Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob
| 3(**)
| D (d) |
| Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE
degli animali a queste associate
| 3(**)
| D (d) |
| Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker
| 3(**)
| D (d) |
| Kuru
| 3(**)
| D (d) |
(*) Vedi
introduzione, punto 5.
(**) Vedi introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne
encefalitis.
(b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel
lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a
quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus
dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite
B contro il virus dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto per i tipi A e
B.
(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con
questi agenti.
(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un
genere "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia".
(f) Variante del
"Cowpox".
(g) Variante di "Vaccinia".
(h) Non esiste attualmente alcuna
prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A
titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori
che comportano un'esposizione di tale retrovirus.
(i) Non esiste attualmente
alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre
TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare
nei laboratori il livello di contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di
contenimento 2 è sufficiente.
| Agente biologico
| Classificazione
| Rilievi |
| Acanthamoeba castellanii
| 2
| |
| Ancylostoma duodenale
| 2
| |
| Angiostrongylus cantonensis
| 2
| |
| Angiostrongylus costaricensis
| 2
| |
| Ascaris lumbricoides
| 2
| A |
| Ascaris suum
| 2
| A |
| Babesia divergens
| 2
| |
| Babesia microti
| 2
| |
| Balantidium coli
| 2
| |
| Brugia malayi
| 2
| |
| Brugia pahangi
| 2
| |
| Capillaria philippinensis
| 2
| |
| Capillaria spp
| 2
| |
| Clonorchis sinensis
| 2
| |
| Ctonorchis viverrini
| 2
| |
| Cryptosporidium parvum
| 2
| |
| Cryptosporidium spp
| 2
| |
| Cyclospora cayetanensis
| 2
| |
| Dipetalonema streptocerca
| 2
| |
| Diphyllobothrium latum
| 2
| |
| Dracunculus medinensis
| 2
| |
| Echinococcus granulosus
| 3(**)
| |
| Echinococcus multilocularis
| 3(**)
| |
| Echinococcus vogeli
| 3(**)
| |
| Entamoeba histolytica
| 2
| |
| Fasciola gigantica
| 2
| |
| Fasciola hepatica
| 2
| |
| Fasciolopsis buski
| 2
| |
| Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
| 2
| |
| Hymenolepis diminuta
| 2
| |
| Hymenolepis nana
| 2
| |
| Leishmania braziliensis
| 3(**)
| |
| Leishmania donovani
| 3(**)
| |
| Leishmania aethiopica
| 2
| |
| Leishmania mexicana
| 2
| |
| Leishmania peruviana
| 2
| |
| Leishmanla tropica
| 2
| |
| Leishmania major
| 2
| |
| Leishmanla spp
| 2
| |
| LoaLoa
| 2
| |
| Mansonella ozzardi
| 2
| |
| Mansonella persiana
| 2
| |
| Naegleria fowleri
| 3
| |
| Necator americanus
| 2
| |
| Onchocerca volvulus
| 2
| |
| Opisthorchis felineus
| 2
| |
| Opisthorchis spp
| 2
| |
| Paragonimus westermani
| 2
| |
| Plasmodium falciparum
| 3(**)
| |
| Plasmodium spp (uomo & scimmia)
| 2
| |
| Sarcocystis suihominis
| 2
| |
| Schistosoma haematobium
| 2
| |
| Schistosoma intercalatum
| 2
| |
| Schistosoma japonicum
| 2
| |
| Schistosoma mansoni
| 2
| |
| Shistosoma mekongi
| 2
| |
| Strongyioides stercoralis
| 2
| |
| Strongyloides spp
| 2
| |
| Taenia saginata
| 2
| |
| Taenia solium
| 3(**)
| |
| Toxocara canis
| 2
| |
| Toxoplasma gondii
| 2
| |
| Trichinella spiralis
| 2
| |
| Trichuris trichiura
| 2
| |
| Trypanosoma brucei brucei
| 2
| |
| Trypanosoma brucei gambiense
| 2
| |
| Trypanosoma brucei rhodesiense
| 3(**)
| |
| Trypanosoma cruzi
| 3
| |
| Wuchereria bancrofti
| 2
| |
(**) Vedi
introduzione, punto 6.
Funghi
| Agente biologico
| Classificazione
| Rilievi |
| Aspergillus fumigatus
| 2
| A |
| Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces
dermatitidis)
| 3
| |
| Candida albicans
| 2
| A |
| Candida tropicalis
| 2
| |
| Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha
bantiana. Cladosporium bantianum o trichoides)
| 3
| |
| Coccidioides Immitis
| 3
| A |
| Cryptococcus neoformans var. neoformans
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
| 2
| A |
| Cryptococcus neoformans var. gattii
(Filobasidiella bacillispora)
| 2
| A |
| Emmonsia parva var. parva
| 2
| |
| Emmonsia parva var. crescens
| 2
| |
| Epidermophyton fioccosum
| 2
| A |
| Fonsecaea compacta
| 2
| |
| Fonsecaea pedrosoi
| 2
| |
| Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Aiellomyces capsulatum)
| 3
| |
| Histoplasma capsulatum duboisii
| 3
| |
| Madurella grisea
| 2
| |
| Madurella mycetomatis
| 2
| |
| Microsporum spp
| 2
| A |
| Neotestudina rosatii
| 2
| |
| Paracoccidioides brasiliensis
| 3
| |
| Penicillium marneffei
| 2
| A |
| Scedosporium apiospermum, Psaudallescheria
boydii
| 2
| |
| Scedosporium prolificans (inflantum)
| 2
| |
| Sporothrix schenckii
| 2
| |
| Trichophyton rubrum
| 2
| |
| Trichophyton spp
| 2
| |
Allegato
XIINota preliminare: Le misure contenute in questo
allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la
valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di
cui trattasi.
| A. Misure di contenimento
| B. Livelli di contenimento |
| 2
| 3
| 4 |
| 1. La zona di lavoro deve essere separata da
qualsiasi altra attività nello stesso edificio
| No
| Raccomandato
| Sì |
| 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria
estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un
filtro simile
| No
| Sì, sull'aria estratta
| Sì, sull'aria immessa e su quella estratta |
| 3. L'accesso deve essere limitato alle persone
autorizzate
| Raccomandato
| Sì
| Sì, attraverso una camera di compensazione |
| 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a
tenuta per consentire la disinfezione
| No
| Raccomandato
| Sì |
| 5. Specifiche procedure di disinfezione
| Sì
| Sì
| Sì |
| 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad
una pressione negativa rispetto a quella atmosferica
| No
| Raccomandato
| Sì |
| 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio,
roditori ed insetti
| Raccomandato
| Sì
| Sì |
| 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
| Sì, per il banco di lavoro
| Sì, per il banco di lavoro e il pavimento
| Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il
pavimento e il soffitto |
| 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali,
ai solventi, ai disinfettanti
| Raccomandato
| Sì
| Sì |
| 10. Deposito sicuro per agenti biologici
| Sì
| Sì
| Sì, deposito sicuro |
| 11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che
permetta di vederne gli occupanti
| Raccomandato
| Raccomandato
| Sì |
| 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura
a loro necessaria
| No
| Raccomandato
| Sì |
| 13. I materiali infetti, compresi gli animali,
devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri
adeguati contenitori
| Ove opportuno
| Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria
| Sì |
| 14. Inceneritori per l'eliminazione delle
carcasse di animali
| Raccomandato
| Sì (disponibile)
| Sì, sul posto |
| 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei
rifiuti
| Sì
| Sì
| Sì, con sterilizzazione |
| 16. Trattamento delle acque reflue
| No
| Facoltativo
| Facoltativo
|
Allegato
XIIIAgenti biologici del gruppo 1
Per le attività
con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i
principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare
specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in
base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte
di esso.
| Misure di contenimento
| Livelli di contenimento |
| 2
| 3
| 4 |
| 1. Gli organismi vivi devono essere manipolati
in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente
| Sì
| Sì
| Sì |
| 2. I gas di scarico del sistema chiuso devono
essere trattati in modo da:
| ridurre al minimo le emissioni
| evitare le emissioni
| evitare le emissioni |
| 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di
materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un
altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
| ridurre al minimo le emissioni
| evitare le emissioni
| evitare le emissioni |
| 4. La coltura deve essere rimossa dal sistema
chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:
| inattivati con mezzi collaudati
| inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
| inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
|
| 5. I dispositivi di chiusura devono essere
previsti in modo da:
| ridurre al minimo le emissioni
| evitare le emissioni
| evitare le emissioni |
| 6. I sistemi chiusi devono essere collocati in
una zona controllata
| Facoltativo
| Facoltativo
| Sì e costruita all'uopo |
| a) Vanno previste segnalazioni di pericolo
biologico
| Facoltativo
| Sì
| Sì |
| b) È ammesso solo il personale addetto
| Facoltativo
| Sì
| Sì, attraverso camere di condizionamento |
| c) Il personale deve indossare tute di
protezione
| Sì, tute da lavoro
| Sì
| Ricambio completo |
| d) Occorre prevedere una zona di
decontaminazione e le docce per il personale
| Sì
| Sì
| Sì |
| e) Il personale deve fare una doccia prima di
uscire dalla zona controllata
| No
| Facoltativo
| Sì |
| f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce
devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione
| No
| Facoltativo
| Sì |
| g) La zona controllata deve essere adeguatamente
ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica
| Facoltativo
| Facoltativo
| Sì |
| h) La pressione ambiente nella zona controllata
deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica
| No
| Facoltativo
| Sì |
| i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona
controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)
| No
| Facoltativo
| Sì |
| j) La zona controllata deve essere concepita in
modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso
| No
| Facoltativo
| Sì |
| k) La zona controllata deve poter essere
sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni
| No
| Facoltativo
| Sì |
| l) Trattamento degli effluenti prima dello
smaltimento finale
| Inattivati con mezzi collaudati
| Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici
collaudati
| Inattivati con mezzi fisici collaudati
|
Allegato
XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a
verifica1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2)
ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4)
idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e
catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di
impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di
portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza
dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di
esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12)
argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli
scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da
costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di
accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori
trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi
sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25)
apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27)
generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di
liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di
calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per
trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
Allegato
XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specifiche0. Osservazione preliminare.
Le
disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del
loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non
richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai
requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1.
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi
accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro
deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli
elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa
essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare
conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di
trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano
di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere
possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con
lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero
mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al
lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo
di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere
integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono
obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro é stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro é concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore
trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di
ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli
elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o
attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a)
installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad
impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura
concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello
stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura
che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per
evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere
intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro
mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi
necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere
dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze
di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature
di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora
considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con
comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e
l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d)
quando il campo di visione diretto del conducente é insufficiente per garantire
la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare
la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali é previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in
pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza
sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le
attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di
lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi
di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi
di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri
dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni
applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati
in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non é destinata al
sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in
modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di
natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti
a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso
di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.".
Allegato
XV-bis (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c).
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosiveRIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO
FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare.
Il sistema di
classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati
provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater,
88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive.
Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva
in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e' considerata area
esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un'area in cui
non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da
richiedere particolari provvedimenti di protezione e' da considerare area non
esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze
infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono
formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non
abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di
propagare autonomamente un'esplosione.
2. Classificazione delle aree a
rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone
in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere
esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita'
dell'allegato XV-ter, parte A, e' determinato da tale classificazione.
Zona
0.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in
cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria
e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, e' probabile che
avvenga occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 2.
Area in cui
durante le normali attivita' non e' probabile la formazione di un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto
forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve
durata.
Zona 20.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi
periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, e' probabile
che avvenga occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 22.
Area in
cui durante le normali attivita' non e' probabile la formazione di un'atmosfera
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi,
sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di
polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa
formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attivita'" si intende la
situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri
progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si puo' fare riferimento
alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le
quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di
gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili
Allegato
XV-ter (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art.
88-decies, commi 1 e 2)A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE
POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione
preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a)
alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'allegato XV-bis, in
tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei
posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli
derivanti dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad
attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o
contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a
rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione
professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente
ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2.
Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento
sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si
effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) e'
applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivita' pericolose e
per le attivita' che possono diventare pericolose quando interferiscono con
altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima
dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di
protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no,
di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di
esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se
cio' non e' realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri
con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga
piu' tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le
misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo
possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente
all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che
provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi
portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati
indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche
elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4.
Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di
collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in
un'atmosfera esplosiva. Cio' vale anche per attrezzature di lavoro e relativi
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora
possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di
essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per
evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si
devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di
lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori,
nonche' la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite,
montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre
al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa
controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro
e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie
per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui
lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi
ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano
raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le
esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per
garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente
e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione
per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano
formarsi atmosfere esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto
per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento
di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la loro esperienza e
formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le
esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del
rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia
elettrica puo' dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuita' del
funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione,
indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta
interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento
automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono
poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la sicurezza.
Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale
competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve
essere dissipata nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo da
non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di
esplosivi e' consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di
sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati
nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L'accensione delle mine deve essere fatta
elettricamente dall'esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal
sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga
rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o
esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza
all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi
idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal
sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione
massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di
sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo
solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli
indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilita' delle armature
degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto
numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione,
comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati
dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER
LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento
sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non
preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In
particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi,
purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella
zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona
21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22,
apparecchi di categoria 1, 2 o 3.<
Allegato
XV-quater (art. 88-octies, comma 3)SEGNALE DI
AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE
ESPLOSIVE

Area in cui puo' formarsi un'atmosfera
esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo
giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della
superficie del segnale)
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